(Convenzione-art. 16)
                            Articolo 16. 
         Informazioni che devono essere fornite dalle Parti 
 
  1. Le Parti forniranno al Segretario generale le  informazioni  che
la Commissione puo' richiedere, in quanto necessarie per  l'esercizio
delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale  riguardante
il funzionamento della Convenzione sui loro  territori  e  contenente
informazioni su: 
    a) le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro 
regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e 
    b) i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui
loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze
psicotrope. 
  2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi  e
gli  indirizzi  delle  autorita'  governative  di  cui  al  comma  f)
dell'articolo 7, all'articolo 12 ed al paragrafo 3 dell'articolo  13.
Il Segretario generale trasmettera'  tali  informazioni  a  tutte  le
Parti. 
  3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel piu' breve tempo
possibile, un rapporto sui casi  di  traffico  illecito  di  sostanze
psicotrope e di  sequestro  di  sostanze  oggetto  di  tale  traffico
illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per: 
    a) le nuove tendenze evidenziatesi; 
    b) le quantita' in questione; 
    c) la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento; 
    oppure 
    d) i metodi impiegati dai trafficanti. 
  Copie del  rapporto  saranno  inviate  conformemente  al  comma  b)
dell'articolo 21. 
  4. Le Parti  forniranno  all'Organo  rapporti  statistici  annuali,
utilizzando a  tal  fine  i  formulari  stabiliti  dall'Organo.  Tali
rapporti concerneranno: 
    a) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle I  e
II, le quantita' fabbricate, esportate a destinazione di e  importate
in provenienza da ciascun paese  o  regione,  nonche'  le  scorte  in
possesso dei fabbricanti; 
    b) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle  III
e IV, le quantita' fabbricate, nonche' le quantita' totali  esportate
e importate; 
    c) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle  Tabelle  II
e,  le  quantita'  utilizzate  per  la  fabbricazione  dei  preparati
esonerati; e 
  d) per quanto riguarda ciascuna delle  sostanze  contenute  in  una
Tabella diversa dalla  Tabella  I,  le  quantita'  impiegate  a  fini
industriali,   conformemente   alle   disposizioni   del   comma   b)
dell'articolo 4. 
  Le quantita' fabbricate di cui  ai  commi  a)  e  b)  del  presente
paragrafo non comprendono le quantita' di preparati fabbricati. 
  5.  Una  Parte  fornira'  all'Organo,  su  richiesta,  informazioni
statistiche  supplementari,   riguardanti   periodi   futuri,   sulle
quantita' di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate  a
destinazione di ciascun paese o regione e importate da ciascun  paese
o regione. Tale Parte potra' chiedere all'Organo di dare carattere di
riservatezza  tanto  alla  richiesta  di  informazioni  quanto   alle
informazioni fornite in virtu' del presente paragrafo. 
  6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi  1  e  4
con le modalita'  ed  entro  i  termini  che  saranno  fissati  dalla
Commissione o dall'Organo.