Articolo 6 Amministrazione speciale E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtu' delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.