(Convenzione-art. 25)
                            Articolo 25. 
         Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione 
 
  1. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  gli
Stati non membri dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  che  sono
membri di  un  istituto  specializzato  delle  Nazioni  Unite  oppure
dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica,  oppure  che  sono
Parti allo Statuto della Corte internazionale di  Giustizia,  nonche'
qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti
alla presente Convenzione: 
    a) firmandola; oppure 
    b) ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; 
oppure 
    c) aderendo alla stessa. 
  La presente Convenzione sara' aperta alla firma fino al  1  gennaio
1972 compreso. Successivamente sara' aperta all'adesione. 
  3. Gli strumenti di  ratifica  o  di  adesione  saranno  depositati
presso il Segretario generale.