(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
                         GENNAIO 2024, N. 7 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2,  le  parole:  «dalle  ore  14  alle  ore  22»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»; 
      al comma 3, lettera a), le parole: «dalle ore 14 alle  ore  22»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno  2024,  per
effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute  al  rinnovo  elettorale  dei
propri  organi  entro   il   quarantacinquesimo   giorno   successivo
all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al  voto
nel turno ordinario annuale, il  termine  per  lo  svolgimento  delle
elezioni provinciali e' differito  al  29  settembre  2024.  Fino  al
rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la  durata
del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche  in  caso
di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo  il
termine di novanta giorni per il rinnovo  elettorale  delle  province
non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle
commissioni  e  sottocommissioni  elettorali  circondariali).  -   1.
All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  11  aprile
2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n.  78,  dopo  le
parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in  servizio
o a riposo". 
      Art. 1-ter (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto
di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione
dei membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  per  l'anno
2024). - 1. In occasione delle elezioni  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede
che per motivi di studio sono  temporaneamente  domiciliati,  per  un
periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la  data  di  svolgimento
della  predetta  consultazione  elettorale,  in  un  comune  italiano
situato in una regione diversa da quella in cui si  trova  il  comune
nelle cui  liste  elettorali  sono  iscritti  possono  esercitare  il
diritto di voto con le modalita' previste dal presente articolo. 
      2. Quando il comune di  temporaneo  domicilio  appartiene  alla
medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle  cui
liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori  sede  di  cui  al
comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio. 
      3. Quando il comune di temporaneo domicilio  appartiene  a  una
circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade  il  comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede  di
cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della  regione  in
cui e' situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto e' espresso
per le liste e  i  candidati  della  circoscrizione  di  appartenenza
dell'elettore, presso le sezioni  elettorali  speciali  istituite  ai
sensi del comma 8. 
      4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il  diritto
di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano,  personalmente,  tramite
persona delegata  o  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  telematici,
apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti.
La domanda e' presentata almeno trentacinque giorni prima della  data
prevista per lo svolgimento della consultazione ed e' revocabile, con
le stesse forme previste dal primo periodo, entro il  venticinquesimo
giorno antecedente la medesima data. 
      5. Alla domanda presentata ai sensi del comma  4,  nella  quale
devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo  domicilio
e, ove possibile, un recapito di  posta  elettronica,  sono  allegati
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' e della
tessera  elettorale  personale  nonche'  la  certificazione  o  altra
documentazione   attestante   l'iscrizione   presso    un'istituzione
scolastica, universitaria o formativa. 
      6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4,  entro  il  ventesimo
giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza
verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di
elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio,
per gli elettori indicati al comma 2, o  al  comune  capoluogo  della
regione in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio, per  gli
elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale  del  comune  di
residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale
e' iscritto l'elettore fuori sede  che  quest'ultimo  esercitera'  il
voto per le elezioni europee in altro comune. 
      7.  Entro  il  quinto  giorno   antecedente   la   data   della
consultazione, il comune di temporaneo domicilio,  per  gli  elettori
indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione  in  cui  e'
situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori  indicati
al  comma  3,  rilascia  all'elettore  fuori  sede,  anche   mediante
l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione  al
voto con l'indicazione del  numero  e  dell'indirizzo  della  sezione
presso cui votare. 
      8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di  cui
al comma 3, in ogni capoluogo  di  regione  sono  istituite  speciali
sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800
elettori, o frazione di  essi,  ammessi  al  voto,  aggregando  nella
stessa  sezione,  ove  possibile,   gli   elettori   della   medesima
circoscrizione elettorale. 
      9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni  sezione
elettorale speciale  sono  annotati  nell'apposita  lista  elettorale
sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla
competente commissione elettorale circondariale. 
      10. Per la composizione, la  costituzione  e  il  funzionamento
delle  sezioni  elettorali  speciali  si  applicano,   salvo   quanto
diversamente previsto dal  presente  articolo,  le  disposizioni  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione  elettorale  speciale
e'  nominato  dal   sindaco   del   comune   capoluogo   di   regione
preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto
presso la cancelleria della competente corte d'appello. I  componenti
sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra  gli  iscritti
all'albo delle persone idonee all'ufficio  di  scrutatore  elettorale
tenuto dal comune capoluogo di  regione  compresi  nella  graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge  8
marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente  e
gli altri componenti di seggio  anche  tra  gli  elettori  che  hanno
presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2  e  3.  Il
segretario  e'  nominato  dal  presidente  della  sezione  elettorale
speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo
di regione o tra gli elettori che hanno presentato  istanza  di  voto
fuori sede. 
      11.  Presso  ogni  sezione  elettorale  speciale  e'  collocata
un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali
di appartenenza degli elettori  fuori  sede  assegnati  alla  sezione
stessa. 
      12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa
esibizione, oltre che di un  valido  documento  di  riconoscimento  e
della tessera elettorale personale, dell'attestazione  di  ammissione
al voto rilasciata ai sensi del comma 7. 
      13. All'elettore fuori sede di cui al  comma  3  il  presidente
della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal
Ministero dell'interno e  stampata  in  sede  locale,  relativa  alla
circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune  nelle  cui
liste elettorali l'elettore stesso e' iscritto. Una volta votata,  la
scheda  e'  restituita  al  presidente  che  la  introduce  nell'urna
relativa   alla    circoscrizione    elettorale    di    appartenenza
dell'elettore. 
      14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali
si svolgono contemporaneamente alle  operazioni  di  voto  presso  le
sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. 
      15. Le operazioni di scrutinio  presso  le  sezioni  elettorali
speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto
e l'accertamento del numero dei votanti per  ciascuna  circoscrizione
elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni
elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18. 
      16. La sezione elettorale speciale, ultimate le  operazioni  di
voto e quelle di  scrutinio,  forma  i  plichi  contenenti  gli  atti
relativi a  tali  operazioni  e  li  rimette  all'ufficio  elettorale
provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24  gennaio  1979,  n.
18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. 
      17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario,  completa
in via  surrogatoria  le  operazioni  di  scrutinio  che  la  sezione
elettorale speciale, per cause di forza maggiore,  non  abbia  potuto
ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati dalla sezione  elettorale  speciale.
Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione  elettorale,  al
riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza. 
      18. All'esito delle operazioni di competenza e  della  relativa
verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma  altresi'  un
estratto del proprio verbale  con  la  certificazione  dei  risultati
complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.  Tale
estratto del verbale e' immediatamente trasmesso per  via  telematica
al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo
9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 
      19. Nel caso  in  cui  le  schede  votate  presso  una  sezione
elettorale speciale dagli elettori  di  una  medesima  circoscrizione
elettorale siano inferiori a cinque,  il  presidente  della  sezione,
previa annotazione a verbale con indicazione anche del  loro  numero,
immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra  sezione,
se costituita. Ove il  numero  delle  schede  di  una  circoscrizione
rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse,  senza  essere
aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate,  a  cura  del
comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale  provinciale  per
le operazioni di completamento di cui al comma 17. 
      20. Per quanto non  specificamente  disciplinato  dal  presente
articolo, si applicano le disposizioni del testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e
della legge 24 gennaio 1979, n. 18. 
      21. Gli elettori fuori sede di cui al  comma  3  hanno  diritto
alle  vigenti  agevolazioni  di  viaggio  dal  comune  di  temporaneo
domicilio al capoluogo di regione, e  ritorno,  per  l'esercizio  del
diritto  di  voto  presso   la   sezione   elettorale   speciale   di
assegnazione. 
      22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8,  pari  a
614.149 euro per l'anno 2024, si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese  derivanti
dalle elezioni politiche, amministrative, del  Parlamento  europeo  e
dall'attuazione dei referendum, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio  sito
internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»
e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel
sito internet»; 
        alla lettera c): 
          al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella
Gazzetta Ufficiale»; 
          al capoverso 236-ter, le parole: «per i primi  cinque  anni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «in  fase  di  prima  applicazione»,  le
parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  recante
il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il  successivo
dato  di  riferimento  della  popolazione  a   fini   elettorali   e'
determinato, con le modalita' di cui al comma 236-bis, sulla base dei
risultati del censimento al 31 dicembre 2026»; 
      al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17»
sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17»  e  le  parole:  «disposizioni  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento  di  cui  al
decreto». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Registrazione come marchio  d'impresa  di  simboli
usati  in  campo  politico).  -  1.  La  registrazione  come  marchio
d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico  o  di  marchi
comunque  contenenti  parole,  figure  o  segni  con   significazione
politica non  rileva  ai  fini  della  disciplina  elettorale  e,  in
particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni,  di
liste dei candidati e di propaganda elettorale». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino  al  31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). -  1.
All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il  quarto  comma
e' sostituito dal seguente: 
        "Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti  o  gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso
al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle  due
Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature  con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio  in  ragione
proporzionale o in un collegio uninominale in una delle  due  Camere.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti  o  gruppi
politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature  con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle
circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a
un partito politico europeo  costituito  in  gruppo  parlamentare  al
Parlamento europeo  nella  legislatura  in  corso  al  momento  della
convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e'  certificata  a
mezzo  di  dichiarazione  sottoscritta  dal  presidente  del   gruppo
parlamentare europeo autenticata  da  un  notaio  o  da  un'autorita'
diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta
altresi'  nel  caso  in  cui  la  lista  sia  contraddistinta  da  un
contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un  partito
o gruppo politico esente da tale onere". 
      Art. 4-ter  (Ambito  di  applicazione  dell'articolo  2,  primo
comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n.  154).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l),  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   la   causa   di
ineleggibilita'  prevista  ai  fini   dell'elezione   a   consigliere
regionale dall'articolo 2, primo comma, numero  7),  della  legge  23
aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente  ai  dipendenti  della
regione che svolgano, al  momento  della  candidatura  al  rispettivo
consiglio, funzioni e attivita' amministrative. 
      Art. 4-quater (Autenticazioni delle sottoscrizioni di  proposte
referendarie in ambito locale). - 1. All'articolo 14, comma 1,  della
legge 21 marzo 1990, n. 53,  le  parole:  "nonche'  per  le  elezioni
previste dalla legge 7 aprile 2014,  n.  56"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267". 
      Art. 4-quinquies (Disposizioni in materia di trattamenti  degli
amministratori  delle  forme  particolari  e   piu'   accentuate   di
decentramento). - 1. I trattamenti relativi ad aspettative,  permessi
e indennita' degli amministratori  delle  forme  particolari  e  piu'
accentuate  di  decentramento,  istituite   dai   comuni   ai   sensi
dell'articolo 17,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del
medesimo articolo 17, comma 5, e  riconosciuti  ai  componenti  degli
organi delle medesime  forme  di  decentramento  fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi  1  e  2,  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000
non  sono  soggetti  a  ripetizione.   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' con cui i comuni con  popolazione  superiore  a  300.000
abitanti  possono  riconoscere  agli   amministratori   delle   forme
particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai  comuni
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, indennita' e gettoni  di  presenza  che,
nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella  che
il comune puo' sostenere applicando le tipologie di  indennita'  e  i
tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2,  del  medesimo
testo unico  agli  amministratori  delle  forme  particolari  e  piu'
accentuate di decentramento. 
      Art. 4-sexies (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165). - 1.
All'articolo 4, comma 1, della  legge  2  luglio  2004,  n.  165,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        "c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per  le
liste che, al momento dell'indizione delle elezioni  regionali,  sono
espressione di forze politiche o movimenti  corrispondenti  a  gruppi
parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla  base  di
attestazione  resa  dal   segretario   o   presidente   del   partito
rappresentato nella Camera". 
        Art. 4-septies (Riduzione del numero delle sottoscrizioni per
la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione
dei membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  per  l'anno
2024). - 1. Limitatamente alla elezione  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo  delle
sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo  12,  secondo  comma,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle  liste
dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale e' ridotto  della
meta'». 
    All'articolo 5: 
      al comma 2, dopo le parole: «fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 1» sono inserite le seguenti:  «del  presente  articolo  e  dal
comma 22 dell'articolo 1-ter».