Art. 7. Etichettatura e presentazione Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari. E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimenti a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» e' obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».