(Trattato - art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  I due Governi concluderanno, al piu' presto possibile,  un  Accordo
relativo ad un indennizzo globale e  forfettario,  che  sia  equo  ed
accettabile dalle due Parti, dei beni,  diritti  ed  interessi  delle
persone fisiche  e  giuridiche  italiane,  situati  nella  parte  del
territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia
del 10 febbraio  1947,  compresa  nelle  frontiere  della  Repubblica
Socialista Federativa di  Jugoslavia,  che  hanno  fatto  oggetto  di
misure di nazionalizzazione o di esproprio o di  altri  provvedimenti
restrittivi da  parte  delle  Autorita'  militari,  civili  o  locali
jugoslave a partire  dalla  data  dell'ingresso  delle  Forze  Armate
Jugoslave nel suddetto territorio. 
  A tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro  il  termine
di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del  presente
Trattato. 
  Nel corso di questi  negoziati,  i  due  Governi  esamineranno  con
spirito favorevole la possibilita' di lasciare, in un certo numero di
casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine  da
stabilire,  la  libera  disponibilita'  dei   beni   immobili   sopra
menzionati  i  quali  siano  gia'  stati  affidati  in   uso   o   in
amministrazione ai membri vicini della famiglia  del  titolare  o  in
casi simili.