Articolo 7. Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno: a) proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo a fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti debitamente autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti direttamente dai loro Governi o espressamente autorizzati dagli stessi; b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o di una autorizzazione preventiva; c) prevedere una stretta sorveglianza delle attivita' e degli atti di cui ai commi a) e b); d) consentire che, ad un soggetto debitamente autorizzato, sia consegnata soltanto la quantita' di tali sostanze necessaria ai fini per i quali l'autorizzazione e' stata concessa; e) esigere che i soggetti che svolgono funzioni mediche e scientifiche registrino l'acquisizione di tali sostanze ed i dettagli della loro utilizzazione, dette registrazioni dovendo essere conservate per almeno due anni dall'ultima utilizzazione registrata; e f) proibire l'esportazione e l'importazione di tali sostanze salvo quando l'esportatore e l'importatore saranno, l'uno e l'altro, rispettivamente l'autorita' o l'amministrazione competente del paese o della regione di esportazione e di importazione oppure altri soggetti o imprese che le autorita' competenti del loro paese avranno espressamente autorizzato a tal fine. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione e di importazione per le sostanze della Tabella II varranno anche per le sostanze della Tabella I.