(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5. 
     Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici 
 
  1. Ciascuna Parte limitera' l'utilizzazione  delle  sostanze  della
Tabella I come previsto all'articolo 7. 
  2. Ciascuna Parte dovra', fermo restando il disposto  dell'articolo
4, limitare, con le misure che riterra' opportune, la  fabbricazione,
l'esportazione,  l'importazione,  la  distribuzione,  le  scorte,  il
commercio, l'impiego e  la  detenzione  di  sostanze  figuranti  alle
Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici. 
  3. E' auspicabile che le Parti non  autorizzino  la  detenzione  di
sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV, salvo  alle  condizioni
previste dalla legge.