(Trattato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                               Spazio 
 
1.  Le  Parti  riconoscono  l'importanza  della   loro   cooperazione
bilaterale  nella   costruzione   dell'Europa   dello   spazio,   che
costituisce una dimensione chiave dell'autonomia strategica europea e
dello   sviluppo   economico   dell'Europa.   Esse   favoriscono   il
coordinamento e l'armonizzazione delle loro  strategie  ed  attivita'
nel   campo   dell'esplorazione   e   dell'utilizzo   dello    spazio
extra-atmosferico a fini pacifici e dell'accesso autonomo allo spazio
da parte dell'Europa. 
 
2. Al fine di migliorare le loro capacita' di operare  congiuntamente
nello spazio,  le  Parti  sviluppano  e  promuovono  la  cooperazione
bilaterale a  livello  industriale,  scientifico  e  tecnologico,  in
particolare nel quadro dell'Unione Europea  e  dell'Agenzia  Spaziale
Europea. 
 
3. Attraverso la loro cooperazione, le Parti mirano a  rafforzare  la
strategia spaziale  europea  e  a  consolidare  la  competitivita'  e
l'integrazione dell'industria spaziale dei  due  Paesi.  Nel  settore
dell'accesso  allo  spazio,  esse  sostengono  il  principio  di  una
preferenza europea attraverso lo sviluppo, l'evoluzione e  l'utilizzo
coordinato, equilibrato e sostenibile  dei  lanciatori  istituzionali
Ariane e Vega. Le Parti'  riaffermano  il  loro  sostegno  alla  base
europea di lancio di Kourou, rafforzando la sua competitivita'  e  la
sua apertura.  Nel  settore  dei  sistemi  orbitali,  esse  intendono
incoraggiare e sviluppare la  cooperazione  industriale  nel  settore
dell'esplorazione,   dell'osservazione   della    terra    e    delle
telecomunicazioni,  della  navigazione  e   dei   relativi   segmenti
terrestri.