Art. 9 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attivita' fino alla scadenza dell'autorizzazione gia' rilasciata. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI