Articolo 3. Norme particolari relative al controllo dei preparati 1. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi successivi del presente articolo, un preparato e' sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa che esso contiene e, se esso contiene piu' sostanze psicotrope, alle misure applicabili alla sostanza psicotropa controllata piu' rigorosamente. 2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa da quelle della Tabella I, sia composto in modo tale da presentare rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non possa essere recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in quantita' tali da dar luogo ad abusi, e di conseguenza tale preparato non crei ne' un problema per la sanita' pubblica, ne' un problema sociale, detto preparato potra' essere esonerato da alcune delle misure di controllo di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3. 3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme del paragrafo precedente, essa puo' decidere di esonerarlo, nel proprio paese o in una regione dello stesso, da una o da tutte le misure di controllo previste nella presente Convenzione; tuttavia, tale preparato restera' sottoposto agli obblighi di cui agli articoli che seguono: a) articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione; b) articolo 11 (registrazione), per quanto concerne i preparati esonerati; c) articolo 13 (proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione); d) articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione; e) articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per quanto concerne i preparati esonerati; e f) articolo 22 (norme penali), nella misura necessaria per la repressione di atti contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente agli obblighi di cui sopra. Detta Parte notifichera' al Segretario generale qualunque decisione del genere, nonche' il nome, la composizione del preparato esonerato e le misure di controllo dalle quali e' esonerato. Il Segretario generale trasmettera' la notifica alle altre Parti, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' e all'Organo. 4. Qualora una Parte o l'organizzazione Mondiale della Sanita' disponga di informazioni su un preparato esonerato in virtu' del paragrafo 3, che, a suo giudizio, giustificano l'eliminazione parziale o totale dell'esonero, essa le notifichera' al Segretario generale fornendogli altresi' le informazioni d'appoggio a tale notifica. Il Segretario generale trasmettera' tale notifica, accompagnata da qualunque informazione che riterra' pertinente, alle Parti, alla Commissione e, quando la notifica venga data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanita'. L'Organizzazione Mondiale della Sanita' comunichera' alla Commissione una valutazione sul preparato prendendo in considerazione i fattori di cui al paragrafo 2, nonche' una raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non essere piu' esonerato. La Commissione, tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', la cui valutazione sara' determinante in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e altri, che essa potra' ritenere pertinenti, potra' decidere che il preparato non sara' piu' esonerato da una o da tutte le misure di controllo. Il Segretario generale comunichera' qualunque decisione presa dalla Commissione in virtu' del presente paragrafo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanita' e all'Organo. Tutte le Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l'esonero della o delle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla data della comunicazione del Segretario generale.