(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3. 
        Norme particolari relative al controllo dei preparati 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  ai  paragrafi  successivi  del
presente articolo, un preparato e' sottoposto alle stesse  misure  di
controllo della sostanza psicotropa che  esso  contiene  e,  se  esso
contiene piu'  sostanze  psicotrope,  alle  misure  applicabili  alla
sostanza psicotropa controllata piu' rigorosamente. 
  2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa
da quelle della Tabella I, sia composto in modo  tale  da  presentare
rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non  possa  essere
recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in  quantita'  tali  da
dar luogo ad abusi, e di conseguenza tale preparato non crei  ne'  un
problema per la sanita' pubblica,  ne'  un  problema  sociale,  detto
preparato potra' essere esonerato da alcune delle misure di controllo
di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3. 
  3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme
del paragrafo precedente,  essa  puo'  decidere  di  esonerarlo,  nel
proprio paese o in una regione dello stesso, da una  o  da  tutte  le
misure di controllo previste nella  presente  Convenzione;  tuttavia,
tale preparato restera' sottoposto agli obblighi di cui agli articoli
che seguono: 
    a) articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione; 
    b) articolo 11 (registrazione), per quanto concerne  i  preparati
esonerati; 
    c) articolo 13  (proibizione  e  limitazioni  all'esportazione  e
all'importazione); 
    d) articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione; 
    e) articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per 
    quanto concerne i preparati esonerati; e 
    f) articolo 22 (norme 
    penali), nella misura necessaria per la repressione di atti 
    contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente  agli
obblighi di cui sopra. 
  Detta Parte notifichera' al Segretario generale qualunque decisione
del genere, nonche' il nome, la composizione del preparato  esonerato
e le misure di controllo dalle  quali  e'  esonerato.  Il  Segretario
generale    trasmettera'    la    notifica    alle    altre    Parti,
all'Organizzazione Mondiale della Sanita' e all'Organo. 
  4. Qualora una Parte  o  l'organizzazione  Mondiale  della  Sanita'
disponga di informazioni su un  preparato  esonerato  in  virtu'  del
paragrafo  3,  che,  a  suo  giudizio,  giustificano   l'eliminazione
parziale o totale dell'esonero, essa le  notifichera'  al  Segretario
generale fornendogli  altresi'  le  informazioni  d'appoggio  a  tale
notifica.  Il  Segretario  generale   trasmettera'   tale   notifica,
accompagnata da qualunque informazione che riterra' pertinente,  alle
Parti, alla Commissione e, quando  la  notifica  venga  data  da  una
Parte, all'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'.  L'Organizzazione
Mondiale della Sanita' comunichera' alla Commissione una  valutazione
sul preparato  prendendo  in  considerazione  i  fattori  di  cui  al
paragrafo 2, nonche' una  raccomandazione  relativa  alle  misure  di
controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non  essere
piu' esonerato. La Commissione,  tenendo  presente  la  comunicazione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', la cui valutazione  sara'
determinante  in  materia  medica  e  scientifica,  e  prendendo   in
considerazione i fattori di  ordine  economico,  sociale,  giuridico,
amministrativo e altri, che essa potra' ritenere  pertinenti,  potra'
decidere che il preparato non sara' piu' esonerato da una o da  tutte
le misure di controllo. Il Segretario generale comunichera' qualunque
decisione presa dalla Commissione in virtu' del presente paragrafo  a
tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  agli
Stati  non  membri  che  sono  Parti   alla   presente   Convenzione,
all'Organizzazione Mondiale della  Sanita'  e  all'Organo.  Tutte  le
Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l'esonero  della
o delle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla  data
della comunicazione del Segretario generale.