(Trattato - art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
 
  Alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato,   il
Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e  i  suoi  allegati
cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica italiana e
la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. 
  Ciascuna Parte ne dara' comunicazione al Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli  Stati  Uniti
d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro  un
termine di  trenta  giorni  a  partire  dall'entrata  in  vigore  del
presente Trattato.