(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
                      Amministrazione speciale 
 
  E' auspicabile che, al fine di applicare le  norme  della  presente
Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione
speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione  sia  la  stessa
amministrazione  speciale  istituita  in  virtu'  delle  norme  delle
convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che
essa  operi  in  stretta  collaborazione  con  tale   amministrazione
speciale.