(Convenzione-art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  1.  Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Stati   parti   relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che
non viene risolta per via di negoziato, viene sottoposta ad arbitrato
a richiesta di uno degli Stati. Se, durante i sei mesi che seguono la
richiesta di arbitrato, le Parti non riescono  a  mettersi  d'accordo
sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque  delle  parti  puo'
deferire la controversia  alla  Corte  Internazionale  di  Giustizia,
depositando un'istanza in conformita' allo Statuto della Corte. 
  2. Ciascuno Stato  potra',  al  momento  della  firma,  ratifica  o
adesione alla presente Convenzione, dichiarare che non  si  considera
vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del  presente  articolo.
Gli altri Stati parti non saranno vincolati da dette disposizioni nei
confronti dello Stato parte che avra' formulato tale riserva. 
  3. Ogni Stato parte che avra' formulato una riserva in conformita',
alle disposizioni  del  paragrafo  2  del  presente  articolo  potra'
ritirare tale riserva in qualunque momento inviando una  notifica  al
Segretario generale delle Nazioni Unite.