(Allegato 11 Procedura per l'omologazione delle apparecchiatuire terminali- art. 7)
                               Art. 7 
   Variazione del nome commerciale dell'apparecchiatura omologata 
1. In caso di variazione del nome commerciale di una  apparecchiatura
gia'   omologata,   il   titolare   dell'omologazione   deve    darne
comunicazione all'IGT dichiarando, sotto la propria  responsabilita',
che l'apparecchiatura in questione non subisce  variazioni  di  alcun
genere. L'IGT provvede ad assegnare un nuovo numero identificativo di
omologazione senza  far  procedere  a  nuove  prove  di  conformita',
riservandosi di effetture eventuali controlli come previsto  all'art.
15.