(Convenzione-art. 30)
                            Articolo 30. 
                             Emendamenti 
 
  1. Qualunque Parte potra' proporre  un  emendamento  alla  presente
Convenzione. Il testo di  detto  emendamento  e  le  sue  motivazioni
saranno comunicati al Segretario generale, che li  comunichera'  alle
Parti e al Consiglio. Il Consiglio potra' decidere o: 
    a)  di  convocare  una  conferenza,  a  norma  del  paragrafo   4
dell'articolo 6  dello  Statuto  delle  Nazioni  Unite,  al  fine  di
studiare l'emendamento proposto; o 
  b) di chiedere alle Parti se esse accettano l'emendamento proposto,
pregandole altresi' di presentare eventualmente al Consiglio le  loro
osservazioni su tale proposta. 
  2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma  del  comma
b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle  Parti  entro  i
diciotto  mesi  successivi  alla  sua  trasmissione,  essa   entrera'
immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse  respinta  da
una  Parte,  il  Consiglio  potra'  decidere,  tenendo  presenti   le
osservazioni delle Parti, se e' il caso di convocare  una  conferenza
allo scopo di studiare detto emendamento.