(Convenzione-art. 22)
                            Articolo 22. 
                            Norme penali 
 
  1. a) Ferme restando  le  proprie  norme  costituzionali,  ciascuna
Parte considerera' come infrazione punibile qualunque atto,  commesso
intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in
esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione,
e adottera' le misure necessarie affinche' le infrazioni gravi  siano
debitamente sanzionate, ad esempio con una  pena  detentiva  o  altra
pena di privazione della liberta'. 
  b) Indipendentemente  dalle  norme  del  comma  precedente,  quando
soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze  psicotrope  avranno
commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o
pronunciare  a  loro  carico  una  sanzione   penale,   oppure   come
complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a  misure
di  cura,  educazione,  dopo-cura,  riadattamento   e   reinserimento
sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 20. 
  2. Fermi restando le norme costituzionali, l'ordinamento  giuridico
e la legislazione nazionale di ciascuna Parte: 
    a) i) qualora sia stata commessa in paesi diversi  una  serie  di
atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtu'
del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti  sara'  considerato
come infrazione a se' stante; 
    ii)  la  partecipazione  intenzionale  ad  una  qualunque   delle
suddette  infrazioni,  l'associazione   o   l'intesa   al   fine   di
commetterla, nonche' gli atti preparatori e le operazioni finanziarie
compiuti intenzionalmente  e  relativi  alle  infrazioni  di  cui  al
presente articolo,  costituiranno  infrazioni  passibili  delle  pene
contemplate al paragrafo 1; 
    iii) le  condanne  pronunciate  all'estero  per  tali  infrazioni
saranno prese in considerazione al fine di stabilire la  recidiva;  e
iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o
da stranieri, saranno perseguite dalla  Parte  sul  territorio  della
quale  e'  stata  commessa  l'infrazione  oppure  dalla   Parte   sul
territorio della quale si trova il reo,  qualora  l'estradizione  non
sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale  e'  fatta
la richiesta e il reo non sia gia' stato perseguito e giudicato. 
  b) E' auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo  1  e  alla
parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di
estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato
o da stipulare fra le  Parti,  e  siano  riconosciute  come  casi  di
estradizione  fra  le  stesse  dalle  Parti   che   non   subordinano
l'estradizione all'esistenza di  un  trattato  o  alla  reciprocita';
beninteso,   l'estradizione   sara'   concessa   conformemente   alla
legislazione  della  Parte  alla  quale  e'  fatta  la  richiesta  di
estradizione e detta Parte avra' facolta' di rifiutarsi di  procedere
all'arresto del reo oppure di rifiutare di concedere  l'estradizione,
qualora le autorita' competenti considerino che l'infrazione non  sia
sufficientemente grave. 
  3.  Qualunque  sostanza  psicotropa,  qualunque  altra  sostanza  e
qualunque materiale utilizzato o che si  prevede  di  utilizzare  per
commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e  2,
potranno essere sequestrati e confiscati. 
  4. Nessuna norma del  presente  articolo  pregiudichera'  le  norme
della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza. 
  5. Nessuna norma del presente articolo pregiudichera' il  principio
secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno
definite,  perseguite  e  punite  conformemente   alla   legislazione
nazionale di ciascuna Parte.