(Trattato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                         Sicurezza e difesa 
 
1. Nel quadro degli sforzi comuni volti al mantenimento della pace  e
della sicurezza internazionale, e in coerenza con gli obiettivi delle
organizzazioni internazionali cui esse partecipano e con l'Iniziativa
Europea  d'Intervento,  le  Parti   s'impegnano   a   promuovere   le
cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze  armate,  sia  sui
materiali di difesa e sulle attrezzature,  e  a  sviluppare  sinergie
ambiziose sul piano delle capacita' e su quello operativo  ogni  qual
volta i loro interessi strategici  coincidano.  Cosi'  facendo,  esse
contribuiscono  a  salvaguardare  la  sicurezza  comune   europea   e
rafforzare le capacita' dell'Europa della  Difesa,  operando  in  tal
modo anche per il consolidamento del  pilastro  europeo  della  NATO.
Sulla base dell'articolo 5 del Trattato  dell'Atlantico  del  Nord  e
dell'articolo 42, comma 7, del Trattato sull'Unione Europea, esse  si
forniscono  assistenza  in  caso  di  aggressione  armata.  Le  Parti
contribuiscono alle missioni internazionali di gestione  delle  crisi
coordinando i loro sforzi. 
 
2. Le Parti  si  consultano  regolarmente  sulle  questioni  trattate
rispettivamente dall'Unione Europea e dalla NATO,  e  coordinano  ove
possibile  le  proprie  posizioni,  in  particolare  sulle  questioni
relative alle iniziative di difesa dell'Unione Europea, rispetto alle
quali  e'  ricercata  ogni   possibilita'   di   cooperazione.   Esse
intensificano il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della
difesa. A  tal  fine,  esse  tengono,  oltre  a  incontri  bilaterali
istituzionalizzati nel  settore  della  difesa,  anche  consultazioni
regolari  all'interno  del  Consiglio  italo-francese  di  Difesa   e
Sicurezza, che riunisce i rispettivi Ministri degli Affari  Esteri  e
della Difesa. 
 
3. Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore dell'accrescimento
di capacita' d'interesse comune, in particolare per  quanto  riguarda
la progettazione, lo  sviluppo,  la  costruzione  e  il  supporto  in
servizio, al fine di migliorare l'efficienza e la competitivita'  dei
rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo  sviluppo  e  al
potenziamento della  base  industriale  e  tecnologica  della  difesa
europea. 
 
4. Le Parti s'impegnano altresi' a rafforzare la cooperazione tra  le
rispettive industrie di difesa  e  di  sicurezza,  promuovendo  delle
alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano l'attuazione di
progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in  connessione  con  la
costituzione  di  partnership  industriali   in   specifici   settori
militari,  nonche'   dei   progetti   congiunti   nell'ambito   della
cooperazione strutturata permanente  (PESCO),  con  il  sostegno  del
Fondo europeo per la difesa. 
 
5.  Le  Parti  rafforzano  la  collaborazione  nel  settore  spaziale
migliorando la loro capacita' di operare congiuntamente nello  spazio
ai fini di sicurezza e di difesa, Esse partecipano  attivamente  allo
sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore. 
 
6. Le Parti s'impegnano a rafforzare  il  gia'  proficuo  scambio  di
personale militare, nonche' le significative attivita'  congiunte  in
atto nell'ambito della formazione e  dell'addestramento  nel  settore
della sicurezza e della difesa. 
 
7. Le Parti s'impegnano a facilitare il transito e  lo  stazionamento
delle forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio.