(Convenzione-art. 27)
                            Articolo 27. 
                      Applicazione territoriale 
 
  La  presente  Convenzione  si  applica  a  tutti  i  territori  non
metropolitani che una Parte  rappresenti  sul  piano  internazionale,
salvo  quando  il  previo  consenso  di  uno  di  tali  territori  e'
necessario  in  virtu'  o  della  Costituzione  della  Parte  o   del
territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso,  la  Parte
cerchera' di ottenere  il  piu'  presto  possibile  il  consenso  del
territorio che e' necessario e, una  volta  ottenuto  tale  consenso,
essa lo notifichera' al Segretario generale. La presente  Convenzione
si applica al territorio o ai territori  designati  con  la  suddetta
notifica al  momento  del  ricevimento  della  stessa  da  parte  del
Segretario generale. Nel caso in cui non  sia  necessario  il  previo
consenso del  territorio  non  metropolitano,  la  Parte  interessata
dichiarera', al momento della firma, della ratifica o  dell'adesione,
a quale territorio  o  territori  non  metropolitani  si  applica  la
presente Convenzione.