Articolo 2. Campo di applicazione del controllo delle sostanze 1. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanita' sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l'inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa inviera' al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sara' parimenti applicata quando una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanita' si trovi in possesso di informazioni che giustificano il trasferimento di una sostanza da una Tabella all'altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle. 2. Il Segretario generale comunichera' tale notifica, nonche' le informazioni che riterra' pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanita'. 3. Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza puo' essere inserita nella Tabella I o nella Tabella II in virtu' del paragrafo 4, le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilita' di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella I o della Tabella II, a seconda dei casi. 4. Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanita' constati: a) che detta sostanza puo' provocare i) 1) uno stato di dipendenza, e 2) una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o dell'umore, oppure ii) degli abusi e degli effetti nocivi paragonabili a quelli di una sostanza della Tabella I, II, III o IV, e b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza da' o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanita' pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto il controllo internazionale, essa trasmettera' alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indichera' in particolare in che misura la stessa da' o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravita' del problema di sanita' pubblica e del problema sociale, il grado di utilita' terapeutica della sostanza, nonche' raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione. 5. Tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potra' ritenere pertinente, la Commissione potra' inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potra' chiedere informazioni complementari all'Organizzazione Mondiale della Sanita' o ad altre fonti competenti. 6. Qualora una notifica data in virtu' del paragrafo 1 riguardi una sostanza gia' presente in una delle Tabelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanita' trasmettera' alla Commissione le sue nuove constatazioni nonche' qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterra' opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' conformemente al paragrafo 5, nonche' i fattori di cui al detto paragrafo, potra' decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all'altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle. 7. Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtu' del presente articolo sara' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed all'Organo. Tale decisione entrera' pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l'effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali, essa non e' in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterra' le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovra' adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate. a) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terra' conto il piu' possibile delle misure di controllo speciali elencate all'articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovra': i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8 per le sostanze della Tabella II; ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9 per le sostanze della Tabella II; iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione; iv) conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovra', per quanto riguarda tale sostanza: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8; ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9; iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione; iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei commi a), c) e d) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. c) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovra', per quanto riguarda tale sostanza: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8; ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9; iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione; iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; e v) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovra', per quanto riguarda tale sostanza: i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8; ii) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; iii) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi piu' rigorosi applichera', come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale e' stata trasferita. 8. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtu' del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovra' essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l'avranno motivata. b) Il Segretario generale trasmettera' copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni. Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all'esame del Consiglio. c) Il Consiglio puo' confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sara' notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed all'Organo. d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione restera' in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7. 9. Le Parti faranno tutto cio' che e' in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.