(Convenzione-art. 29)
                            Articolo 29. 
                              Denuncia 
 
  1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potra',
a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti  sul  piano
internazionale e che  abbia  ritirato  il  consenso  dato  in  virtu'
dell'articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando  uno
strumento a tal fine presso il Segretario generale. 
  2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia  entro  e  non
oltre il  1  luglio,  essa  avra'  effetto  il  1  gennaio  dell'anno
successivo; 
  qualora la denuncia sia ricevuta  dopo  il  1  luglio,  essa  avra'
effetto come se fosse stata ricevuta  entro  il  1  luglio  dell'anno
successivo. 
  3. La  presente  Convenzione  scadra'  se,  in  seguito  a  denunce
notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2,  cesseranno
di esistere le condizioni della sua entrata  in  vigore  previste  al
paragrafo 1 dell'articolo 26.