(Trattato - art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  Al momento in cui  cessa  di  avere  effetto  lo  Statuto  Speciale
allegato al  Memorandum  d'Intesa  di  Londra  del  5  ottobre  1954,
ciascuna Parte dichiara  che  essa  manterra'  in  vigore  le  misure
interne gia' adottate in applicazione dello Statuto  suddetto  e  che
essa assicurera' nell'ambito del suo diritto interno il  mantenimento
del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi
previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.