(Convenzione-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  1. Una domanda di estradizione, relativa ad un presunto  autore  di
reato, presentata in virtu' della presente  Convenzione,  non  verra'
accolta se lo Stato parte richiesto ha  valide  ragioni  di  ritenere
che: 
    a) la domanda di  estradizione  relativa  ad  un  reato  previsto
dall'articolo 1 sia stata presentata  al  fine  di  perseguire  o  di
punire  una  persona  in  ragione   della   sua   razza,   religione,
nazionalita', origine etnica o opinioni politiche; o; 
    b) possa essere arrecato  pregiudizio  alla  posizione  di  detta
persona: 
      i) per una qualunque delle ragioni previste dal  comma  a)  del
presente paragrafo, o; 
      ii) in quanto le  autorita'  competenti  dello  Stato,  che  ha
diritto ad esercitare i diritti di protezione,  non  puo'  comunicare
con detta persona. 
    2.  Per  quanto  riguarda  i  reati  definiti  -  nella  presente
Convenzione, le disposizioni  di  tutti  i  trattati  ed  accordi  di
estradizione applicabili tra gli Stati parti vengono  modificate  tra
detti Stati  parti  nella  misura  in  cui  dette  disposizioni  sono
incompatibili con la presente Convenzione.