ALLEGATO B REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA 1. Modalita'. La raccolta di olio usato ed emulsioni oleose puo' essere effettuata: - con autobotte; - con cassonato e contenitori mobili di varia capacita'. E' ammesso l'impegno di contenitori mobili anche non metallici di qualsiasi forma e capacita': se realizzati in materiale non metallico, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 121 del 27.3.69, successivi aggiornamenti e relative circolari d'attuazione. I contenitori mobili o le cisterne, non dovranno mai essere riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il 3% della totale capacita'. I contenitori, sia fissi che mobili, dovranno sempre viaggiare ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori delle aree attrezzate, se non in caso di assoluta necessita' ed emergenza. La raccolta di olio usato o emulsioni oleose deve essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai contenitori di stoccaggio dei detentori. Sono vietate altre modalita' di travaso che comportino rischi di spandimento. Nella operazione di travaso, predisporre accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali (materiale oleoassorbente ecc.). L'operazione di aspirazione deve preferibilmente essere effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel contenitore da vuotare; eventuali giunzioni dovranno essere effettuate con giunti filettati o attacchi rapidi unificati evitando giunzioni precarie. La raccolta di filtri usati deve essere effettuata utilizzando specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri sfusi da un contenitore all'altro. 2. Automezzi. Gli automezzi adibiti alla raccolta di olio usato o emulsioni oleose debbono: a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro previsto dal Regolamento d'attuazione del T.U. 15.6.59 DPR 420/59 e successivi aggiornamenti, per prodotti di classe IIIa, ivi inclusa, indipendentemente dalla quantita' trasportata, la certificazione di idoneita' di cui all'Art. 356 del detto Regolamento, nonche' di quanto indicato nel D.M. 31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali; b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui siano elencati i provvedimenti da prendere nel caso di spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio d'incendio come prescritto dall'Art. 371 del detto T.U.; c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, sia metallici che non metallici, o di filtri olio usati, dovranno avere il cassone ad effettiva tenuta stagna per contenere eventuali spandimenti ed essere dotati di adeguata attrezzatura di sollevamento. Tali caratteristiche dovranno essere riportate nella certificazione di idoneita'; d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano l'aspirazione del prodotto; e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche d'uso, nelle tipologie di piu' ampio impiego, per intervenire nel caso di piccoli spandimenti. Tutte le attrezzature, in particolare valvole di intercettazione e manichette debbono essere tenute in buono stato di conservazione ed efficienza: l'efficienza delle manichette deve essere periodicamente accertata secondo le specifiche del fornitore. Dovra' essere istituita una scheda per ogni manichetta in cui il titolare della autorizzazione riportera' i dati da lui verificati, i valori riscontrati, la data della verifica: la scheda dovra' sempre essere presente sul mezzo.