(Trattato - art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
 
  La cittadinanza delle persone che alla  data  del  10  giugno  1940
erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente  sul
territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace  con  l'Italia
del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti,
nati dopo il 10 giugno 1940, e' regolata rispettivamente dalla  legge
dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la  residenza  delle
suddette persone al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti. 
  Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le  persone
che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali  si  applicano
le disposizioni del comma precedente avranno facolta' di  trasferirsi
rispettivamente nel territorio italiano e nel  territorio  jugoslavo,
alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato
VI del presente Trattato. 
  Per quanto riguarda le famiglie, verra' tenuto conto della volonta'
di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse  coincidente,
non sara tenuto  conto  dell'eventuale  diversa  appartenenza  etnica
dell'uno o dell'altro coniuge. 
  I figli minori seguiranno l'uno o  l'altro  dei  loro  genitori  in
conformita' con  la  normativa  di  diritto  privato  applicabile  in
materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno  la  loro
residenza permanente al momento dell'entrata in vigore  del  presente
Trattato.