Articolo 30. Emendamenti 1. Qualunque Parte potra' proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le sue motivazioni saranno comunicati al Segretario generale, che li comunichera' alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potra' decidere o: a) di convocare una conferenza, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 dello Statuto delle Nazioni Unite, al fine di studiare l'emendamento proposto; o b) di chiedere alle Parti se esse accettano l'emendamento proposto, pregandole altresi' di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni su tale proposta. 2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma del comma b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle Parti entro i diciotto mesi successivi alla sua trasmissione, essa entrera' immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse respinta da una Parte, il Consiglio potra' decidere, tenendo presenti le osservazioni delle Parti, se e' il caso di convocare una conferenza allo scopo di studiare detto emendamento.