ARTICOLO 4. I due Governi concluderanno, al piu' presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario, che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorita' militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio. A tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. Nel corso di questi negoziati, i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilita' di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilita' dei beni immobili sopra menzionati i quali siano gia' stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare o in casi simili.