(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Nella etichettatura e presentazione dei vini a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva»,  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare compresi gli  aggettivi:  «extra»,
«fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari. 
    E' tuttavia consentito,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali
e marchi privati non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a
trarre in inganno l'acquirente. 
    E' consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimenti  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie e localita' comprese nella zona  delimitata  nel  precedente
art. 3 - cosi' come identificate  e  delimitate  nell'elenco  di  cui
all'Allegato 1 del presente disciplinare  di  produzione  -  e  dalle
quali effettivamente provengono  dalle  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente. 
    La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e'  consentita,
alle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  per  tutte  le
tipologie dei vini indicate all'art. 1. 
    Per il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Castel  del  Monte  Rosso  Riserva»  e'  obbligatoria,  su  tutti  i
recipienti,  l'indicazione  dell'annata  di  produzione   delle   uve
eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».