(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4. 
Altre  norme  particolari  relative  al  campo  di  applicazione  del
                              controllo 
 
  Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della
Tabella I, le Parti potranno autorizzare: 
    a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole
quantita' di preparati  per  uso  personale;  ciascuna  Parte  potra'
tuttavia  assicurarsi  che  tali  preparati  siano   stati   ottenuti
legalmente; 
    b) l'impiego di tali sostanze nell'industria per la fabbricazione
di sostanze o prodotti non psicotropi,  sempreche'  ad  essi  vengano
applicate  le  misure   di   controllo   richieste   dalla   presente
Convenzione, finche' lo stato delle sostanze psicotrope rimarra' tale
da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilita' di  recupero;
e 
  c) l'utilizzazione di tali sostanze,  sempreche'  ad  esse  vengano
applicate  le  misure   di   controllo   richieste   dalla   presente
Convenzione,  per  la  cattura  di  animali  da  parte  di   soggetti
espressamente autorizzati dalle autorita'  competenti  ad  utilizzare
dette sostanze a tal fine.