Allegato VII Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, in riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue: Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a portare con se' i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che tali beni e tali fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione. Tale trasferimento verra' effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei beni mobili e immobili, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. M. RUMOR S.E. il Signor Milos MINIC Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia -------------------- Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario federale agli Affari Esteri della RSF di Jugoslavia Osimo (Ancona), 10 novembre 1975 Signor Ministro, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota della Sua lettera del seguente tenore: "In riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue: Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a portare con se' i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che tali beni e tali fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione. Tale trasferimento verra' effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei beni mobili e immobili, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative". Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. M. MINIC S.E. il Signor Mariano RUMOR Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana