ARTICOLO 7. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Ciascuna Parte ne dara' comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.