(Convenzione-art. 10)
                            Articolo 10. 
         Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie 
 
  1. Ciascuna Parte esigera', tenendo  presente  le  normative  o  le
raccomandazioni   pertinenti   dell'Organizzazione   Mondiale   della
Sanita', che siano riportate sulle etichette,  quando  sia  possibile
farlo ed in ogni  caso  sull'istruzione  interna  che  accompagna  la
confezione  per  la  distribuzione  al   dettaglio   delle   sostanze
psicotrope, le indicazioni nonche' le precauzioni da  prendere  e  le
avvertenze che sono necessarie, a  suo  giudizio,  per  la  sicurezza
dell'utente. 
  2. Ciascuna Parte, tenendo  debito  conto  delle  norme  della  sua
Costituzione, proibira' le inserzioni  pubblicitarie  riguardanti  le
sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.