(Convenzione-art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
 
  1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo  giorno
dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
  2. Per ogni Stato che ratifichera' la  Convenzione  o  vi  aderira'
dopo  il  deposito  del  ventiduesimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo
il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di  ratifica  o
di adesione.