(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                                    (Articolo 2, comma 2, lettera a)) 
 
REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI  MATERIALI  DI  BASE  DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME 
"IDENTIFICATI ALLA FONTE" 
 
   1. I materiali di base consistono  in  una  fonte  di  semi  o  un
soprassuolo o, per le  specie  sporadiche  ed  i  popolamenti  misti,
un'area di raccolta ubicati in una singola regione di provenienza.  A
discrezione dello Stato membro, in  ogni  singolo  caso  puo'  essere
richiesta  un'ispezione  formale;   questa   deve   comunque   essere
effettuata se  i  materiali  sono  destinati  a  uno  specifico  fine
forestale. 
   2. La fonte di semi, il soprassuolo o l'area  di  raccolta  devono
essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro. 
   3. Occorre dichiarare la regione di  provenienza,  l'ubicazione  e
l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei  luoghi  in
cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione.  Occorre,  inoltre,
dichiarare se i materiali di base sono: 
a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta; 
b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta. 
 
Per i materiali di base non autoctoni  o  non  indigeni  deve  essere
dichiarata l'origine, se conosciuta.