(Convenzione-art. 15)
                            Articolo 15. 
                              Ispezione 
 
  Le Parti istituiranno un  sistema  di  ispezione  dei  fabbricanti,
degli  esportatori,  degli   importatori,   dei   grossisti   e   dei
dettaglianti di sostanze psicotrope, nonche' degli istituti medici  e
scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni
di locali, scorte e registrazioni con  la  frequenza  che  riterranno
necessaria.