(Convenzione-art. 12)
                            Articolo 12. 
             Norme relative al commercio internazionale 
 
  1. a) Qualunque Parte che autorizzi l'esportazione o l'importazione
di sostanze della Tabella  I  o  II  deve  richiedere,  per  ciascuna
esportazione o importazione, che si tratti di una  o  piu'  sostanze,
una  autorizzazione  d'importazione  o  di   esportazione   distinta,
rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione. 
  b) Tale autorizzazione deve  comprendere  la  denominazione  comune
internazionale  della  sostanza   oppure,   in   mancanza   di   tale
denominazione, la  designazione  della  sostanza  nella  Tabella,  la
quantita' da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome  e
l'indirizzo  dell'esportatore  e  dell'importatore,  ed  il   periodo
durante il quale deve aver  luogo  l'esportazione  o  l'importazione.
Qualora la sostanza  venga  esportata  o  importata  sotto  forma  di
preparato; il nome del preparato, se  esiste,  sara'  pure  indicato.
L'autorizzazione d'esportazione deve altresi' recare il numero  e  la
data del certificato d'importazione, e  specificare  l'autorita'  che
l'ha rilasciata. 
  c) Prima di rilasciare un'autorizzazione d'esportazione,  le  Parti
richiederanno  un'autorizzazione  d'importazione   rilasciata   dalle
autorita' competenti del  paese  o  della  regione  d'importazione  e
attestante che l'importazione della  sostanza  o  delle  sostanze  in
questione e' approvata, e tale autorizzazione  sara'  presentata  dal
soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione. 
  d)  Copia  dell'autorizzazione  d'esportazione  sara'  allegata   a
ciascuna spedizione,  e  il  Governo  che  rilascia  l'autorizzazione
d'esportazione ne inviera' copia al Governo del paese o della regione
d'importazione. 
  e) Quando l'importazione sia stata effettuata, il Governo del paese
o della regione d'importazione rimandera'  al  Governo  del  paese  o
della regione d'esportazione l'autorizzazione d'esportazione  con  un
attestato certificante la quantita' effettivamente importata. 
  2. a) Le Parti richiederanno  che,  per  ciascuna  esportazione  di
sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice
copia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello  stabilito
dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti: 
    i) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore; 
    ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale
denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella; 
    iii) la quantita' della sostanza e la forma farmaceutica sotto la
quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di
tale preparato, se esiste; e 
  iv) la data di spedizione. 
  b) Gli esportatori forniranno alle autorita'  competenti  del  loro
paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione.  Essi
allegheranno il terzo esemplare alla spedizione. 
  c) La Parte  del  territorio  dal  quale  e'  stata  esportata  una
sostanza della Tabella III dovra', nel piu' breve tempo  possibile  e
entro  un  massimo  di  novanta  giorni  dalla  data  di  spedizione,
trasmettere alle autorita'  competenti  del  paese  o  della  regione
d'importazione, in plico raccomandato con ricevuta  di  ritorno,  una
copia della dichiarazione ricevuta dall'esportatore. 
  d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del
pacco, l'importatore invii  alle  autorita'  competenti  del  proprio
paese  o  della  propria  regione  l'esemplare  che   accompagna   la
spedizione debitamente firmato, indicando le quantita' ricevute e  la
data di ricevimento. 
  3. - Le sostanze delle Tabelle I e II  saranno  inoltre  sottoposte
alle norme qui appresso riportate: 
    a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone  franche
la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle  altre  parti  del
loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno  applicare
un regime piu' rigoroso. 
  b) Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a
beneficio di un  soggetto  diverso  da  quello  il  cui  nome  figura
sull'autorizzazione d'esportazione o ad una casella  postale  saranno
proibite. 
  c) Le esportazioni di sostanze  della  Tabella  I  sotto  forma  di
spedizioni inviate ad un  magazzino  doganale  saranno  proibite.  Le
esportazioni di sostanze della Tabella II sotto forma  di  spedizioni
inviate ad un  magazzino  doganale  saranno  proibite,  salvo  se  il
Governo   del   paese   importatore   indichera',   sul   certificato
d'importazione presentato  dal  soggetto  o  dall'ente  che  richiede
l'autorizzazione d'esportazione,  di  aver  approvato  l'importazione
della spedizione affinche' questa venga depositata  in  un  magazzino
doganale. In tal caso, l'autorizzazione d'esportazione precisera' che
la spedizione viene effettuata a tale  scopo.  Qualunque  ritiro  dal
magazzino  doganale  sara'  subordinato  alla  presentazione  di   un
permesso rilasciato dalle autorita' dalle quali dipende il  magazzino
e, in caso di spedizione destinata all'estero, essa sara'  assimilata
ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione. 
  d) Le spedizioni che entrano nel  territorio  di  una  Parte  e  ne
escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d'esportazione
saranno trattenute dalle autorita' competenti. 
  e) Una Parte non autorizzera' il transito sul proprio territorio, a
destinazione di un altro paese, di una spedizione qualsiasi  di  tali
sostanze, sia tale spedizione o  no  scaricata  dal  veicolo  che  la
trasporta, salvo se verra' presentata alle  autorita'  competenti  di
detta  Parte  copia  dell'autorizzazione  d'esportazione   per   tale
spedizione. 
  f) Le autorita' competenti di un paese o di una regione  qualsiasi,
attraverso i quali e' autorizzato il transito di  una  spedizione  di
tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il
dirottamento di detta spedizione verso una  destinazione  diversa  da
quella che  figura  sulla  copia  dell'autorizzazione  d'esportazione
allegata alla spedizione, a meno che il Governo  del  paese  o  della
regione  attraverso  i  quali  e'  effettuata  tale  spedizione   non
autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale paese  o  regione  di
transito trattera' qualunque  domanda  di  dirottamento  come  se  si
trattasse di una esportazione dal paese o dalla regione  di  transito
verso il paese o la regione della nuova destinazione.  Qualora  venga
autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme  del  comma  e)
del paragrafo 1 fra il paese o la regione di transito ed il  paese  o
la regione dal quale o dalla quale e' stata originariamente esportata
la spedizione. 
  g) Nessuna spedizione di tali sostanze, in  transito  o  depositata
presso un magazzino doganale, puo' essere sottoposta  a  trattamenti,
di qualsiasi  genere,  che  modifichino  la  natura  delle  sostanze.
L'imballaggio non puo' essere  modificato  senza  il  consenso  delle
autorita' competenti. 
  h) Le norme dei commi da e) a  g)  relative  al  transito  di  tali
sostanze sul territorio di una  Parte  non  sono  applicabili  se  la
spedizione  e'  trasportata  per  via   aerea,   a   condizione   che
l'aeromobile non atterri nel  paese  o  nella  regione  di  transito.
Qualora l'aeromobile atterri in tale  paese  o  regione,  tali  norme
verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze. 
  i) Le norme del presente paragrafo non  pregiudicano  le  norme  di
qualunque accordo internazionale che limiti  il  controllo  che  puo'
essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.