Articolo 27. Applicazione territoriale La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori e' necessario in virtu' o della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cerchera' di ottenere il piu' presto possibile il consenso del territorio che e' necessario e, una volta ottenuto tale consenso, essa lo notifichera' al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica al momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarera', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.