(all. 2 - art. 1)
                   REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
 
                Sezione prima - Ordinamento didattico
 
                               Art. 1.
 
  Il libero Istituto universitario "S. Pio V" di Roma  e'  costituito
da  una  facolta'  di  scienze politiche, che conferisce la laurea in
scienze  politiche,  conformemente  alle   tabelle   dell'ordinamento
didattico universitario nazionale.
 
                               Art. 2.
 
  La  durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche e'
di quattro anni. I titoli di ammissione sono  quelli  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge.
  Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di
specializzazione.
  Il   biennio   propedeutico   comprende   almeno  dieci  annualita'
d'insegnamento fondamentali,  delle  quali  otto,  da  scegliersi  in
ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari
e   riconducibili   ai   settori  scientifico-disciplinari  a  fianco
indicati:
   1) diritto pubblico (N08X, N09X);
   2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);
   3) scienza politica (Q02X);
   4) sociologia generale (Q05A);
   5) statistica (S0lA);
   6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X);
   7)  storia  delle  dottrine  politiche  (Q01B)  o   storia   delle
istituzioni politiche (Q01C);
   8) diritto costituzionale comparato (N11X).
  Le residue annualita' di insegnamento sono scelte all'interno delle
seguenti aree disciplinari:
   diritto privato (N01X, N02X);
   filosofia politica (Q0lA);
   organizzazione e diritto internazionale (N14X);
   politica economica (P01B);
   storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X);
   storia  delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine
politiche (Q01B);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X).
  Per ognuna delle aree di cui al precedente  comma  dovranno  essere
assicurate   l'acquisizione   dei   principi  fondamentali  attinenti
all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.
  Il biennio di specializzazione puo' articolarsi in  un  massimo  di
cinque indirizzi:
   1) politico-amministrativo;
   2) politico-economico;
   3) politico-internazionale;
   4) storico-politico;
   5) politico-sociale.
  Ciascun   indirizzo   comprende   almeno   undici   annualita'   di
insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali.  Almeno  quattro
annualita'  di  insegnamento  sono rese obbligatorie dal consiglio di
facolta'    nell'ambito    delle    seguenti    aree     disciplinari
caratterizzanti,  riferibili  ai  settori  scientifico-disciplinari a
fianco indicati:
  2a. Indirizzo politico-amministrativo:
   diritto amministrativo (N10X);
   diritto costituzionale, istituzioni  di  diritto  pubblico  (N08X,
N09X, N11X);
   diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
   diritto dell'economia (N05X);
   diritto e procedura penale (N17X);
   diritto finanziario (N13X);
   diritto privato (N01X, N04X);
   filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);
   scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);
   sociologia   dell'amministrazione   e  dell'organizzazione  (Q05C,
Q05E);
   storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);
   storia  del  diritto  italiano  e  dell'amministrazione   pubblica
(N19X);
   storia delle istituzioni politiche (Q01C).
  2b. Indirizzo politico-economico:
   contabilita'   di   Stato  e  degli  enti  pubblici  (P01C,  N10X)
demografia (S03A);
   diritto commerciale (N04X);
   diritto dell'economia (N05X);
   econometria (P0lE);
   economia e politica dello sviluppo (P0lI);
   economia e politica industriale (P0lI);
   economia e politica monetaria (P01F);
   economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A,  P02B,  P02D,
P02E);
   economia internazionale (P01G);
   economia politica - analisi economica (P0lA);
   economia regionale (N10J);
   matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);
   politica economica (P01B);
   scienza dell'amministrazione (Q02X);
   scienza   delle  finanze,  economia  delle  istituzioni  pubbliche
(P01C);
   sociologia economica e del lavoro (Q05C);
   statistica economica (S02X);
   storia del pensiero economico (P01D).
  2c. Indirizzo politico-internazionale:
   diritto comparato (N02X, N11X);
   diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo  (N20X,
N14X);
   economia e politica monetaria (P01F);
   economia internazionale (P01G);
   geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente
(M06B, F01B);
   politica economica europea (P01B);
   scienza politica (Q02X);
   storia contemporanea (M04X);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X);
   storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
   storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
   storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
   teoria e politica dello sviluppo (P01H).
  2d. Indirizzo storico-politico:
   filosofia della storia (M07C);
   filosofia politica (Q01B);
   geografia politica ed economica (M06B);
   storia contemporanea (M04X);
   storia dei Paesi islamici (L14A);
   storia del diritto italiano (N19X);
   storia dell'Europa orientale (M02B);
   storia delle dottrine politiche (Q0lA);
   storia delle istituzioni politiche (Q01C);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X);
   storia del pensiero economico (P01D);
   storia economica (P03X);
   storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A,Q06B);
   storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
   storia medievale e storia moderna (M01X, M02A).
  2e. Indirizzo politico-sociale:
   demografia (S03A);
   diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);
   etnologia e antropologia culturale (M05X);
   organizzazione  e  pianificazione  dell'ambiente  e del territorio
(M06B);
   politica economica (P01B);
   politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);
   psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);
   sociologia dei fenomeni politici (Q05E);
   sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);
   sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);
   sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);
   sociologia  giuridica  e  mutamento  sociale,   sociologia   della
devianza (N21X, Q05F,Q05G);
   scienza  politica,  politiche  pubbliche (Q02X) statistica sociale
(S03B).
  Il biennio di specializzazione e'  organizzato  dalla  facolta'  in
conformita'  delle  proprie esigenze pecualiari, attivando almeno due
indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.
  La facolta' predisporra' all'inizio  di  ogni  anno  accademico  un
elenco  di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei
piani di studio  e  assicurando  agli  studenti  la  possibilita'  di
scegliere  insegnamenti  per  almeno  quattro  annualita'  tra quelli
attivati nella facolta' o nelle facolta'  di  altre  universita',  in
Italia  o  all'estero,  anche  in altre aree disciplinari, purche' in
linea con le finalita' formative degli indirizzi di  specializzazione
del corso di laurea.
  La scelta da parte della facolta' avra' luogo anche nell'ambito del
seguente elenco di materie, che fanno parte del regolamento didattico
di  ateneo del libero Istituto universitario "S. Pio V", integrato da
quelle tratte dalle aree disciplinari sopra indicate:
   analisi di mercato (502X);
   analisi finanziaria (S02C);
   analisi matematica (A02A);
   calcolo delle probabilita' (A02B);
   diritto canonico (N12X);
   diritto ecclesiastico comparato (N12X);
   diritto romano (N18X);
   filosofia della scienza (M07B);
   geografia urbana (M06A);
   geografia di un'area europea o extraeuropea (M06A);
   psicologia generale (M10A);
   storia dell'arte contemporanea (C25C);
   storia della filosofia (M08A);
   storia della medicina (F02X);
   storia della scienza (M08E);
   storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B);
   storia della stampa e dell'editoria (M13X).
 
                               Art. 3.
 
  Per essere ammesso all'esame di  laurea  lo  studente  dovra'  aver
seguito  i  corsi  e  superato gli esami relativi ad almeno ventitre'
corsi annuali, compresi quelli relativi a due lingue straniere.
  Nel caso che la facolta' decida di  istituire  corsi  semestrali  o
trimestrali,  ai  fini  del  computo  predetto,  due corsi semestrali
oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.
  La scelta delle  lingue  straniere  non  e'  vincolata  ai  singoli
indirizzi.    Almeno  una  di  esse  deve essere il francese (L16B) o
l'inglese (L18C); per l'altra lingua  e'  consentita  la  scelta  tra
quelle effettivamente insegnate nella facolta'.
 
                               Art. 4.
 
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue il diploma di
laurea in scienze politiche.
 
                               Art. 5.
 
  Per i laureati in corsi diversi da quelli in scienze politiche,  la
facolta'  deliberera'  caso  per  caso,  l'anno di corso cui potranno
essere iscritti; il numero minimo  degli  insegnamenti  che  dovranno
seguire,  sostenendo  il  relativo  esame;  quali  tra questi saranno
obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami  superati
e  dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verra' presa dalla
facolta' per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo.
 
            Sezione seconda - Ordinamento degli studenti
 
                               Art. 6.
 
  Agli studenti iscritti nel libero Istituto universitario "S. Pio V"
si  applicano le norme vigenti previste per le universita' statali in
tema di ammissione, di doveri di studio e di  responsabilita'  (anche
disciplinari).
 
                               Art. 7.
 
  Gli  studenti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  con  assiduita' e
diligenza i corsi e  i  seminari  e  le  relative  esercitazioni.  La
frequenza,  la  diligenza e il profitto sono accertati dai professori
nei modi ritenuti piu' opportuni.
  Il  consiglio  di  facolta',   d'intesa   con   il   consiglio   di
amministrazione,  promuove  a  beneficio  degli  studenti  "stage" in
aziende e scambi con universita' straniere.
 
                               Art. 8.
 
  L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria  e'
fissato  annualmente  dal  consiglio di amministrazione che determina
anche le modalita' e i  termini  per  il  versamento  delle  rette  e
l'ammontare delle sopratasse dovute nel caso di ritardo.
  Lo  studente  non  puo' essere ammesso a una sessione di esami o di
laurea, se non ha previamente provveduto al  versamento  delle  rette
maturate fino a quel momento.
 
                               Art. 9.
 
  La facolta' determina, con apposito regolamento, nel rispetto della
liberta'  di  insegnamento  e di quanto stabilito nello statuto e nel
presente regolamento:
   l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo in particolare  il
numero minimo di insegnamenti e le modalita' di frequenza per ciascun
anno di corso;
   i  piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli didattici
utilizzabili per il  conseguimento  dei  titoli,  le  propedeuticita'
degli   insegnamenti   stessi,  le  attivita'  di  laboratorio  e  di
tirocinio, nonche' l'articolazione degli studenti in gruppi  per  gli
insegnamenti     fondamentali     e    l'eventuale    sperimentazione
dell'insegnamento a distanza;
   l'eventuale  promozione  di  formule  didattiche  appropriate  per
studenti lavoratori;
   i  limiti  della  possibilita'  di  iscrizione  fuori  corso,  con
particolare riferimento alla posizione degli studenti lavoratori;
   le forme di tutorato;
   i criteri  di  riconoscimento  degli  insegnamenti  e  dei  moduli
didattici  frequentati  e  delle  prove  gia'  sostenute, ai fini del
passaggio da e per corsi di diploma universitario e di laurea  affini
nel caso del trasferimento da o ad altro ateneo.
  Il  regolamento  didattico  di  facolta'  potra'  prevedere  che le
materie di competenza sopra elencate siano disciplinate in  tutto,  o
in  parte,  da  regolamenti  didattici  dei  singoli corsi di diploma
universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di  specializzazione
e  dei  corsi  di  dottorato  afferenti  alla facolta'. In tal caso i
regolamenti didattici predisposti  dai  singoli  corsi  di  studio  o
scuole sono sottoposti all'approvazione della facolta'.
  I   regolamenti  didattici  dei  corsi  di  dottorato  afferenti  a
dipartimenti   sono   determinati   dai   rispettivi   consigli    di
dipartimento.
 
                              Art. 10.
 
  Il  periodo  di  lezioni  dell'anno  accademico  inizia  dopo il 15
settembre e termina entro il 30 giugno.
  L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami, per ogni  anno
accademico,   sono   stabiliti  dal  direttore  del  libero  Istituto
universitario "S. Pio V", sentito il consiglio di facolta'.
  Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il  15
aprile dell'anno accademico successivo.
  Qualora  non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici
nazionali, il calendario  degli  esami  di  profitto  deve  prevedere
almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno
accademico, di cui almeno due nel periodo 1 maggio-31 luglio.
  L'intervallo  tra  due appelli deve essere almeno di due settimane.
In caso di fallimento dell'esame gli studenti possono  ripeterlo  per
almeno due volte nel corso dell'anno accademico.
  Il  calendario  degli  esami  di  laurea  deve prevedere almeno tre
appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.
  La facolta' puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi
didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve  essere  previsto
almeno un appello di esami.
 
                              Art. 11.
 
  Salvo   i  casi  espressamente  previsti  dai  singoli  ordinamenti
didattici, i corsi di insegnamento corrispondenti ad  una  annualita'
hanno  una  durata  minima  di 50 ore, comprensiva dei corsi o moduli
integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle  attivita'  di
laboratorio e di tirocinio.
  La  durata  e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta
dei docenti interessati, dalle strutture didattiche competenti.
  Gli  insegnamenti  ufficiali   possono   articolarsi   in   moduli,
corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del
singolo insegnamento.
 
                              Art. 12.
 
  Oltre  ai  corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati,
nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono  essere
pareggiati con delibera del consiglio di facolta'; tale delibera deve
stabilire,  in  relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza
ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale.
 
                              Art. 13.
 
  Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i
termini stabiliti dal consiglio di facolta' e indicati nel  manifesto
degli  studi.  Tali  piani  di studio devono essere comunque conformi
all'ordinamento didattico universitario nazionale  vigente  e  devono
essere approvati dal consiglio di facolta'.
 
                              Art. 14.
 
  Le  strutture  didattiche  competenti  deliberano  sui  criteri  di
composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti  e
sulle  modalita'  di valutazione del profitto degli studenti, incluso
il  riconoscimento  delle   eventuali   prove   parziali.   Per   gli
insegnamenti  articolati  in moduli deve essere accertato il profitto
conseguito  dagli  studenti  nei  singoli  moduli.  Gli   ordinamenti
didattici possono prevedere una unica prova di valutazione finale per
piu'  insegnamenti;  deve, comunque, essere accertato il profitto nei
singoli insegnamenti.
  Le commissioni di esame sono  nominate  dal  direttore  del  libero
Istituto  universitario  "S.  Pio  V"  e  sono composte da almeno due
membri, dei quali uno e' il professore ufficiale dell'insegnamento  e
l'altro  e'  professore  o  ricercatore  o cultore della materia o di
materia affine.
  Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento;  nel
caso  di  presenza  in  commissione di piu' titolari l'atto di nomina
stabilisce chi sia il  presidente.  La  composizione  minima  per  la
validita'  delle  riunioni  delle  commissioni e' stabilita nell'atto
della nomina.   Le commissioni dispongono  di  trenta  punti  per  la
valutazione  del  profitto  per  i  singoli insegnamenti; puo' essere
concessa la lode all'unanimita'.
  Il verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno un  altro
membro della commissione con funzioni di segretario.
  Le   prove   orali  di  esame  sono  pubbliche  e  pubblica  e'  la
comunicazione del voto finale.
 
                              Art. 15.
 
  L'esame  di  laurea  consiste  in  una  discussione  orale  su  una
dissertazione   scritta   sopra   un  tema  che  deve  essere  scelto
nell'ambito di uno  degli  insegnamenti  di  cui  lo  studente  abbia
sostenuto l'esame.
  Lo studente e' tenuto a definire, almeno all'inizio del quarto anno
di corso, l'argomento della tesi di laurea.
  Il consiglio di facolta' delibera sui criteri di composizione delle
commissioni che conferiscono titoli accademici, sulle eventuali prove
finali  e  sui  criteri  orientativi  per  la valutazione di queste e
dell'intero curriculum degli studenti ai  fini  della  determinazione
del voto finale.
  Le  commissioni  di  laurea  sono nominate dal direttore del libero
Istituto universitario "S. Pio V" e sono composte da almeno  sette  e
non  piu' di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei
membri e' costituita da professori  ufficiali  della  facolta'.    Le
commissioni  dispongono  di  centodieci  punti;  puo' essere concessa
all'unanimita' la dignita' di stampa e/o, qualora il voto finale  sia
centodieci  e  lode.  Gli  esami finali per il conferimento di titoli
accademici sono pubblici.
 
                              Art. 16.
 
  Entro  il 10 luglio di ogni anno la facolta' stabilisce per ciascun
corso di studi il manifesto degli studi relativo al  successivo  anno
accademico.  Nel  manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali
del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli  insegnamenti  da
attivare   ed   i  termini  di  presentazione  dei  piani  di  studio
individuali; sono anche indicati il calendario  delle  lezioni  e  le
modalita'  di accesso ai corsi di studio per cui e' fissato il numero
massimo di iscritti e sono contenute  le  indicazioni  relative  alla
iscrizione ed alla frequenza degli studenti.
  Entro  la data di inizio delle lezioni e' data sommaria notizia dei
programmi dei corsi di insegnamento.
  I calendari degli esami di profitto dei singoli  insegnamenti  sono
esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli.
  Qualora,  per giustificato motivo, un appello di esame debba essere
posticipato per piu' di una settimana deve esserne data comunicazione
al direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V". In  nessun
caso un appello di esame puo' essere anticipato.
  Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attivita'
didattiche  e  gli  orari  di  disponibilita'  dei  professori  e dei
ricercatori sono esposti in appositi albi a cura  del  direttore  del
libero Istituto universitario "S. Pio V".
  Gli  orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo
di lezioni, l'impegno didattico dei singoli  docenti  in  almeno  tre
giorni distinti della settimana.
  Qualora,  per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non
possa essere tenuta la lezione o  l'esercitazione,  il  docente  deve
dare  comunicazione  agli  studenti  e,  se la durata dell'assenza e'
superiore  ad  una  settimana,  informare  il  direttore  del  libero
Istituto universitario "S. Pio V".
 
                              Art. 17.
 
  Si  puo'  ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualita'
di studente. E' vietata l'iscrizione contemporanea a  piu'  corsi  di
studio  che  comportino  il  conseguimento  di  un titolo. I titoli e
criteri di ammissione ai diversi corsi di studio  sono  indicati  nei
rispettivi ordinamenti didattici.
  I  laureati iscritti ad un altro corso di laurea o ad una scuola di
specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di
dottorato, possono chiedere,  fino  alla  conclusione  del  corso  di
dottorato,  il  congelamento della carriera scolastica pregressa. Gli
studenti che abbiano seguito il corso di studi,  cui  sono  iscritti,
per   l'intera   sua  durata  senza  essersi  iscritti  a  tutti  gli
insegnamenti  previsti  dall'ordinamento  didattico  o   senza   aver
ottenuto  le  relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza
sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli
insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La  stessa  norma
si  applica  qualora  non si siano iscritti o non abbiano frequentato
determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per
il proseguimento degli studi.
  Sono considerati fuori corso:
   a) gli studenti che siano stati iscritti  ed  abbiano  frequentato
tutti  gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finche'
non conseguono il titolo accademico;
   b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio
corso  di  studi  ed  avendo frequentato i relativi insegnamenti, non
abbiano  superato  gli  esami  obbligatoriamente  richiesti  per   il
passaggio  all'anno  di  corso successivo, finche' non superino detti
esami;
   c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio
corso di studi ed essendo in possesso  dei  requisiti  necessari  per
potersi   iscrivere  all'anno  successivo,  non  abbiano  chiesto  od
ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli
studi.
  L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti  in  corso  e  fuori
corso avv iene tra il 1 agosto e il 31 ottobre, quando non prescritto
diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti.
  Purche'  il  ritardo  sia  adeguatamente motivato, il direttore del
libero Istituto universitario "S. Pio V" puo' accogliere  domande  di
iscrizione  di studenti in corso o ripetenti fino al 31 dicembre e di
studenti fuori corso anche dopo tale data.
 
                              Art. 18.
 
  Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro indirizzo presso la
facolta' di scienze poltiche del libero  Istituto  universitario  "S.
Pio V", presentando domanda al direttore entro il 31 dicembre.
  Lo  studente  puo'  chiedere  congedo per il trasferimento ad altro
ateneo presentando domanda entro il 31  dicembre;  il  direttore  del
libero  Istituto  universitario  "S. Pio V" puo' accordare il congedo
per altro ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che  la
richiesta sia giustificata da gravi motivi.
 
                              Art. 19.
 
  I  consigli  dei  corsi  di  studio  o  delle scuole deliberano sul
riconoscimento  degli  studi  e  dei  titoli  accademici   conseguiti
all'estero qualora non sia gia' disposto dalla normativa vigente.
  Nel  caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti
all'estero puo' essere concessa l'iscrizione ad  anno  successivo  al
primo.
  I   titoli   accademici   conseguiti   all'estero   possono  essere
dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli  corrispondenti
rilasciati  dal libero Istituto universitario "S. Pio V"; qualora non
sia dichiarata l'equivalenza  l'interessato  puo'  essere  ammesso  a
sostenere  l'esame  finale  per  il  conseguimento  del  titolo,  con
dispensa totale o parziale degli esami  di  profitto  previsti  negli
ordinamenti didattici.
 
                              Art. 20.
 
  Il  numero  degli  iscritti al primo anno e' stabilito annualmente,
sentito il consiglio di facolta', dal  consiglio  di  amministrazione
del libero Istituto universitario "S. Pio V".
  L'ammissione  e'  ottenuta  sulla base della votazione riportata al
termine della procedura di preiscrizione.  Quest'ultima  prevede  una
prima  valutazione  dei  titoli scolastici, alla quale fanno seguito,
limitatamente a coloro che hanno  superato  questa  valutazione,  una
prova scritta ed una prova orale.
 
                              Art. 21.
 
  Sulle  istanze  concernenti  la carriera scolastica degli studenti,
provvede il direttore del libero istituto universitario "S.  Pio  V".
I provvedimenti sono definitivi.
 
               Visto, p. Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                              Guerzoni