(Convenzione-art. 19)
                            Articolo 19. 
Misure  che  devono  essere  adottate  dall'Organo   per   assicurare
             l'esecuzione delle norme della Convenzione 
 
  1. a) Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate  all'Organo
dai Governi oppure delle  informazioni  comunicate  da  organi  delle
Nazioni Unite, l'Organo abbia motivo di credere che gli  scopi  della
presente Convenzione sono gravemente compromessi poiche' un  paese  o
una regione non da' esecuzione  alle  norme  della  stessa,  esso  ha
facolta' di chiedere spiegazioni al Governo del paese o della regione
interessati. Ferma restando la facolta'  di  richiamare  l'attenzione
delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui
al comma c), l'Organo considerera' come riservata  una  richiesta  di
informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al
presente comma. 
  b) Dopo aver agito ai sensi del comma a), l'Organo puo', qualora lo
ritenga necessario, chiedere al Governo interessato  di  adottare  le
misure correttive che, date le circostanze, sembrino  necessarie  per
assicurare l'esecuzione delle norme della presente Convenzione. 
  c) Qualora l'Organo constati che il Governo interessato non ha dato
spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a  farlo  a  norma
del comma a), oppure  ha  trascurato  di  adottare  qualunque  misura
correttiva che e' stato invitato ad adottare conformemente  al  comma
b), esso puo' richiamare l'attenzione delle Parti,  del  Consiglio  e
della Commissione sulla questione. 
  2. Quando richiami l'attenzione delle Parti, del Consiglio e  della
Commissione su una questione conformemente al comma c) del  paragrafo
1,  l'Organo  puo',   qualora   ritenga   necessaria   tale   misura,
raccomandare  alle  Parti  di  cessare  l'esportazione  di   sostanze
psicotrope  verso  il  paese  o   la   regione   interessati   oppure
l'importazione di sostanze psicotrope da tale paese o regione, oppure
sia l'esportazione che l'importazione, o per un periodo  determinato,
o  finche'  la  situazione  in  tale  paese  o  regione   non   sara'
soddisfacente.  Lo  Stato  interessato  ha  facolta'  di  portare  la
questione dinanzi al Consiglio. 
  3. L'Organo ha facolta' di  pubblicare  un  rapporto  su  qualunque
questione di cui al disposto del presente articolo, e di  comunicarlo
al Consiglio che, a sua volta, lo  trasmettera'  a  tutte  le  Parti.
Qualora l'Organo pubblichi in tale rapporto una decisione adottata  a
norma  del  presente  articolo  o   informazioni   riguardanti   tale
decisione,  esso  deve  anche  pubblicare  il  parere   del   Governo
interessato, se quest'ultimo lo richiede. 
  4.  Nel  caso  in  cui   una   decisione   dell'Organo   pubblicata
conformemente  al  presente   articolo   non   sia   stata   adottata
all'unanimita', deve essere indicata l'opinione della minoranza. 
  5. Ogni Stato sara' invitato  a  farsi  rappresentare  alle  sedute
dell'Organo durante le quali viene esaminata  una  questione  che  lo
interessa direttamente ai sensi del presente articolo. 
  6.  Le  decisioni  dell'Organo  adottato  in  virtu'  del  presente
articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi  del
totale dei membri dello stesso. 
  7. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in  cui
l'Organo abbia  motivo  di  credere  che  gli  scopi  della  presente
Convenzione sono gravemente compromessi  a  causa  di  una  decisione
adottata  da  una  Parte  in  virtu'  delle  norme  del  paragrafo  7
dell'articolo 2.