(Convenzione-art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
 
  1. Lo Stato parte sul  territorio  del  quale  l'autore  del  reato
detiene l'ostaggio  adottera'  tutti  i  provvedimenti  che  riterra'
opportuni per migliorare le condizioni dell'ostaggio, in  particolare
per assicurare la sua liberazione e, se del caso, facilitare  la  sua
partenza dopo la sua liberazione. 
  2. Se un qualsiasi oggetto, che l'autore del reato  ha  ottenuto  a
seguito della cattura di ostaggi, viene  in  possesso  di  uno  Stato
parte, quest'ultimo lo dovra' restituire al piu' presto  all'ostaggio
o alla terza parte, di cui all'articolo 1, secondo il  caso,  o  alle
loro autorita' competenti.