(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2. 
         Campo di applicazione del controllo delle sostanze 
 
  1. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanita'  sia
in possesso di informazioni  relative  ad  una  sostanza  non  ancora
sottoposta al controllo internazionale che, a suo  giudizio,  possono
renderne necessario l'inserimento in una delle Tabelle della presente
Convenzione,  essa  inviera'  al  Segretario  generale  una  notifica
accompagnata da tutte le informazioni  di  appoggio.  Tale  procedura
sara'  parimenti  applicata  quando  una  Parte  o   l'Organizzazione
Mondiale della Sanita' si  trovi  in  possesso  di  informazioni  che
giustificano  il  trasferimento  di  una  sostanza  da  una   Tabella
all'altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle. 
  2. Il Segretario generale comunichera' tale  notifica,  nonche'  le
informazioni che riterra' pertinenti, alle Parti, alla Commissione e,
qualora la notifica sia stata data da una  Parte,  all'Organizzazione
Mondiale della Sanita'. 
  3.  Qualora  dalle  informazioni  che  accompagnano  tale  notifica
risulti che detta sostanza puo' essere inserita  nella  Tabella  I  o
nella Tabella II in virtu' del paragrafo 4, le Parti,  alla  luce  di
tutte  le  informazioni   di   cui   disporranno,   esamineranno   la
possibilita' di applicare temporaneamente a tale  sostanza  tutte  le
misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella I o della
Tabella II, a seconda dei casi. 
  4. Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanita' constati: 
    a) che detta sostanza puo' provocare 
    i) 1) uno stato di dipendenza, e 
    2)  una  stimolazione  o  una  depressione  del  sistema  nervoso
centrale dando luogo ad allucinazioni o  a  disturbi  della  funzione
motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o 
dell'umore, oppure 
    ii) degli abusi e degli effetti nocivi paragonabili a quelli di 
una sostanza della Tabella I, II, III o IV, e 
    b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere  che  la  sostanza
da' o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un  problema  di
sanita' pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia
posta sotto il controllo internazionale, 
  essa  trasmettera'  alla  Commissione  una  valutazione   su   tale
sostanza, dove indichera' in particolare in che misura la stessa  da'
o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravita' del  problema  di
sanita' pubblica  e  del  problema  sociale,  il  grado  di  utilita'
terapeutica della sostanza, nonche' raccomandazioni  sulle  eventuali
misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce
di tale valutazione. 
  5. Tenendo presente la comunicazione  dell'Organizzazione  Mondiale
della Sanita', le cui valutazioni  saranno  determinanti  in  materia
medica e scientifica, e prendendo  in  considerazione  i  fattori  di
ordine economico,  sociale,  giuridico,  amministrativo  e  qualunque
altro fattore che essa potra'  ritenere  pertinente,  la  Commissione
potra' inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III  o  IV.  Essa
potra'   chiedere   informazioni   complementari   all'Organizzazione
Mondiale della Sanita' o ad altre fonti competenti. 
  6. Qualora una notifica data in virtu' del paragrafo 1 riguardi una
sostanza  gia'  presente  in  una  delle  Tabelle,   l'Organizzazione
Mondiale della Sanita' trasmettera' alla  Commissione  le  sue  nuove
constatazioni nonche' qualunque nuova valutazione  su  tale  sostanza
che riterra' opportuna conformemente alle disposizioni del  paragrafo
4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure  di  controllo
che possa ritenere appropriate alla luce  di  detta  valutazione.  La
Commissione,   tenendo    presente    la    comunicazione    ricevuta
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' conformemente al paragrafo
5, nonche' i fattori di cui al detto paragrafo,  potra'  decidere  di
trasferire  tale  sostanza  da  una  Tabella  all'altra,  oppure   di
cancellarla dalle Tabelle. 
  7. Qualunque  decisione  presa  dalla  Commissione  in  virtu'  del
presente articolo sara' comunicata dal Segretario  generale  a  tutti
gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli  Stati
non   membri   che   sono   Parti    alla    presente    Convenzione,
all'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'  ed   all'Organo.   Tale
decisione entrera' pienamente in vigore per ciascuna Parte entro  180
giorni dalla  data  della  comunicazione,  salvo  quando  una  Parte,
durante questo periodo e riguardo ad una decisione  avente  l'effetto
di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto
il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali,  essa
non e' in grado di sottoporre tale sostanza a tutte  le  norme  della
Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale  notifica
conterra'  le  motivazioni  di  tale  decisione  eccezionale.   Ferma
restando tale notifica, ciascuna Parte dovra' adottare, come  minimo,
le misure di controllo qui appresso elencate. 
  a) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione
in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al  controllo
e inserita nella Tabella I, terra'  conto  il  piu'  possibile  delle
misure di controllo speciali elencate all'articolo 7  e,  per  quanto
riguarda tale sostanza, dovra': 
    i) esigere licenze di fabbricazione, commercio  e  distribuzione,
conformemente al disposto  dell'articolo  8  per  le  sostanze  della
Tabella II; 
    ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica,
conformemente al disposto  dell'articolo  9  per  le  sostanze  della
Tabella II; 
    iii)  conformarsi  agli  obblighi  relativi  all'esportazione   e
all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo  nei  confronti  di
un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario  generale
in merito alla sostanza in questione; 
    iv) conformarsi agli obblighi enunciati  per  le  sostanze  della
Tabella II all'articolo 13, che proibisce o limita  l'esportazione  e
l'importazione; 
    v)  fornire  all'Organo  rapporti  statistici  conformemente   al
disposto del comma a) del paragrafo 4 dell'articolo 16; 
    e vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo  22  per
reprimere qualunque  atto  contrario  alle  leggi  o  ai  regolamenti
adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. 
  b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione
in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al  controllo
ed inserita  nella  Tabella  II  dovra',  per  quanto  riguarda  tale
sostanza: 
    i) esigere licenze di fabbricazione, commercio  e  distribuzione,
conformemente al disposto dell'articolo 8; 
    ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica,
conformemente al disposto dell'articolo 9; 
    iii)  conformarsi  agli  obblighi  relativi  all'esportazione   e
all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo  nei  confronti  di
un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario  generale
in merito alla sostanza in questione; 
    iv) conformarsi agli  obblighi  enunciati  all'articolo  13,  che
proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; 
    v)  fornire  all'Organo  rapporti  statistici  conformemente   al
disposto dei commi a), c) e d) del paragrafo 4  dell'articolo  16;  e
vi)  adottare  misure  conformi  al  disposto  dell'articolo  22  per
reprimere qualunque  atto  contrario  alle  leggi  o  ai  regolamenti
adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. 
  c) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione
in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al  controllo
ed inserita nella  Tabella  III  dovra',  per  quanto  riguarda  tale
sostanza: 
    i) esigere licenze di fabbricazione, commercio  e  distribuzione,
conformemente al disposto dell'articolo 8; 
    ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica,
conformemente al disposto dell'articolo 9; 
    iii)  conformarsi  agli  obblighi  relativi  all'esportazione   e
all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo  nei  confronti  di
un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario  generale
in merito alla sostanza in questione; 
    iv) conformarsi agli  obblighi  enunciati  all'articolo  13,  che
proibisce o limita l'esportazione e  l'importazione;  e  v)  adottare
misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere  qualunque
atto contrario alle leggi o ai  regolamenti  adottati  in  esecuzione
degli obblighi di cui sopra. 
  d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione
in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al  controllo
ed inserita  nella  Tabella  IV  dovra',  per  quanto  riguarda  tale
sostanza: 
    i) esigere licenze di fabbricazione, commercio  e  distribuzione,
conformemente al disposto dell'articolo 8; 
    ii) conformarsi agli  obblighi  enunciati  all'articolo  13,  che
proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; 
    iii) adottare misure conformi al disposto  dell'articolo  22  per
reprimere qualunque  atto  contrario  alle  leggi  o  ai  regolamenti
adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra. 
  e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione
in merito ad una sostanza trasferita in  una  Tabella  per  la  quale
valgono misure di controllo e  obblighi  piu'  rigorosi  applichera',
come minimo, il complesso delle disposizioni  di  cui  alla  presente
Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale e' stata trasferita. 
  8. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtu'  del  presente
articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora
una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica
della decisione. La richiesta di revisione dovra' essere  inviata  al
Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che
l'avranno motivata. 
  b) Il Segretario generale trasmettera'  copia  della  richiesta  di
revisione  e  delle   informazioni   pertinenti   alla   Commissione,
all'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'  ed  a  tutte  le  Parti,
invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni. 
Tutte  le  osservazioni  inviate  saranno  sottoposte  all'esame  del
Consiglio. 
  c)  Il  Consiglio  puo'  confermare,  modificare  o  annullare   la
decisione della Commissione. La  sua  decisione  sara'  notificata  a
tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  agli
Stati non membri che  sono  Parti  alla  presente  Convenzione,  alla
Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' ed all'Organo. 
  d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della
Commissione restera'  in  vigore,  fermo  restando  il  disposto  del
paragrafo 7. 
  9.  Le  Parti  faranno  tutto  cio'  che  e'  in  loro  potere  per
sottoporre,  per  quanto  possibile,  a  misure  di  sorveglianza  le
sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma  che
possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita  di  sostanze
psicotrope.