(Convenzione-art. 18)
                            Articolo 18. 
                        Rapporti dell'Organo 
 
  1. L'Organo predispone sul  proprio  lavoro  rapporti  annuali  nei
quali figurano  un'analisi  delle  informazioni  statistiche  di  cui
dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni  fornite
dai Governi o richieste agli stessi, nonche' qualunque osservazione e
raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo  puo'  altresi'
predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga  necessario.
I  rapporti  sono  presentati  al  Consiglio  per  il  tramite  della
Commissione,  che  puo'  formulare  le   osservazioni   che   ritenga
opportune. 
  2.  I  rapporti   dell'Organo   sono   trasmessi   alle   Parti   e
successivamente  pubblicati  dal  Segretario   generale.   Le   Parti
autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.