Articolo 15. Ispezione Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonche' degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.