Articolo 8. Licenze 1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) e la distribuzione delle sostanze delle Tabelle II, III e IV. 2. Le Parti: a) eserciteranno una sorveglianza su tutti i soggetti e le imprese debitamente autorizzati a svolgere attivita' di fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1; b) sottoporranno a regime di licenza o altra misura di controllo analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale fabbricazione, commercio o distribuzione; e c) faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni di scorte. 3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardanti il regime di licenza o altre misure di controllo analoghe non si applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente autorizzati a svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell'esercizio di tali funzioni. 4. Le Parti richiederanno che tutti i soggetti ai quali vengono rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione oppure che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma del disposto del paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma b) dell'articolo 7, siano debitamente qualificati per applicare effettivamente e fedelmente le norme delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.