Articolo 2 Sicurezza e difesa 1. Nel quadro degli sforzi comuni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e in coerenza con gli obiettivi delle organizzazioni internazionali cui esse partecipano e con l'Iniziativa Europea d'Intervento, le Parti s'impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, e a sviluppare sinergie ambiziose sul piano delle capacita' e su quello operativo ogni qual volta i loro interessi strategici coincidano. Cosi' facendo, esse contribuiscono a salvaguardare la sicurezza comune europea e rafforzare le capacita' dell'Europa della Difesa, operando in tal modo anche per il consolidamento del pilastro europeo della NATO. Sulla base dell'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord e dell'articolo 42, comma 7, del Trattato sull'Unione Europea, esse si forniscono assistenza in caso di aggressione armata. Le Parti contribuiscono alle missioni internazionali di gestione delle crisi coordinando i loro sforzi. 2. Le Parti si consultano regolarmente sulle questioni trattate rispettivamente dall'Unione Europea e dalla NATO, e coordinano ove possibile le proprie posizioni, in particolare sulle questioni relative alle iniziative di difesa dell'Unione Europea, rispetto alle quali e' ricercata ogni possibilita' di cooperazione. Esse intensificano il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della difesa. A tal fine, esse tengono, oltre a incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, anche consultazioni regolari all'interno del Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza, che riunisce i rispettivi Ministri degli Affari Esteri e della Difesa. 3. Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore dell'accrescimento di capacita' d'interesse comune, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e il supporto in servizio, al fine di migliorare l'efficienza e la competitivita' dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea. 4. Le Parti s'impegnano altresi' a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano l'attuazione di progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in connessione con la costituzione di partnership industriali in specifici settori militari, nonche' dei progetti congiunti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa. 5. Le Parti rafforzano la collaborazione nel settore spaziale migliorando la loro capacita' di operare congiuntamente nello spazio ai fini di sicurezza e di difesa, Esse partecipano attivamente allo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore. 6. Le Parti s'impegnano a rafforzare il gia' proficuo scambio di personale militare, nonche' le significative attivita' congiunte in atto nell'ambito della formazione e dell'addestramento nel settore della sicurezza e della difesa. 7. Le Parti s'impegnano a facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio.