(Convenzione-art. 21)
                            Articolo 21. 
                  Lotta contro il traffico illecito 
 
  Tenendo debito conto dei loro regimi  costituzionali,  giuridici  e
amministrativi, le Parti: 
    a) assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell'azione
preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse
potranno  utilmente  designare  un  servizio  responsabile  di   tale
coordinamento; 
    b) si daranno mutua assistenza nella  lotta  contro  il  traffico
illecito delle sostanze psicotrope, e in  particolare  trasmetteranno
immediatamente alle altre Parti direttamente interessate,  attraverso
i canali diplomatici o per il tramite delle autorita' competenti  che
esse avranno designate a tal fine, copia di  qualunque  rapporto  che
abbiano indirizzato al Segretario generale in virtu' dell'articolo 16
in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un
sequestro; 
    c)  collaboreranno  strettamente   fra   di   loro   e   con   le
organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri  al  fine
di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; 
    d) faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi
competenti si svolga attraverso canali rapidi; 
    e) nel caso in cui vengano trasmessi  dei  documenti  procedurali
fra paesi per l'esercizio di un'azione giudiziaria, accerteranno  che
la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso
canali rapidi; tale disposizione  non  pregiudica  il  diritto  delle
Parti di chiedere che i  documenti  procedurali  siano  loro  inviati
attraverso i canali diplomatici.