Articolo 16. Informazioni che devono essere fornite dalle Parti 1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione puo' richiedere, in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale riguardante il funzionamento della Convenzione sui loro territori e contenente informazioni su: a) le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e b) i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze psicotrope. 2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi e gli indirizzi delle autorita' governative di cui al comma f) dell'articolo 7, all'articolo 12 ed al paragrafo 3 dell'articolo 13. Il Segretario generale trasmettera' tali informazioni a tutte le Parti. 3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel piu' breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestro di sostanze oggetto di tale traffico illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per: a) le nuove tendenze evidenziatesi; b) le quantita' in questione; c) la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento; oppure d) i metodi impiegati dai trafficanti. Copie del rapporto saranno inviate conformemente al comma b) dell'articolo 21. 4. Le Parti forniranno all'Organo rapporti statistici annuali, utilizzando a tal fine i formulari stabiliti dall'Organo. Tali rapporti concerneranno: a) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle I e II, le quantita' fabbricate, esportate a destinazione di e importate in provenienza da ciascun paese o regione, nonche' le scorte in possesso dei fabbricanti; b) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle III e IV, le quantita' fabbricate, nonche' le quantita' totali esportate e importate; c) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle II e, le quantita' utilizzate per la fabbricazione dei preparati esonerati; e d) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze contenute in una Tabella diversa dalla Tabella I, le quantita' impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del comma b) dell'articolo 4. Le quantita' fabbricate di cui ai commi a) e b) del presente paragrafo non comprendono le quantita' di preparati fabbricati. 5. Una Parte fornira' all'Organo, su richiesta, informazioni statistiche supplementari, riguardanti periodi futuri, sulle quantita' di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate a destinazione di ciascun paese o regione e importate da ciascun paese o regione. Tale Parte potra' chiedere all'Organo di dare carattere di riservatezza tanto alla richiesta di informazioni quanto alle informazioni fornite in virtu' del presente paragrafo. 6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 con le modalita' ed entro i termini che saranno fissati dalla Commissione o dall'Organo.