Articolo 4. Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della Tabella I, le Parti potranno autorizzare: a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantita' di preparati per uso personale; ciascuna Parte potra' tuttavia assicurarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente; b) l'impiego di tali sostanze nell'industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sempreche' ad essi vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, finche' lo stato delle sostanze psicotrope rimarra' tale da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilita' di recupero; e c) l'utilizzazione di tali sostanze, sempreche' ad esse vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di soggetti espressamente autorizzati dalle autorita' competenti ad utilizzare dette sostanze a tal fine.