(Trattato - art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e  delle
pensioni di vecchiaia  delle  persone  indicate  all'articolo  3  del
presente Trattato, le due Parti  concluderanno  appena  possibile  un
Accordo relativo alle questioni che, secondo il  Protocollo  Generale
del 14 novembre 1957, non sono gia' regolate  dall'Accordo  stipulato
fra di esse in pari data. 
  A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine
di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del  presente
Trattato. 
  Fino alla conclusione dell'accordo previsto al primo  paragrafo  di
questo articolo, la salvaguardia degli interessi  delle  persone  che
attualmente  godono  di  assicurazioni  sociali  o  di  pensioni   di
vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo
3 del presente Trattato, e'  assicurata  dalle  misure  che  figurano
all'Allegato IX del presente Trattato.