Articolo 19. Misure che devono essere adottate dall'Organo per assicurare l'esecuzione delle norme della Convenzione 1. a) Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate all'Organo dai Governi oppure delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi poiche' un paese o una regione non da' esecuzione alle norme della stessa, esso ha facolta' di chiedere spiegazioni al Governo del paese o della regione interessati. Ferma restando la facolta' di richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui al comma c), l'Organo considerera' come riservata una richiesta di informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al presente comma. b) Dopo aver agito ai sensi del comma a), l'Organo puo', qualora lo ritenga necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, date le circostanze, sembrino necessarie per assicurare l'esecuzione delle norme della presente Convenzione. c) Qualora l'Organo constati che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo a norma del comma a), oppure ha trascurato di adottare qualunque misura correttiva che e' stato invitato ad adottare conformemente al comma b), esso puo' richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. 2. Quando richiami l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione conformemente al comma c) del paragrafo 1, l'Organo puo', qualora ritenga necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di cessare l'esportazione di sostanze psicotrope verso il paese o la regione interessati oppure l'importazione di sostanze psicotrope da tale paese o regione, oppure sia l'esportazione che l'importazione, o per un periodo determinato, o finche' la situazione in tale paese o regione non sara' soddisfacente. Lo Stato interessato ha facolta' di portare la questione dinanzi al Consiglio. 3. L'Organo ha facolta' di pubblicare un rapporto su qualunque questione di cui al disposto del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio che, a sua volta, lo trasmettera' a tutte le Parti. Qualora l'Organo pubblichi in tale rapporto una decisione adottata a norma del presente articolo o informazioni riguardanti tale decisione, esso deve anche pubblicare il parere del Governo interessato, se quest'ultimo lo richiede. 4. Nel caso in cui una decisione dell'Organo pubblicata conformemente al presente articolo non sia stata adottata all'unanimita', deve essere indicata l'opinione della minoranza. 5. Ogni Stato sara' invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo durante le quali viene esaminata una questione che lo interessa direttamente ai sensi del presente articolo. 6. Le decisioni dell'Organo adottato in virtu' del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del totale dei membri dello stesso. 7. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in cui l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi a causa di una decisione adottata da una Parte in virtu' delle norme del paragrafo 7 dell'articolo 2.