(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8. 
                               Licenze 
 
  1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura  di  controllo
analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio
di esportazione e d'importazione) e la distribuzione  delle  sostanze
delle Tabelle II, III e IV. 
  2. Le Parti: 
    a) eserciteranno una  sorveglianza  su  tutti  i  soggetti  e  le
imprese   debitamente   autorizzati   a   svolgere    attivita'    di
fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e
d'importazione) o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1; 
    b) sottoporranno a regime di licenza o altra misura di  controllo
analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale
fabbricazione, commercio o distribuzione; e 
  c) faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza  per  tali
stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni
di scorte. 
  3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 del presente  articolo  riguardanti
il regime di licenza o altre misure  di  controllo  analoghe  non  si
applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente  autorizzati  a
svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell'esercizio
di tali funzioni. 
  4. Le Parti richiederanno che tutti i  soggetti  ai  quali  vengono
rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione  oppure
che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma  del  disposto  del
paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma  b)  dell'articolo
7, siano  debitamente  qualificati  per  applicare  effettivamente  e
fedelmente le  norme  delle  leggi  e  dei  regolamenti  adottati  in
esecuzione della presente Convenzione.