Articolo 18. Rapporti dell'Organo 1. L'Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un'analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonche' qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo puo' altresi' predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che puo' formulare le osservazioni che ritenga opportune. 2. I rapporti dell'Organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.