(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7. 
       Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I 
 
  In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno: 
    a) proibire qualunque utilizzazione di  tali  sostanze,  salvo  a
fini scientifici  o  medici  molto  limitati  da  parte  di  soggetti
debitamente autorizzati che operano  in  enti  medici  o  scientifici
dipendenti direttamente dai loro Governi o espressamente  autorizzati
dagli stessi; 
    b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e
la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso  di  una
licenza speciale o di una autorizzazione preventiva; 
    c) prevedere una stretta sorveglianza  delle  attivita'  e  degli
atti di cui ai commi a) e b); 
    d) consentire che, ad un soggetto  debitamente  autorizzato,  sia
consegnata soltanto la quantita' di tali sostanze necessaria ai  fini
per i quali l'autorizzazione e' stata concessa; 
    e) esigere  che  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  mediche  e
scientifiche registrino l'acquisizione di tali sostanze ed i dettagli
della  loro  utilizzazione,  dette   registrazioni   dovendo   essere
conservate per almeno due anni dall'ultima utilizzazione registrata; 
e 
    f) proibire l'esportazione  e  l'importazione  di  tali  sostanze
salvo quando l'esportatore e l'importatore saranno, l'uno e  l'altro,
rispettivamente l'autorita' o l'amministrazione competente del  paese
o della regione  di  esportazione  e  di  importazione  oppure  altri
soggetti o imprese che le autorita' competenti del loro paese avranno
espressamente autorizzato  a  tal  fine.  Le  condizioni  di  cui  al
paragrafo 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di
esportazione e di importazione  per  le  sostanze  della  Tabella  II
varranno anche per le sostanze della Tabella I.