(Trattato - Allegato VII)
                                                         Allegato VII 
 
Il Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica italiana 
 
                                     Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 
 
Signor Ministro, 
 
  in riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna,
ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue: 
 
  Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio
italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte
da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra  menzionato,  a
portare con se' i propri beni mobili o a venderli e  a  trasferire  i
fondi che esse possiedono a condizione che tali  beni  e  tali  fondi
siano stati legalmente acquistati.  Il  trasferimento  dei  beni  non
sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione. 
  Tale trasferimento verra' effettuato alle condizioni e  nei  limiti
da stabilirsi di comune accordo nel corso delle  trattative  previste
dall'articolo 4 del Trattato. Le  condizioni  e  il  termine  per  il
trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei  beni
mobili e immobili,  saranno  egualmente  stabilite  nel  corso  delle
stesse trattative. 
 
  Voglia  gradire,  Signor  Ministro,  gli  atti   della   mia   alta
considerazione. 
 
                                                           M. RUMOR 
 
S.E. il Signor Milos MINIC 
  Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale 
  e Segretario federale agli Affari Esteri 
  della RSF di Jugoslavia 
 
 
    
                        --------------------


    
 
 
Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale 
e Segretario federale agli Affari Esteri 
della RSF di Jugoslavia 
 
                                     Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 
 
Signor Ministro, 
 
  ho l'onore di comunicare a Vostra  Eccellenza  che  ho  preso  nota
della Sua lettera del seguente tenore: 
 
  "In  riferimento  all'articolo  3  del  Trattato  firmato  in  data
odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue: 
 
  Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio
italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte
da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra  menzionato,  a
portare con se' i propri beni mobili o a venderli e  a  trasferire  i
fondi che esse possiedono a condizione che tali  beni  e  tali  fondi
siano stati legalmente acquistati.  Il  trasferimento  dei  beni  non
sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione. 
  Tale trasferimento verra' effettuato alle condizioni e  nei  limiti
da stabilirsi di comune accordo nel corso delle  trattative  previste
dall'articolo 4 del Trattato. Le  condizioni  e  il  termine  per  il
trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei  beni
mobili e immobili,  saranno  egualmente  stabilite  nel  corso  delle
stesse trattative". 
 
  Ho l'onore di confermarLe  l'accordo  del  mio  Governo  su  quanto
precede. 
 
  Voglia  gradire,  Signor  Ministro,  gli  atti   della   mia   alta
considerazione. 
 
                                                           M. MINIC 
 
S.E. il Signor Mariano RUMOR 
  Ministro degli Affari Esteri 
  della Repubblica italiana