(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B
 ---->  Vedere Alleato B a pag. 30 della G.U.  <----







    I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle
modalita'  di  comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi
infonnatici  o  telematici  possono  chiedere  il collegamento con la
questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
    Nella  domanda, inviata alla questura di competenza territoriale,
dovranno  essere  indicati  gli estremi della licenza di esercizio in
corso di validita'.
    La  trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovra' essere
effettuata  utilizzando  una  linea  telefonica  commutata  con modem
standard  seriale  RS232  avente  velocita'  minima  di  2400 bps con
correzione di errore.
    Il formato dei dati da trasmettere e' ASCII standard.
    Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente
ordine:
      1 record di identificazione struttura ricettiva
seguito da
      N   record  di  identificazione  ospite  (un  record  per  ogni
soggetto)
secondo i tracciati specificati.
    Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verra' trasmesso un
carattere di controllo uguale a:
      I  =  se  il  soggetto  e'  stato  inserito nell'archivio della
questura;
      U  =  se  il soggetto nella data di arrivo era gia' presente in
archivio ed e' stato aggiornato;
      N = se il record e' non valido.
    Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le
informazioni  obbligatorie  (vedi  tracciato  record)  o che contenga
caratteri non consentiti.
    A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il
software   di   ricezione   inviera'   automaticamente  all'esercizio
ricettivo  una  comunicazione  elettronica,  in  formato testo, quale
conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.
    Tale  ricevuta  certifichera'  l'avvenuta  operazione  e pertanto
dovra' essere conservata dall'esercizio ricettivo.