Articolo 12. Norme relative al commercio internazionale 1. a) Qualunque Parte che autorizzi l'esportazione o l'importazione di sostanze della Tabella I o II deve richiedere, per ciascuna esportazione o importazione, che si tratti di una o piu' sostanze, una autorizzazione d'importazione o di esportazione distinta, rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione. b) Tale autorizzazione deve comprendere la denominazione comune internazionale della sostanza oppure, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella, la quantita' da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore, ed il periodo durante il quale deve aver luogo l'esportazione o l'importazione. Qualora la sostanza venga esportata o importata sotto forma di preparato; il nome del preparato, se esiste, sara' pure indicato. L'autorizzazione d'esportazione deve altresi' recare il numero e la data del certificato d'importazione, e specificare l'autorita' che l'ha rilasciata. c) Prima di rilasciare un'autorizzazione d'esportazione, le Parti richiederanno un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorita' competenti del paese o della regione d'importazione e attestante che l'importazione della sostanza o delle sostanze in questione e' approvata, e tale autorizzazione sara' presentata dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione. d) Copia dell'autorizzazione d'esportazione sara' allegata a ciascuna spedizione, e il Governo che rilascia l'autorizzazione d'esportazione ne inviera' copia al Governo del paese o della regione d'importazione. e) Quando l'importazione sia stata effettuata, il Governo del paese o della regione d'importazione rimandera' al Governo del paese o della regione d'esportazione l'autorizzazione d'esportazione con un attestato certificante la quantita' effettivamente importata. 2. a) Le Parti richiederanno che, per ciascuna esportazione di sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice copia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello stabilito dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti: i) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore; ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella; iii) la quantita' della sostanza e la forma farmaceutica sotto la quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di tale preparato, se esiste; e iv) la data di spedizione. b) Gli esportatori forniranno alle autorita' competenti del loro paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione. Essi allegheranno il terzo esemplare alla spedizione. c) La Parte del territorio dal quale e' stata esportata una sostanza della Tabella III dovra', nel piu' breve tempo possibile e entro un massimo di novanta giorni dalla data di spedizione, trasmettere alle autorita' competenti del paese o della regione d'importazione, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, una copia della dichiarazione ricevuta dall'esportatore. d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del pacco, l'importatore invii alle autorita' competenti del proprio paese o della propria regione l'esemplare che accompagna la spedizione debitamente firmato, indicando le quantita' ricevute e la data di ricevimento. 3. - Le sostanze delle Tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle norme qui appresso riportate: a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle altre parti del loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno applicare un regime piu' rigoroso. b) Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a beneficio di un soggetto diverso da quello il cui nome figura sull'autorizzazione d'esportazione o ad una casella postale saranno proibite. c) Le esportazioni di sostanze della Tabella I sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite. Le esportazioni di sostanze della Tabella II sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo se il Governo del paese importatore indichera', sul certificato d'importazione presentato dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione, di aver approvato l'importazione della spedizione affinche' questa venga depositata in un magazzino doganale. In tal caso, l'autorizzazione d'esportazione precisera' che la spedizione viene effettuata a tale scopo. Qualunque ritiro dal magazzino doganale sara' subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorita' dalle quali dipende il magazzino e, in caso di spedizione destinata all'estero, essa sara' assimilata ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione. d) Le spedizioni che entrano nel territorio di una Parte e ne escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d'esportazione saranno trattenute dalle autorita' competenti. e) Una Parte non autorizzera' il transito sul proprio territorio, a destinazione di un altro paese, di una spedizione qualsiasi di tali sostanze, sia tale spedizione o no scaricata dal veicolo che la trasporta, salvo se verra' presentata alle autorita' competenti di detta Parte copia dell'autorizzazione d'esportazione per tale spedizione. f) Le autorita' competenti di un paese o di una regione qualsiasi, attraverso i quali e' autorizzato il transito di una spedizione di tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione d'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o della regione attraverso i quali e' effettuata tale spedizione non autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale paese o regione di transito trattera' qualunque domanda di dirottamento come se si trattasse di una esportazione dal paese o dalla regione di transito verso il paese o la regione della nuova destinazione. Qualora venga autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme del comma e) del paragrafo 1 fra il paese o la regione di transito ed il paese o la regione dal quale o dalla quale e' stata originariamente esportata la spedizione. g) Nessuna spedizione di tali sostanze, in transito o depositata presso un magazzino doganale, puo' essere sottoposta a trattamenti, di qualsiasi genere, che modifichino la natura delle sostanze. L'imballaggio non puo' essere modificato senza il consenso delle autorita' competenti. h) Le norme dei commi da e) a g) relative al transito di tali sostanze sul territorio di una Parte non sono applicabili se la spedizione e' trasportata per via aerea, a condizione che l'aeromobile non atterri nel paese o nella regione di transito. Qualora l'aeromobile atterri in tale paese o regione, tali norme verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze. i) Le norme del presente paragrafo non pregiudicano le norme di qualunque accordo internazionale che limiti il controllo che puo' essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.