(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO  DI  REVISIONE  DEI  COMUNI,
  DELLE  CITTA'  METROPOLITANE  E  DELLE  PROVINCE  SUL  BILANCIO  DI
  PREVISIONE 2023-2025 PER L'ATTUAZIONE  DELL'ART.  1,  COMMA  166  E
  SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
 
1. Premessa. 
    In applicazione dei commi 166 e 167 dell'art. 1  della  legge  n.
266/2005, le presenti linee guida definiscono unitariamente i criteri
cui debbono attenersi gli organi di  revisione  economico-finanziaria
degli enti locali nella predisposizione della relazione sul  bilancio
di previsione per il triennio 2023-2025 e  accompagnano  il  relativo
questionario ad esse allegato. 
    Allo stesso tempo rappresentano un supporto  per  lo  svolgimento
dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo una  diffusione
generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, con  particolare
riferimento a quelle relative al raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e dalle altre norme di
coordinamento finanziario, ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica e, nel contempo,  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, nell'alveo di  un  modello  di  controllo  compatibile  con
l'autonomia degli enti costituzionalmente tutelata. 
    Le  presenti  linee  guida,  che  non  limitano  la  facolta'  di
ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle sezioni regionali
di controllo, potranno essere di ausilio anche per le attivita' delle
sezioni delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  due  province
autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata  a  esse
applicabili: in tale ottica, i revisori  dei  predetti  enti  avranno
cura di richiamare, negli appositi quadri riservati  ai  chiarimenti,
la normativa di settore eventualmente applicata in  luogo  di  quella
nazionale. 
    Le informazioni acquisite  attraverso  la  relazione-questionario
dell'organo dei revisori  rappresentano,  altresi',  un  ausilio  per
l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie,  cui
spetta riferire al Parlamento in ordine  agli  andamenti  complessivi
della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge  5  giugno  2003,  n.
131). 
    Prima  di  esaminare  le   principali   novita'   normative   che
caratterizzano  il  ciclo  di  bilancio  2023-2025,  pare   opportuno
richiamare la risposta del  comitato  direttivo  della  Struttura  di
governo della riforma 1.15  del  PNRR  alla  specifica  richiesta  di
chiarimento  formulata  dalla  commissione  ARCONET   inerente,   tra
l'altro,  ai  rapporti  che  all'esito  del   varo   della   riforma,
intercorreranno tra la contabilita' economico-patrimoniale  e  quella
finanziaria. La riforma concordata con l'Europa consiste infatti  nel
«Dotare  le  Pubbliche  amministrazioni  di  un  sistema   unico   di
contabilita' economico-patrimoniale Accrual» e  si  pone  l'obiettivo
d'implementare  un  sistema  di  contabilita',  in  attuazione  della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, basato sul principio Accrual,  in
linea con il percorso gia'  delineato  a  livello  internazionale  ed
europeo per la definizione di principi  e  standard  contabili  nelle
Pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS). 
    Ad avviso del comitato direttivo, a seguito dell'entrata a regime
della riforma «Accrual» delle Pubbliche amministrazioni: 
      1) la contabilita' economico patrimoniale  non  sostituira'  la
contabilita' finanziaria che conservera'  il  ruolo  di  contabilita'
autorizzatoria; 
      2) la contabilita' finanziaria sara'  integrata  con  il  nuovo
sistema di contabilita' economico  patrimoniale  secondo  il  modello
utilizzato dallo Stato (cfr.  resoconto  riunione  della  commissione
ARCONET del 15 febbraio 2023). 
2. Le novita' normative di rilievo. 
    Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato ai
necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla  semplificazione  degli
oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini
di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi  critici
per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente. 
    In  linea   generale,   permane   l'attenzione   sulla   corretta
applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a
garantire   la   stabilita'   finanziaria   dell'ente,    anche    in
considerazione  delle  ancora  diffuse  resistenze   a   gestire   le
obbligazioni  secondo  il  principio  della  competenza   finanziaria
potenziata. 
    Piu' nel dettaglio, oltre a soffermarsi sul rispetto dei  vincoli
di finanza pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in  materia
di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e su
ogni altra grave irregolarita' contabile potenziale, il  questionario
-  rimanendo,  in  relazione  ai  citati   aspetti,   sostanzialmente
invariato  rispetto  alle  precedenti  edizioni  -  da  conto   delle
principali novita' che caratterizzano la programmazione 2023-2025. 
    Anche per il 2023, si e' fatto ricorso all'esercizio provvisorio,
originariamente autorizzato con decreto ministeriale del 13  dicembre
2022, con il quale il termine per la deliberazione  del  bilancio  di
previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti  locali
e' stato differito al 31 marzo 2023; successivamente l'art. 1,  comma
775, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha  ulteriormente  differito  il
termine al 30 aprile 2023, da ultimo prorogato al 31 maggio 2023, dal
decreto ministeriale 19 aprile 2023. 
    Come per il pregresso esercizio finanziario,  anche  la  gestione
dei prossimi sara' caratterizzata dall'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e  resilienza  (PNRR),  con  significative  sollecitazioni
sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e
sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e
rendicontazione di ingenti quantita' di risorse di parte capitale. 
    Per  altro   sul   versante   della   spesa   corrente,   possono
concretizzarsi possibili ricadute negative  sotto  il  profilo  della
sostenibilita' finanziaria degli interventi che, una volta a  regime,
generano incrementi di spesa corrente. 
    La programmazione rischia di essere inoltre caratterizzata  dalle
perduranti criticita' conseguenti alla crisi pandemica  e  da  ultimo
dai consistenti incrementi dei costi energetici. 
    Con riferimento a tali ultimi aspetti, archiviata la  gran  parte
delle   misure   di   flessibilita'   disposte   dalla   legislazione
emergenziale,  tra  le  misure  piu'  significative  introdotte   per
liberare risorse, si segnala che per la copertura dei maggiori  costi
energetici sostenuti dagli enti  territoriali  e  dalle  aziende  del
servizio sanitario, la legge di bilancio 2023  (art.  1,  comma  822,
legge n. 197/2022) ha autorizzato le regioni, gli  enti  locali  e  i
loro enti strumentali a utilizzare le quote di  avanzo  vincolato  di
amministrazione,  non  gravate  da  obbligazioni   sottostanti   gia'
contratte  e  con  esclusione  delle  somme  relative  alle  funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le  risorse
svincolate possono essere usate anche per la copertura del  disavanzo
della gestione 2022 delle aziende del servizio  sanitario,  derivante
dai maggiori costi diretti  e  indiretti  conseguenti  alla  pandemia
COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonche' per contributi
volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari  delle  fonti
energetiche. 
    Di rilievo, inoltre, la facolta' prevista dall'art. 1, comma 775,
della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che, in deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 187, comma  2,  del  TUEL,  consente  di
approvare il bilancio di previsione con  l'applicazione  della  quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. 
    Trattandosi di norme finalizzate a  rendere  disponibili  risorse
per dare copertura, in via straordinaria, a  spese  emergenziali,  si
rappresenta la necessita', gia' fatta  rilevare  in  occasione  delle
precedenti linee guida, di  limitarne  l'applicazione  ai  soli  casi
espressamente previsti in ossequio  al  carattere  derogatorio  della
disciplina e di tenere conto della loro  provvisorieta'  evitando  di
finanziare,  con  le  risorse  in  questione,   spese   a   carattere
pluriennale. 
    Trovano conferma, anche per il 2023, le misure  derogatorie  alla
specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale,
introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti  dal
PNRR. Tra queste vanno ricordate: la deroga ai limiti di spesa di cui
all'art.  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  per  le
assunzioni a tempo determinato per  il  potenziamento  amministrativo
degli enti (art. 31-bis,  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152)
utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari,  oppure  in
procedura di predissesto od anche in dissesto, subordinatamente  alle
verifiche contemplate dalla richiamata normativa; e le  assunzioni  a
tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, comma  18-bis,
decreto-legge n. 152/2021). 
    In tema  di  programmazione  delle  spese  di  personale  va  poi
rammentato  che  -  anche   dopo   l'emanazione   dell'art.   6   del
decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, che ha  inserito  il  Piano  dei
fabbisogni di personale nel PIAO e la  approvazione  di  quest'ultimo
dopo quella del bilancio di previsione  -  il  DUP  dovra'  procedere
all'individuazione  delle  risorse  finanziarie   da   destinare   ai
fabbisogni di personale,  determinate  sulla  base  della  spesa  per
quello in servizio e nei limiti delle facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita'
e di ottimizzazione  delle  risorse  per  il  miglior  andamento  dei
servizi. 
    Una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze di sviluppo
tempestivo delle previsioni del PNRR e',  inoltre,  prevista  per  la
gestione  in  conto  capitale.  In  particolare,  va  considerata  la
possibilita', fino al 2026, d'iscrivere in bilancio  i  finanziamenti
di derivazione statale ed europea anche in  esercizio  provvisorio  o
nella gestione provvisoria; la  possibilita'  di  accertamento  delle
entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della  delibera  di  riparto
senza attendere l'impegno  dell'amministrazione  erogante  (art.  15,
decreto-legge n. 77/2021); la possibilita' di ottenere  anticipazioni
di cassa dal MEF in qualita' di soggetto attuatore  (art.  15,  comma
4-bis, decreto-legge n. 77/2021);  la  possibilita'  di  affidare  la
progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi
del PNRR, senza dover inserire la relativa  opera  nei  documenti  di
programmazione ex art. 21 del codice  dei  contratti  pubblici  (art.
6-bis  del   decreto-legge   n.   152/2021);   la   possibilita'   di
utilizzazione delle  quote  vincolate  non  impegnate,  confluite  in
avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in  deroga
ai limiti previsti dall'art. 1, commi  897  e  898,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3, decreto-legge  n.  77/2021).
Occorrera', quindi,  un'attenta  osservazione  di  questa  parte  del
bilancio, unitamente alle verifiche sulla corretta applicazione delle
regole poste dal decreto  MEF  11  ottobre  2021  che  disciplina  le
procedure relative alla gestione finanziaria delle  risorse  previste
nell'ambito del PNRR. 
    In funzione di quanto fin qui premesso, il questionario e'  stato
articolato in una sezione dedicata alle domande preliminari e in  sei
sezioni a carattere tematico  integrate  con  alcune  schede  per  il
riepilogo  dei  dati   contabili   di   riferimento   ritenuti   piu'
significativi. 
    Di  seguito  si  da'  illustrazione,  in  modo   sintetico,   dei
principali aspetti gestionali attenzionati, il tutto  nel  quadro  di
una strategia complessiva dell'attivita'  di  controllo  che  mira  a
individuare  gli   indicatori   essenziali   della   sana   gestione,
recuperando spazi e risorse da destinare al nuovo e specifico compito
di monitoraggio complessivo del PNRR. 
3. Equilibri e gestione finanziaria. 
    Per la gestione ordinaria, il  questionario  bilancio  preventivo
2023-2025, pur mantenendo il tradizionale  impianto  strutturale,  si
incentra sulle  aree  di  maggiore  interesse  per  la  verifica  del
rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi. 
    Un primo aspetto  di  rilievo  e'  rappresentato  dal  conguaglio
finale a  seguito  delle  certificazioni  dei  ristori  Covid.  Nella
programmazione gli enti dovranno considerare  che  a  seguito  di  un
decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il  MEF,  da
adottare entro il 31 ottobre 2023, previa Intesa in Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali, saranno indicati i criteri e le  modalita'
per  la  verifica  a  consuntivo   della   perdita   di   gettito   e
dell'andamento delle spese correlate alla  crisi  pandemica,  tenendo
conto delle risorse assegnate, a vario titolo dallo Stato, a  ristoro
delle minori entrate e delle maggiori  spese  correlate.  Il  decreto
ministeriale provvedera',  altresi',  all'eventuale  regolazione  dei
rapporti finanziari tra comuni e tra province e citta' metropolitane,
ovvero tra i due predetti comparti, mediante  apposita  rimodulazione
dell'importo assegnato nel biennio 2020-2021 e, nel caso  di  risorse
ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti, e' previsto il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 
    Anche nel  2023,  per  gli  equilibri  correnti  potranno  essere
utilizzati i proventi da alienazioni patrimoniali a  copertura  delle
quote capitale per l'ammortamento dei debiti, in quanto tale facolta'
e' ammessa a regime  dall'ordinamento  contabile  per  effetto  della
previsione dell'art. 11-bis, comma 4, decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135. 
    Con riferimento ad alcuni specifici  aspetti  delle  entrate,  si
ricorda che: 
      a) per quanto riguarda l'IMU, le previsioni 2023 (e per  i  due
anni successivi)  dovrebbero  tenere  conto  delle  cessazioni  delle
diverse  esenzioni  previste  dai  decreti  emanati  in   conseguenza
dell'emergenza COVID; 
      b)   dovrebbero   essere   poi   superate    le    difficolta',
precedentemente evidenziate, per  le  entrate  da  addizionale  IRPEF
legate all'accertamento per cassa sulla base  dell'importo  accertato
nel secondo esercizio precedente, in considerazione, anche in  questo
caso, del progressivo superamento della crisi pandemica; 
      c) si conferma la necessita' che l'iscrizione in bilancio della
TARI  vada  condizionata  alla  validazione   del   Piano   economico
finanziario  (PEF)  che  abbraccia   l'intero   periodo   regolatorio
2023-2025. La condizione di  necessario  equilibrio  costi-ricavi  in
questo servizio, spesso disattesa, puo' costituire  un  «vulnus»  per
l'equilibrio della parte corrente del bilancio; 
      d) le previsioni  dell'imposta  di  soggiorno  dovranno  essere
effettuate sulla base di stime prudenti pur nella prospettiva  di  un
consolidamento della ripresa delle attivita' turistico-ricreative. 
    Un ruolo essenziale nell'ottica del perseguimento degli equilibri
e' poi rappresentato, come di consueto, dalla attenta gestione  degli
accantonamenti volti a  dare  copertura  a  possibili  oneri  futuri,
derivanti da impegni piu' o meno certi sia per il loro ammontare  che
per la loro scadenza. 
    Per quanto riguarda la spesa del personale in  particolare,  dopo
aver  sostenuto  gli  oneri  conseguenti  alla  firma  del  contratto
2019-2021,  nell'esercizio  2023  sara'  necessario  provvedere  agli
accantonamenti  per  il  mancato  rinnovo  del  contratto  2022-2024.
Occorre poi tener conto della circostanza che il  costo  dei  rinnovi
contrattuali  si  riflette  sui  parametri  per  misurare  gli  spazi
assunzionali basati sul rapporto fra spese di  personale  ed  entrate
correnti. Un aumento dei relativi oneri rischia di far venir  meno  i
vantaggi della virtuosita' e delle facolta' assunzionali previste dal
PNRR, ex art. 3-ter del decreto-legge n. 80/2021. 
    Nel questionario sul previsionale 2023-2025, si conferma il focus
sulla puntuale applicazione delle previsioni di cui all'art.  52  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito dalla legge 23 luglio
2021, n. 106). 
    I  quesiti,  in  particolare,  intendono  monitorare  i  seguenti
profili: 
      1) le modalita' di ripiano,  eventualmente  assunte  dall'ente,
del maggior disavanzo da FAL emerso in occasione della ricostituzione
del Fondo anticipazioni liquidita' (FAL) a  rendiconto  2019,  giusta
previsione  di  cui  all'art.  39-ter,  comma  1,  decreto-legge   n.
162/2019. L'art. 52, comma 1-bis, prevede che  il  maggior  disavanzo
registrato a rendiconto 2019, rispetto all'esercizio precedente e  al
netto delle anticipazioni rimborsate nel corso  dell'esercizio  2020,
venga ripianato, a decorrere dal 2021, in  quote  costanti  entro  il
termine massimo di 10 anni; 
      2) il rispetto delle nuove modalita' di  contabilizzazione  del
Fondo anticipazioni di liquidita' disciplinate  dall'art.  52,  comma
1-ter, recepite dal punto 3.20-bis del principio contabile  applicato
di cui all. 4/2, decreto legislativo n. 118/2011 (come modificato dal
decreto ministeriale 1° settembre 2021); 
      3) l'importo dell'effettivo recupero del disavanzo da  FAL  nel
2022, al  netto  del  vantaggio  derivante  dall'utilizzo  del  fondo
previsto dall'art. 52, comma 1. L'art. 52,  comma  1-quater,  prevede
che il maggior recupero del disavanzo da  FAL  registrato  nel  2021,
conseguente all'utilizzo del fondo, «puo'  non  essere  applicato  al
bilancio degli esercizi successivi». Il quesito, formulato sia per il
bilancio di previsione che per il  consuntivo,  mira  ad  individuare
l'esatto importo del disavanzo da FAL recuperato nel 2022,  al  netto
del vantaggio derivante dall'applicazione della norma in parola,  con
possibilita' per  chi  si  e'  giovato  del  contributo  statale,  di
anticipare il rientro dal disavanzo. 
    Per quel che concerne il Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
(FCDE), si registra l'assenza di significative novita'  normative;  i
quesiti rivolti ai revisori sono pertanto finalizzati,  come  per  la
passata edizione dei questionari, alla verifica della regolarita' del
calcolo  dell'accantonamento,  nonche'  dell'adeguata   illustrazione
nella nota integrativa delle entrate per le quali  l'ente  non  abbia
provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute  non  di  dubbia  e
difficile esazione.  Particolare  attenzione  e'  stata  posta  sulla
necessita' di appurare che gli  enti  -  per  i  quali,  in  sede  di
approvazione del rendiconto 2019, sia emerso un  disavanzo  derivante
dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a  ordinario
- stiano effettuando il ripiano del  suddetto  disavanzo  secondo  le
modalita' previste dall'art. 39-quater del decreto-legge n.  162/2019
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020). 
    Sempre nell'ambito della sezione  dedicata  alla  verifica  degli
equilibri finanziari, sono stati confermati i quesiti finalizzati  ad
accertare il livello  di  adeguamento  degli  enti  locali  ai  nuovi
obblighi  normativi  in   tema   di   tempestivita'   dei   pagamenti
commerciali, introdotti dall'art. 1, commi  858-872  della  legge  n.
145/2018 (legge di bilancio 2019). Come noto, la  legge  di  bilancio
2020 ha fissato, a partire dal 2021, l'operativita' degli obblighi di
stanziamento a bilancio dell'accantonamento al Fondo di garanzia  dei
debiti commerciali (FGDC), atto a  limitare  la  capacita'  di  spesa
degli enti che non sono in grado  di  ridurre  significativamente  il
debito commerciale pregresso e presentino un  indicatore  di  ritardo
annuale dei pagamenti non  rispettoso  dei  termini  di  legge:  tali
obblighi sono stati estesi, dall'art. 9,  comma  2,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 152/2021, anche ai casi di  gestione  provvisoria  o
esercizio provvisorio. In questa  prospettiva,  i  quesiti  mirano  a
verificare innanzitutto la corretta quantificazione del Fondo  che  a
fine esercizio confluira' nella quota accantonata  del  risultato  di
amministrazione, rilevando ai fini della determinazione  della  parte
disponibile; in secondo luogo, consentono di constatare se  gli  enti
si siano avvalsi  della  facolta'  prevista  dall'art.  9,  comma  2,
lettera  a)  del  decreto-legge  n.   152/2021   che   ha   previsto,
limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, la possibilita' di elaborare
l'indicatore relativo al debito commerciale residuo  sulla  base  dei
dati contabili, previo invio della comunicazione di cui al comma  867
della legge n. 145/2018 e verifica da parte dell'organo di  controllo
interno. 
    Quanto  al  Fondo  pluriennale  vincolato   (FPV)   si   conferma
l'orientamento   di   questa   Sezione   -    gia'    espresso    con
l'approfondimento  sul  ciclo  finanziario   e   il   ciclo   tecnico
progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (cfr. deliberazione n.
2/SEZAUT/2021/INPR, del 31 marzo 2021, recante  «Linee  di  indirizzo
per la relazione dei revisori dei conti  sui  bilanci  di  previsione
2021-2023») - ribadendo  la  necessita'  che  la  costituzione  e  la
gestione del FPV non siano declassate a operazioni  di  mera  valenza
contabile   (cfr.   deliberazioni   Sezione   delle   autonomie    n.
4/SEZAUT/2015/INPR; n. 32/SEZAUT/2015/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n.
14/SEZAUT/2017/INPR; n. 19/SEZAUT/2019/INPR). 
4. Cassa. 
    Il principale strumento  per  garantire  all'ente  la  liquidita'
necessaria a far  fronte  ai  pagamenti,  risiede  nel  rispetto  dei
principi di  attendibilita'  e  veridicita'  nella  formazione  delle
previsioni  di  cassa.  Sotto   questo   aspetto,   la   sezione   ha
ripetutamente  stigmatizzato  la  aritmetica   parametrazione   delle
previsioni di cassa all'ammontare delle  entrate  e  delle  spese  di
competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i  crediti
e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati. 
    Le previsioni di cassa delle entrate vanno invece  rapportate  in
relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che
si prevede verranno  riscossi  nell'esercizio,  tenendo  conto  della
media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo  da  rappresentare
compiutamente e con elevata  attendibilita',  il  flusso  di  entrata
presumibile. 
    La previsione di cassa delle entrate correnti che  presentano  un
certo grado d'inesigibilita'  non  dovra'  eccedere  la  media  delle
riscossioni degli ultimi esercizi e andra'  tenuto  in  debito  conto
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
    Le previsioni di cassa per le  entrate  da  contributi  in  conto
capitale e da ricorso  all'indebitamento  devono  invece  dimostrarsi
coerenti con le  previsioni  delle  correlate  spese  del  titolo  II
finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus
di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle  previsioni
di cassa della spesa corrente. 
    Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo  2°  devono
tener  conto  dei  cronoprogrammi  dei  singoli  interventi  e  delle
correlate imputazioni agli esercizi successivi. 
    Il gettito delle entrate che  si  presume  di  riscuotere  andra'
sommato alla giacenza iniziale di  cassa  e  su  tale  sommatoria  si
potranno determinare le previsioni di cassa per la  spesa,  cioe'  le
autorizzazioni  al  pagamento  per  singola  unita'  elementare   del
bilancio o  del  Piano  esecutivo  di  gestione  (PEG),  in  modo  da
garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata  e  di  spesa,
considerato che le previsioni  di  uscita  non  possono  eccedere  le
previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva  di
cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed  entro  i  limiti  stabiliti
dalla legge. 
    La corretta definizione delle previsioni di  cassa  concorre  tra
l'altro al perseguimento dell'obiettivo di  garantire  il  tempestivo
pagamento delle  somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture  ed
appalti.  Cio'  richiede,  pertanto,  che  i  singoli   dirigenti   o
responsabili dei servizi partecipino all'elaborazione delle  proposte
di previsione di cassa, al fine di  evitare  che,  nell'adozione  dei
provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa,  vengano  causati
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonche' la
maturazione di interessi  moratori  con  conseguente  responsabilita'
disciplinare e amministrativa. 
    Solo il rispetto delle norme e dei  principi  che  presiedono  al
corretto stanziamento dei flussi di liquidita' di entrata e di uscita
consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del
bilancio rappresentino un  reale  riferimento  autorizzatorio  per  i
responsabili dei  procedimenti  nell'adozione  di  provvedimenti  che
comportano impegni di spesa. 
    Si richiama inoltre  l'attenzione  sul  disposto  dell'art.  209,
comma 3-bis, TUEL, a norma del quale nel  corso  della  gestione,  il
tesoriere  tiene  distinti  contabilmente  gli  incassi  da   entrate
vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai
sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, indica
al  tesoriere,  negli  ordinativi   d'incasso,   l'eventuale   natura
vincolata delle entrate. I controlli dell'Organo di  revisione  sugli
effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi
estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo
al rispetto dell'art. 195 del TUEL,  accertando  che  l'ente  si  sia
dotato di scritture contabili atte a determinare,  in  ogni  momento,
l'entita' della giacenza della cassa vincolata per rendere  possibile
la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
5. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
    Analogamente a quanto previsto nelle precedenti linee  guida  sul
bilancio di previsione  (deliberazione  n.  3/SEZAUT/2022/INPR),  una
specifica sezione del questionario e' dedicata alle  verifiche  sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (di
seguito, anche PNRR). L'obiettivo e'  dare  evidenza  all'avanzamento
degli  investimenti  previsti  a  livello  territoriale,   dei   loro
progressi e delle eventuali difficolta' riscontrate. 
    Questa  sezione  ha  gia'  avuto  modo  di  far  rilevare   come,
nell'ambito  del  percorso  di  attuazione   del   PNRR,   gli   enti
territoriali  siano  chiamati  a  rafforzare  le  proprie   capacita'
tecniche e operative  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione
degli interventi. A supporto di tali attivita', d'altra  parte,  sono
previste misure per facilitare il reclutamento di personale. 
    Sono state altresi' sottolineate le possibili  criticita',  sotto
il profilo della capacita' realizzativa degli interventi finanziati e
delle sostenibilita' finanziaria delle opere di nuova  realizzazione,
che  determinino  incrementi  di  spesa  corrente  (deliberazioni  n.
13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG). 
    E' utile rammentare inoltre  che  le  componenti  collegate  alla
programmazione delle  attivita'  del  PNRR  avranno  incidenza  sulla
gestione  di  competenza,  ma  soprattutto   sulla   gestione   della
liquidita' e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di  cassa;
di qui la connessa possibilita' di accedere  alle  anticipazioni  del
10% dei trasferimenti ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  n.
152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali  superiori  al
10%, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023. 
    In questa prospettiva, sono stati riproposti ed integrati  alcuni
quesiti  presenti  nella  precedente  edizione  delle   linee   guida
focalizzando l'analisi: 
      sul  personale,  con  particolare  riferimento  all'adeguatezza
della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno  in
coerenza  con  i  progetti  previsti,   oltre   che   alla   corretta
applicazione  delle  norme  concernenti  le   facolta'   assunzionali
derogatorie; 
      sulle modalita' di contabilizzazione derogatorie previste dalle
recenti   norme   sulla   governance   del   PNRR,   sulla   corretta
evidenziazione  contabile  delle  risorse  e  delle  spese  ad   esso
ascrivibili e sulla adeguata  conservazione  degli  atti  e  relativa
documentazione giustificativa ai fini dei successivi controlli; 
      sulle misure organizzative adottate per assicurare il  rispetto
delle scadenze di rendicontazione  e  sull'implementazione  da  parte
dell'ente  di  un  sistema  interno  di  audit,  eventualmente  anche
attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni. 
    Con l'intento  di  fornire  un  adeguato  ausilio  all'Organo  di
revisione, nonche' alle sezioni regionali, ai fini di un  efficace  e
tempestivo  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  dei  progetti
collegati al PNRR, e' stata poi introdotta una nuova tabella allegata
al questionario, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, che  consente
di  fornire  un  quadro  complessivo  degli  interventi  attivati   e
verificarne  lo  stato  di  avanzamento  finanziario,  procedurale  e
fisico. 
    Come  meglio  specificato  nella  nota  metodologica,   anch'essa
allegata alle presenti linee guida, i  termini  per  la  trasmissione
della tabella saranno indipendenti rispetto a quelli per l'invio  del
questionario stesso. 
    In particolare, l'Organo di revisione sara' tenuto a compilare  e
trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine
del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30
giugno 2023). 
    Al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 31
dicembre 2023, la tabella verra' nuovamente  sottoposta  agli  organi
interni   di   revisione,   secondo   le   modalita'   che   saranno,
successivamente, indicate da questa sezione. 
    Al fine di semplificare l'attivita' dell'Organo di revisione,  la
tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e  corredata  dalla
richiamata metodologica esplicativa. 
    In particolare, i dati che l'Organo di  revisione  trovera'  gia'
inseriti riguardano i CUP, riferiti a  ogni  ente,  registrati  nella
banca dati  «PCM-DIPE»  nonche'  quelli  presenti  nella  piattaforma
ReGiS. 
    Come e' stato evidenziato da  questa  sezione  (deliberazioni  n.
13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR,  n.  3/SEZAUT/2023/FRG),
nella banca dati «PCM-DIPE» sono classificati i progetti candidati  a
essere  finanziati  o  cofinanziati  nell'ambito  del  PNRR,  perche'
correlati a investimenti pubblici associati al PNRR  dall'ente,  gia'
in fase di generazione del codice unico di progetto. 
    L'Organo di revisione e' tenuto a segnalare eventuali  incoerenze
o discrasie tra i dati precompilati e quelli in  possesso  dell'ente.
Nello specifico, devono essere valorizzati anche  gli  ulteriori  CUP
che risultino attivati, secondo i dati dell'ente, rispetto  a  quelli
gia' inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a  fornire
possibili indizi di criticita' alla Sezione  regionale  di  controllo
sul panorama degli interventi, sara' anche d'impulso agli enti per il
corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella
piattaforma ReGiS (cfr. circolare  27  aprile  2023,  n.  19,  Mef  -
Dipartimento della ragioneria  dello  Stato,  recante  «Utilizzo  del
sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR  e  modalita'  di  attivazione
delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria
NGEU», in cui si prevede  l'abilitazione  dei  soggetti  attuatori  a
provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito  del  sistema
ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR
nonche' ad  apportare,  ove  necessario,  eventuali  modificazioni  o
integrazioni delle informazioni gia' registrate). 
    Nella tabella sono infine richieste, secondo  un  preciso  schema
temporale, le principali informazioni sui dati  finanziari  e  quelle
relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento,  anch'esse
strumentali all'esercizio dei  controlli  gestionali  sull'attuazione
del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR). 
    L'acquisizione di  tali  elementi  assolve  ad  una  esigenza  di
coordinamento delle attivita' di verifica  sull'attuazione  del  PNRR
svolte sul territorio dalle sezioni regionali. In particolare, questa
iniziativa, persegue il duplice  obiettivo  di  consentire  la  piena
omogeneita' e  quindi  sovrapponibilita'  dei  dati  acquisiti  e  di
evitare  ulteriori  appesantimenti  da  adempimenti  informativi,  in
quanto la  tabella  rappresenta  l'unico  strumento  di  acquisizione
massiva di informazioni sull'avanzamento procedurale,  finanziario  e
fisico dei progetti PNRR/PNC da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, mentre non  e'  preclusa  la  possibilita'  di  richiedere
ulteriori elementi informativi nell'ambito dei  controlli  gestionali
su specifiche amministrazioni. 
6. Enti in dissesto. 
    Una delle principali novita' che caratterizzano i questionari sul
bilancio preventivo e'  poi  rappresentata  dall'inserimento  di  una
specifica sezione esclusivamente riservata agli enti che  versano  in
situazione di dissesto ai sensi degli articoli  244  e  seguenti  del
TUEL. 
    Le domande che sono state inserite  mirano  in  prima  battuta  a
riportare nel radar del controllo finanziario  gli  enti  dissestati,
mettendo  a  disposizione  delle  sezioni  regionali   di   controllo
innanzitutto un patrimonio  informativo  comune  rappresentato  dalle
informazioni generali relative alla  dichiarazione  del  dissesto  ed
alla sua decorrenza, all'ultimo  bilancio  approvato,  alla  data  di
adozione ed approvazione del bilancio  stabilmente  riequilibrato  ed
agli importi della massa attiva e passiva. 
    Seguono poi domande volte a chiarire la  contabilizzazione  delle
operazioni  connesse  alla  riscossione  dei  residui  attivi  e   al
pagamento dei residui passivi di competenza dell'Organo straordinario
di liquidazione oltre che eventuali ambiguita' sulla competenza delle
poste contabili tra OSL e gestione ordinaria. In caso di ricorso alla
procedura semplificata si e' poi ritenuto di  approfondire  i  motivi
che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della  massa
passiva. 
    Infine, attesa la non infrequente casistica di enti  che  versino
in condizioni di sostanziale squilibrio finanziario  nel  corso  e  a
conclusione  della  procedura  di  dissesto,  da   ultimo   aggravata
dall'obbligo di accantonare in sede di  approvazione  del  rendiconto
2022 un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo
delle anticipazioni di liquidita' incassate negli esercizi precedenti
e non ancora rimborsate alla data del  31  dicembre  2022  (art.  16,
comma 6-ter,  decreto-legge  n.  115/2022,  convertito  in  legge  n.
142/2022), si e' ritenuto di focalizzare  il  controllo  sulle  cause
che,  nella  costruzione  e   gestione   del   bilancio   stabilmente
riequilibrato, possono comprometterne l'equilibrio. 
    Va, inoltre, segnalata la disposizione di cui all'art.  1,  comma
789 della legge n. 197/2022 (legge di  bilancio  2023)  che  modifica
l'art. 255, comma 10 del  TUEL,  imputando  alla  gestione  ordinaria
degli enti locali in dissesto  l'onere  relativo  al  rimborso  delle
anticipazioni di liquidita' («Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni  di  tesoreria  di
cui all'art. 222, delle  anticipazioni  di  liquidita'  previste  dal
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e  successivi  rifinanziamenti,  e
dal  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77  [...]»).  Tale
disposizione  supera  l'orientamento  sposato  dalla  Sezione   delle
autonomie  con  deliberazione  8/SEZAUT/2022/QMIG  (secondo  cui   la
gestione delle anticipazioni di liquidita' contratte dall'ente, prima
del 31 dicembre dell'anno antecedente alla dichiarazione di dissesto,
ricade nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione)  e
si pone in linea con quanto previsto  dall'art.  16,  comma  6-ter  e
seguenti  del  decreto  «Aiuti-bis»   (decreto-legge   n.   115/2022,
convertito dalla legge n. 142/2022). 
    Sono stati tuttavia espunti  i  quesiti  volti  a  verificare  la
corretta  attuazione  dell'art.  16,  comma  6-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge n. 115/2022 sull'obbligo per gli enti in  dissesto  che
avevano eliminato il fondo anticipazioni  di  liquidita'  accantonato
nel risultato di amministrazione, di reiscriverlo nel rendiconto 2022
(comma 6,) e di utilizzarlo secondo le modalita' previste  «dall'art.
52, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73»
(comma 6-quater). 
    L'art. 18, comma 1 del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
ancora in corso di conversione, ha  infatti  disposto  il  rinvio  al
rendiconto 2023 del predetto obbligo di reiscrizione e al  preventivo
2024-2026 quello del  conseguente  ripiano  nell'orizzonte  temporale
decennale. 
7. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico. 
    La sezione  dedicata  agli  organismi  partecipati  registra  una
ristrutturazione complessiva, adottando, a fini  di  semplificazione,
un modello «a cascata»: con il primo quesito, di ordine generale,  si
chiede infatti se  l'ente  abbia  o  meno  partecipazioni,  cosi'  da
consentire al revisore, in caso di risposta  negativa,  di  procedere
direttamente alla sezione successiva del  questionario.  In  caso  di
risposta affermativa, il revisore  e'  chiamato  a  rispondere  circa
l'avvenuta approvazione, da parte  delle  societa'  partecipate,  del
bilancio relativo all'ultimo esercizio nonche' circa eventuali misure
di  razionalizzazione/revisione   delle   partecipazioni   da   parte
dell'ente di riferimento in grado di impattare sul  proprio  bilancio
di previsione. E' opportuno far presente a tal fine che le domande in
questione vanno compilate ponendo  riferimento  al  dato  disponibile
piu' aggiornato al momento della redazione del questionario. 
    Sono poi richieste informazioni di dettaglio  sulla  presenza  di
societa' in perdita; il  revisore  e'  chiamato  a  precisare  se  le
perdite siano dovute agli effetti della pandemia da COVID-19 e se  la
societa' si sia avvalsa della facolta' di posticiparne  la  copertura
secondo quanto consentito dall'art.  6,  comma  2,  decreto-legge  n.
23/2020  (che  permette   il   congelamento   anche   delle   perdite
significative emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, con
conseguente sterilizzazione dei correlati obblighi, in primo luogo in
termini di ricapitalizzazione o, alternativamente,  trasformazione  o
messa in liquidazione). 
    Segue una serie di domande volte a  monitorare  il  rispetto  dei
vincoli in materia di soccorso finanziario in favore  delle  societa'
partecipate di cui all'art.  14,  comma  5,  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, nonche' dell'obbligo di  accantonamento  secondo
quanto  previsto  dall'art.  21,  comma  1   del   medesimo   decreto
legislativo n. 175/2016. 
    Altro  aspetto  d'interesse  riguarda  l'eventuale  rilascio   di
garanzie in favore degli organismi partecipati nonche' l'adozione  di
un provvedimento motivato di  fissazione  degli  obiettivi  specifici
impartiti   alle   controllate   sul   complesso   delle   spese   di
funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19,  decreto
legislativo n. 175/2016). 
    La sezione e' chiusa da un'apposita finestra che il revisore puo'
utilizzare per portare all'attenzione elementi aggiuntivi, commenti o
altri dettagli a integrazione e chiarimento delle risposte fornite. 
8. Istruzioni per l'invio del questionario. 
    Lo schema di relazione dell'Organo di revisione  sui  bilanci  di
previsione 2023-2025 e' volto a integrare le  informazioni  contabili
presenti nella Banca  dati  della  pubblica  amministrazione  (BDAP),
comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi  di  trasmissione
di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo
non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato  9  del  decreto
legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e
n. 7) e al piano degli  indicatori  e  dei  risultati,  ma  anche  ai
numerosi  allegati  obbligatori  previsti  a  corredo  dei   predetti
documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3 del decreto legislativo n.
118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies del decreto-legge  n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei  flussi  informativi  necessari  al  consolidamento   dei   conti
pubblici,  per  la  quale   e'   essenziale   assicurare   la   piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E'  compito  specifico  dei  revisori  verificare  che  i  canali
informativi sopra richiamati  siano  adeguatamente  alimentati  dagli
enti,  segnalando  alle  competenti   strutture   amministrative   la
necessita' di integrare le informazioni  mancanti  o  di  rettificare
quelle erronee. 
    A tal fine, i revisori si devono registrare nel  sistema  BDAP  -
bilanci armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal  presidente  (PCR),  sia
dai collaboratori dell'Organo di  revisione  (CCR)  e  dovra'  essere
effettuata  selezionando  il  seguente  link  «Nuova   registrazione»
presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home page di BDAP:
https://openbdap.mef.gov.it 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home page. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte
dei conti, area servizi, link: https://servizionline.corteconti.it  e
accedere  alla  piattaforma  dedicata  ai  questionari   di   finanza
territoriale «Questionari finanza territoriale», tramite utenza SPID.
Alternativamente,         il         link         diretto          e'
https://questionari.corteconti.it/survey Nella home page della  nuova
piattaforma  «Questionari  finanza   territoriale»   si   presentera'
l'elenco  dei  questionari  disponibili  per   la   compilazione.   I
questionari  inviati  sono   consultabili   direttamente   anche   in
un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu  «Documenti
> Interrogazione questionari esterni». 
    Per quanto attiene alla compilazione dell'allegata  tabella,  nel
portale «Questionari  enti  territoriali»,  sara'  presente  la  voce
«Tabella PNRR 2023», con riferimento a  ogni  singolo  ente,  con  la
possibilita' di essere indirizzati a una pagina  dedicata  contenente
la «Nota metodologica» con le istruzioni per  la  compilazione  e  il
successivo invio tramite la piattaforma Con.Te., compresa la data  di
inizio e di termine per la compilazione e il link  per  scaricare  il
file in formato excel. 
    Una volta terminata la compilazione, il file excel dovra'  essere
caricato sul sistema Con.Te dal menu  «Documenti  >  Invio  da  EETT»
inserendo   i   seguenti   parametri:   esercizio:   «2023»;    fase:
«Preventivo»;  adempimento  normativo:  «Questionari  bilanci»;  tipo
documento: «Elenco interventi PNRR o PNC». 
    Non sono ammesse differenti  modalita'  di  trasmissione  per  il
questionario e l'allegata tabella. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FiTNet,  sempre
provvisti di utenza SPID di secondo  livello,  al  primo  accesso  al
sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare l'assistenza tecnica del  proprio  provider,  mentre,  per
problematiche   inerenti   la    compilazione    del    questionario,
nell'applicativo «Questionari finanza territoriale»  sara'  possibile
contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza». 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
    La Sezione delle  autonomie  comunichera',  attraverso  specifico
avviso  sul  portale  FiTNet/  Con.Te.,  il  momento  in  cui   sara'
disponibile agli utenti la versione on-line per la pubblicazione.