(Convenzione-art. 23)
                            Articolo 23. 
Applicazione di misure di controllo piu' rigorose di quelle richieste
                          dalla Convenzione 
 
  Le Parti potranno adottare misure di controllo piu' rigorose o piu'
severe di quelle previste  dalla  presente  Convenzione,  qualora  lo
ritengano opportuno o  necessario  per  la  tutela  della  sanita'  e
dell'interesse pubblici.