Articolo 22. Norme penali 1. a) Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte considerera' come infrazione punibile qualunque atto, commesso intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione, e adottera' le misure necessarie affinche' le infrazioni gravi siano debitamente sanzionate, ad esempio con una pena detentiva o altra pena di privazione della liberta'. b) Indipendentemente dalle norme del comma precedente, quando soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze psicotrope avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o pronunciare a loro carico una sanzione penale, oppure come complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a misure di cura, educazione, dopo-cura, riadattamento e reinserimento sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 20. 2. Fermi restando le norme costituzionali, l'ordinamento giuridico e la legislazione nazionale di ciascuna Parte: a) i) qualora sia stata commessa in paesi diversi una serie di atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtu' del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti sara' considerato come infrazione a se' stante; ii) la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle suddette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commetterla, nonche' gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiuti intenzionalmente e relativi alle infrazioni di cui al presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene contemplate al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione al fine di stabilire la recidiva; e iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul territorio della quale e' stata commessa l'infrazione oppure dalla Parte sul territorio della quale si trova il reo, qualora l'estradizione non sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale e' fatta la richiesta e il reo non sia gia' stato perseguito e giudicato. b) E' auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo 1 e alla parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato o da stipulare fra le Parti, e siano riconosciute come casi di estradizione fra le stesse dalle Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocita'; beninteso, l'estradizione sara' concessa conformemente alla legislazione della Parte alla quale e' fatta la richiesta di estradizione e detta Parte avra' facolta' di rifiutarsi di procedere all'arresto del reo oppure di rifiutare di concedere l'estradizione, qualora le autorita' competenti considerino che l'infrazione non sia sufficientemente grave. 3. Qualunque sostanza psicotropa, qualunque altra sostanza e qualunque materiale utilizzato o che si prevede di utilizzare per commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, potranno essere sequestrati e confiscati. 4. Nessuna norma del presente articolo pregiudichera' le norme della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza. 5. Nessuna norma del presente articolo pregiudichera' il principio secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno definite, perseguite e punite conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.