ARTICOLO 8. Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterra' in vigore le misure interne gia' adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurera' nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.