(Allegato B)
ALLEGATO B 
           REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA 
1. Modalita'. 
    La raccolta  di  olio  usato  ed  emulsioni  oleose  puo'  essere
    effettuata: 
        - con autobotte; 
        - con cassonato e contenitori mobili di varia capacita'. 
    E' ammesso l'impegno di contenitori mobili anche non metallici di
    qualsiasi forma e  capacita':  se  realizzati  in  materiale  non
    metallico, dovranno essere conformi  a  quanto  prescritto  dalla
    legge  121  del  27.3.69,  successivi  aggiornamenti  e  relative
    circolari d'attuazione. 
    I contenitori mobili o  le  cisterne,  non  dovranno  mai  essere
    riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto
    per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il  3%  della
    totale capacita'. 
    I contenitori, sia fissi che mobili,  dovranno  sempre  viaggiare
    ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori  delle
    aree attrezzate,  se  non  in  caso  di  assoluta  necessita'  ed
    emergenza. La raccolta di olio  usato  o  emulsioni  oleose  deve
    essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai  contenitori
    di stoccaggio dei detentori. 
    Sono vietate altre modalita' di travaso che comportino rischi  di
    spandimento.   Nella   operazione   di    travaso,    predisporre
    accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali
    (materiale oleoassorbente ecc.). 
    L'operazione   di   aspirazione   deve   preferibilmente   essere
    effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel
    contenitore  da  vuotare;  eventuali  giunzioni  dovranno  essere
    effettuate con  giunti  filettati  o  attacchi  rapidi  unificati
    evitando giunzioni precarie. 
    La raccolta di filtri usati deve  essere  effettuata  utilizzando
    specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri  sfusi  da
    un contenitore all'altro. 
2. Automezzi. 
    Gli automezzi adibiti alla raccolta di  olio  usato  o  emulsioni
    oleose debbono: 
    a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro 
       previsto dal Regolamento d'attuazione  del  T.U.  15.6.59  DPR
       420/59 e successivi  aggiornamenti,  per  prodotti  di  classe
       IIIa,   ivi   inclusa,   indipendentemente   dalla   quantita'
       trasportata, la certificazione di idoneita'  di  cui  all'Art.
       356 del detto Regolamento, nonche' di quanto indicato nel D.M.
       31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali; 
    b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui 
       siano  elencati  i  provvedimenti  da  prendere  nel  caso  di
       spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio
       d'incendio come prescritto dall'Art. 371 del detto T.U.; 
    c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, 
       sia metallici che non  metallici,  o  di  filtri  olio  usati,
       dovranno avere il  cassone  ad  effettiva  tenuta  stagna  per
       contenere eventuali spandimenti ed essere dotati  di  adeguata
       attrezzatura di sollevamento.  Tali  caratteristiche  dovranno
       essere riportate nella certificazione di idoneita'; 
    d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano 
       l'aspirazione del prodotto; 
    e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche 
       d'uso, nelle tipologie di piu' ampio impiego, per  intervenire
       nel caso di piccoli spandimenti.  Tutte  le  attrezzature,  in
       particolare valvole di intercettazione  e  manichette  debbono
       essere tenute in buono stato di conservazione  ed  efficienza:
       l'efficienza  delle  manichette  deve  essere   periodicamente
       accertata secondo le specifiche del fornitore.  Dovra'  essere
       istituita una scheda per ogni manichetta in  cui  il  titolare
       della autorizzazione riportera' i dati da  lui  verificati,  i
       valori riscontrati, la data della verifica: la  scheda  dovra'
       sempre essere presente sul mezzo.