Allegato B ----> Vedere Alleato B a pag. 30 della G.U. <---- I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi infonnatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita'. La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovra' essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con modem standard seriale RS232 avente velocita' minima di 2400 bps con correzione di errore. Il formato dei dati da trasmettere e' ASCII standard. Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine: 1 record di identificazione struttura ricettiva seguito da N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto) secondo i tracciati specificati. Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verra' trasmesso un carattere di controllo uguale a: I = se il soggetto e' stato inserito nell'archivio della questura; U = se il soggetto nella data di arrivo era gia' presente in archivio ed e' stato aggiornato; N = se il record e' non valido. Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti. A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione inviera' automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati. Tale ricevuta certifichera' l'avvenuta operazione e pertanto dovra' essere conservata dall'esercizio ricettivo.