Art. 7 Variazione del nome commerciale dell'apparecchiatura omologata 1. In caso di variazione del nome commerciale di una apparecchiatura gia' omologata, il titolare dell'omologazione deve darne comunicazione all'IGT dichiarando, sotto la propria responsabilita', che l'apparecchiatura in questione non subisce variazioni di alcun genere. L'IGT provvede ad assegnare un nuovo numero identificativo di omologazione senza far procedere a nuove prove di conformita', riservandosi di effetture eventuali controlli come previsto all'art. 15.