(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
 
      PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' 
 
                             FINANZIARIA 
 
  1. Definizione 
  Nelle amministrazioni pubbliche che la  adottano,  la  contabilita'
finanziaria   costituisce   il   sistema   contabile   principale   e
fondamentale  per  fini  autorizzatori  e  di  rendicontazione  della
gestione. La contabilita' finanziaria rileva le obbligazioni,  attive
e  passive,  gli  incassi  ed  i  pagamenti  riguardanti   tutte   le
transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se
non determinano flussi di cassa effettivi. 
  Per transazione si intende ogni evento o azione  che  determina  la
creazione, trasformazione, scambio,  trasferimento  o  estinzione  di
valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si
origina   dall'interazione   tra   differenti   soggetti   (pubbliche
amministrazioni,  societa',  famiglie,  ecc),  e  avviene  per  mutuo
accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica. 
  Le transazioni possono essere monetarie, nel  caso  di  scambio  di
mezzi di pagamenti o altre attivita' o passivita' finanziarie, o  non
monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.).  Non
sono considerate transazioni le calamita' naturali, il furto, ecc. 
  La rilevazione delle transazioni da  cui  non  derivano  flussi  di
cassa e' effettuata  al  fine  di  attuare  pienamente  il  contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. 
  La registrazione delle transazioni che  non  presentano  flussi  di
cassa  e'  effettuata  attraverso  le   regolarizzazioni   contabili,
costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari  importo
e  da  mandati  versati  in  quietanza  di   entrata   nel   bilancio
dell'amministrazione stessa. 
  Le regolazioni contabili sono effettuate  solo  con  riferimento  a
transazioni che riguardano crediti  e  dei  debiti  o  che  producono
effetti di natura economico-patrimoniale. 
  2. Principio della competenza finanziaria 
  Il principio della competenza finanziaria prescrive: 
    a) il criterio di registrazione delle operazioni di  accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli  esercizi  finanziari
le entrate  e  le  spese  derivanti  da  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate (attive e passive); 
    b) il criterio di registrazione degli incassi  e  dei  pagamenti,
che devono essere imputati agli  esercizi  in  cui  il  tesoriere  ha
effettuato l'operazione. 
  Il  principio  e'  applicato  solo  a  quei  documenti  di   natura
finanziaria  che  compongono  il  sistema   di   bilancio   di   ogni
amministrazione pubblica che adotta la  contabilita'  finanziaria,  e
attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio  di
previsione. 
  Il bilancio di previsione annuale di competenza e  di  cassa  e  il
bilancio di previsione  pluriennale  di  competenza  hanno  carattere
autorizzatorio,  costituendo  limite  agli  impegni  di  spesa  e  ai
pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e  per  i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria
fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti. 
  Gli  stanziamenti  del   bilancio   pluriennale   sono   aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
  Le  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  sono  registrate  nelle
scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell'obbligazione,
imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.  La
scadenza  dell'obbligazione  e'  il  momento  in  cui  l'obbligazione
diventa esigibile. 
  La consolidata giurisprudenza della Corte di  Cassazione  definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua
riscossione ed e' consentito, quindi, pretendere  l'adempimento.  Non
si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilita' e  possibilita'
di esercitare il diritto di credito. 
  3. L'accertamento dell'entrata  e  relativa  imputazione  contabile
all'esercizio del bilancio annuale e pluriennale 
  3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata  attraverso  la
quale sono verificati e attestati dal soggetto  cui  e'  affidata  la
gestione: 
    a) la ragione del credito; 
    b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
    c) l'individuazione del soggetto debitore; 
    d) l'ammontare del credito; 
    e) la relativa scadenza. 
  L'accertamento presuppone idonea  documentazione  e  si  perfeziona
mediante  l'atto  gestionale  con  il  quale  vengono  verificati  ed
attestati  i  requisiti  anzidetti  e  con  il  quale  si   da   atto
specificamente della scadenza del  credito  in  relazione  a  ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale 
  3.2 L'iscrizione della  posta  contabile  nel  bilancio  annuale  e
pluriennale avviene in  relazione  al  criterio  della  scadenza  del
credito rispetto  a  ciascun  esercizio  finanziario.  L'accertamento
delle   entrate   e'   effettuato   nell'esercizio   in   cui   sorge
l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in  cui
scade il credito. 
  3.3 Sono accertate  per  l'intero  importo  del  credito  anche  le
entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non e' certa  la
riscossione integrale, quali le  sanzioni  amministrative  al  codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla
lotta all'evasione, ecc. 
  Per tali crediti  e'  effettuato  un  accantonamento  al  fondo  di
svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo  di
amministrazione. 
  A tal fine e' stanziata nel bilancio  di  previsione  una  apposita
posta contabile, denominata  "Accantonamento  al  fondo  svalutazione
crediti" il cui ammontare  e'  determinato  in  considerazione  della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si  prevede  si
formeranno nell'esercizio, della loro  natura  e  dell'andamento  del
fenomeno negli  ultimi  cinque  esercizi  precedenti  (la  media  del
rapporto  tra  incassi  e  accertamenti  per  ciascuna  tipologia  di
entrata). 
  L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non  e'  oggetto  di
impegno e genera un'economia di bilancio che  confluisce  nell'avanzo
di amministrazione come quota vincolata. 
  In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio  per
la redazione del rendiconto, e' verificata la  congruita'  del  fondo
svalutazione crediti  complessivamente  accantonato  nell'avanzo,  in
considerazione  dell'ammontare  dei  residui  attivi  degli  esercizi
precedenti e di quello dell'esercizio in corso. L'importo complessivo
del fondo e' calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la
media dell'incidenza degli accertamenti  non  riscossi  sui  ruoli  o
sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. 
  Al fine di adeguare l'importo del  fondo  svalutazione  crediti  si
procede: 
    - in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento  di
bilancio riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti; 
    - in sede di rendiconto, vincolando o svincolando  le  necessarie
quote dell'avanzo di amministrazione. 
  Fino a quando il fondo svalutazione crediti  non  risulta  adeguato
non e' possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. 
  Il  fondo  svalutazione  crediti  e'  articolato  distintamente  in
considerazione della differente natura dei crediti. 
  Quando un credito e'  dichiarato  definitivamente  e  assolutamente
inesigibile lo si elimina  dalle  scritture  finanziarie  e,  per  lo
stesso importo del  credito  che  si  elimina,  si  riduce  il  fondo
svalutazione crediti. 
  A seguito di  ogni  provvedimento  di  riaccertamento  dei  residui
attivi e'  rideterminata  la  quota  dell'avanzo  di  amministrazione
vincolata al fondo svalutazione crediti. 
  3.4 Nel caso di accertamento e/o  riscossione  di  entrate  per  le
quali, in bilancio, non e' prevista l'apposita "tipologia di entrata"
e non e' possibile procedere alla  variazione  del  bilancio  essendo
scaduti i termini di legge, l'operazione e' registrata istituendo, in
sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a  zero.  Tale
procedimento  e'  diretto  a  garantire  la   corretta   applicazione
dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che  prevede
il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni  alle  partite
di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da  Stato,  Regioni,
altri soggetti, per le  quali,  a  causa  delle  scarse  informazioni
disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la  natura
del trasferimento entro la  chiusura  del  rendiconto,  e'  possibile
attribuire una denominazione generica che, in  ogni  caso,  individui
che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da  Regione,
ecc. 
  3.5 Nel caso di rateizzazione  di  entrate  proprie  l'accertamento
dell'entrata  e'  effettuato  ed  imputato   all'esercizio   in   cui
l'obbligazione nasce a condizione che  la  rateizzazione  risponda  a
principi di ragionevolezza, e che non  superi  i  12  mesi  dell'anno
successivo. 
  L'accertamento  di  entrate  rateizzate  oltre  tali   termini   e'
effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione
agli esercizi in cui scadono le rate 
  Gli interessi attivi  relativi  alla  rateizzazione  devono  essere
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. 
  3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata  la  scadenza
del credito: 
    -  coincide  con  l'esigibilita'  del  credito  per  le   entrate
tributarie ed extratributarie; 
    - coincide con l'esercizio finanziario in cui e' adottato  l'atto
amministrativo di impegno relativo al contributo o al  finanziamento,
nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da  altre
amministrazioni pubbliche, in conformita' alle modalita' indicate  al
punto 5.2 lettera c),  con  particolare  riferimento  alle  modalita'
temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento e' erogato. A  tal
fine e' auspicabile che ogni  amministrazione  pubblica  che  impegna
spese  a  favore  di   altre   amministrazioni   pubbliche   ne   dia
comunicazione ai  destinatari.  Per  quanto  riguarda  le  erogazioni
effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in  base  alla
normativa vigente, il rispetto di  tale  principio  viene  assicurato
attraverso la divulgazione degli importi delle  cosiddette  spettanze
attraverso  il  sito  internet  istituzionale.  Tale   strumento   di
divulgazione puo' essere adottato anche dagli altri Enti.  Nel  corso
della  sperimentazione  tale  principio   e'   applicato   solo   con
riferimento ai trasferimenti  e  ai  contributi  tra  amministrazioni
pubbliche  che  adottano  il  medesimo  principio  della   competenza
finanziaria. In ogni caso i trasferimenti sono accertati  sulla  base
di un formale piano di riparto tra gli enti del comparto; 
    - coincide con i termini di pagamento previsti  nel  permesso  di
costruire,  mentre  la  registrazione  contabile  dell'operazione  e'
effettuata al momento del rilascio del permesso; 
  3.7 Le entrate tributarie gestite attraverso  ruoli  ordinari  sono
accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui e' emesso  il
ruolo.  Per  tali  entrate  si   rinvia   ai   principi   riguardanti
l'accantonamento al fondo svalutazione  crediti  e  la  rateizzazione
delle entrate. 
  L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad  entrate  gia'
accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. 
  Le sanzioni e  gli  interessi  correlati  ai  ruoli  coattivi  sono
accertati per cassa. 
  Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o
di altra amministrazione pubblica sono  accertate  nell'esercizio  in
cui e' adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente
spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha
incassato direttamente il tributo. 
  L'articolo 20, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011 n. 118, prevede che le Regioni  "accertano  ed  impegnano
nel  corso  dell'esercizio   l'intero   importo   corrispondente   al
finanziamento sanitario corrente,  ivi  compresa  la  quota  premiale
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le  quote  di
finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonche' gli  importi
delle  manovre  fiscali  regionali   destinate,   nell'esercizio   di
competenza,  al  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  regionale
standard come stimati dal competente Dipartimento delle Finanze.". 
  Le entrate tributarie riscosse e versate  nei  conti  di  tesoreria
centrale intestati alle Regioni  sono  considerate  incassate  quando
sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni. 
  Le   entrate   tributarie   riscosse   per   autoliquidazione   dei
contribuenti sono accertate sulla base delle  riscossioni  effettuate
entro la  chiusura  del  rendiconto  e  comunque  entro  la  scadenza
prevista per  l'approvazione  del  rendiconto  o,  nell'esercizio  di
competenza, per  un  importo  non  superiore  a  quello  stimato  dal
competente Dipartimento delle finanze attraverso il  portale  per  il
federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da  residui
attivi accertati sulla  base  di  tale  stima  e'  evidenziata  nelle
rappresentazione  dell'avanzo  di   amministrazione.   Periodicamente
l'ente verifica il grado di realizzazione di tali  residui  attivi  e
provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto  nella  relazione
al rendiconto. 
  3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi  pubblici  sono
accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente
creditore  e  imputate  all'esercizio  in  cui   servizio   e'   reso
all'utenza. 
  3.9  Le  entrate  derivanti  da  interessi  attivi  sono  accertate
imputandole all'esercizio cui gli interessi si riferiscono in  quanto
e' in tale esercizio  che  l'obbligazione  giuridica  attiva  risulta
esigibile. A tal fine, e'  possibile  accertare  l'entrata  nell'anno
successivo   imputandola   all'esercizio   precedente   sulla    base
dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto. 
  3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti  tra  le
immobilizzazioni  del  conto  del  patrimonio,  quali   locazioni   e
concessioni, sono accertate  sulla  base  dell'idonea  documentazione
predisposta dall'ente  creditore  e  imputate  all'esercizio  in  cui
l'entrata  e'  esigibile.  Le  entrate   derivanti   da   concessioni
pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi
e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono considerate
vincolate al finanziamento di interventi di investimento. 
  3.11 L'obbligazione per i permessi a costruire e' articolata in due
quote. La prima e'  immediatamente  esigibile,  ed  e'  collegata  al
rilascio  del  permesso,  salva  la  possibilita'  di   rateizzazione
(eventualmente garantita da fidejussione), la  seconda  e'  esigibile
nel  corso  dell'opera  e,  in  ogni  caso,  entro  60  giorni  dalla
conclusione  dell'opera.  Pertanto,  la  prima  quota  e'   accertata
nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda e'
accertata imputandola nell'esercizio in cui,  in  considerazione  dei
regolamenti  dell'ente,  si  prevede  sia  riscossa.   In   caso   di
incertezza, l'entrata  riguardante  la  seconda  quota  e'  accertata
nell'esercizio in cui scade la concessione. 
  3.12 Le entrate UE  sono  accertate,  distintamente  per  la  quota
finanziata direttamente dalla UE e per la  quote  di  cofinanziamento
nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale  o  di
altre amministrazioni pubbliche),  a  seguito  dell'approvazione,  da
parte della Commissione europea, del  piano  economico-finanziario  e
imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di  eseguire  la
spesa. Infatti, l'esigibilita' del  credito  dipende  dall'esecuzione
della spesa finanziata con  i  fondi  comunitari  (UE  e  nazionali).
L'eventuale erogazione di acconti e' accertata nell'esercizio in  cui
e' incassato l'acconto. 
  Gli incassi UE versati nei conti di  tesoreria  centrale  intestati
alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio  delle  Regioni.
La contabilizzazione di tale operazione nel  bilancio  della  Regione
comporta: 
    - la registrazione  dell'accertamento  e  della  riscossione  del
finanziamento UE; 
    - la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali
risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un
mandato versato in quietanza di  entrata).  All'impegno  delle  spese
determinate dal versamento nel conto di tesoreria  centrale  (tra  le
operazioni  finanziarie)  corrisponde   l'accertamento   dell'entrata
derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.; 
    - al momento dell'effettivo prelievo  delle  somme  presenti  nel
conto di tesoreria centrale la registrazione  dell'incasso  derivante
dal prelevamento dal conto di tesoreria. 
  3.13 Nella  cessione  di  beni  immobili  l'obbligazione  giuridica
attiva  nasce   al   momento   del   rogito   (e   non   al   momento
dell'aggiudicazione definitiva) ed e' in tale momento  che  l'entrata
deve essere accertata, con  imputazione  all'esercizio  previsto  nel
contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. 
  L'accertamento  e'  registrato  anticipatamente  nel  caso  in  cui
l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge.
Nel caso in cui il contratto di compravendita  preveda  il  pagamento
differito  e'  consentito  l'accertamento  delle  entrate  nel  primo
esercizio se il pagamento non e' stabilito oltre i 12 mesi  dell'anno
successivi. 
  L'importo dell'obbligazione attiva e' registrato senza  distinguere
il plusvalore, in  quanto  tale  fenomeno  non  e'  rilevabile  dalla
contabilita' finanziaria. 
  Il corrispettivo della cessione e' interamente destinato alla spesa
di investimento al netto  del  debito  IVA  (si  rinvia  ai  principi
contabili applicati concernenti la  contabilizzazione  dell'IVA).  Il
corrispettivo della cessione di beni immobili puo'  essere  destinato
anche all'estinzione  anticipata  di  prestiti  (rinvio  ai  principi
concernenti l'estinzione anticipata di prestiti). 
  3.14 Per tutte le altre cessioni di beni  l'obbligazione  giuridica
attiva nasce con il passaggio della proprieta' ed e' in tale  momento
che l'entrata deve essere accertata,  con  imputazione  all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. 
  3.15 La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di
un   canone   che,   in   genere,   e'   incassato   anticipatamente.
L'obbligazione attiva sorge con il rogito ed e' in tale  momento  che
l'entrata  deve  essere  accertata,  con  imputazione   all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.
L'accertamento e' anticipato nel caso in cui l'entrata sia  incassata
anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il
diritto di superficie e' convertito in un diritto  di  proprieta'  si
applicano le norme della cessione dei beni. 
  3.16 L'entrata derivante  dalla  concessione  di  diritti  su  beni
demaniali o  patrimoniali  e'  accertata  a  seguito  dell'emanazione
dell'atto amministrativo,  con  imputazione  contabile  all'esercizio
previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione  dell'obbligazione
pecuniaria. 
  3.17 Nel corso della gestione particolare  attenzione  deve  essere
dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate
nella loro portata  e  nei  riflessi  che  provocano  nella  gestione
dell'anno in  corso  e  degli  anni  successivi,  in  riferimento  al
costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.
Nella   gestione    delle    spese    d'investimento    il    ricorso
all'indebitamento per il finanziamento degli  interventi  programmati
si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative  che
non determinino oneri indotti per il  bilancio  dell'ente.  A  questo
fine, occorre operare un'attenta e  costante  valutazione  preventiva
prima di ricorrere all'indebitamento. 
  Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per
raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, e' opportuno
il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le  aperture  di
credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la
corrispondenza  tra  flussi  di  risorse  acquisite  con  il  ricorso
all'indebitamento  e  fabbisogni  di   spesa   d'investimento.   Cio'
favorisce  una  migliore  programmazione  pluriennale   delle   opere
pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento
e  un  andamento  sostenibile  del  medesimo,  sia  in   termini   di
indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del  debito
in ammortamento  (stock  di  debito),  sempre  nella  garanzia  della
integrale  copertura  finanziaria  degli  interventi  programmati   e
realizzati. 
  Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, e' opportuno
commisurare  il  periodo  di   ammortamento   dell'indebitamento   al
presumibile periodo nel quale  gli  investimenti  correlati  potranno
produrre la loro utilita'. 
  3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti e'  accertata
nel momento in cui e' stipulato il  contratto  di  mutuo  o  prestito
(anche  obbligazionario,  ove  consentito  dall'ordinamento)  o,   se
disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di  concessione
del prestito. L'accertamento e' imputato all'esercizio nel  quale  la
somma  oggetto  del  prestito  e'  esigibile  (quando   il   soggetto
finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). 
  Generalmente, nei mutui  tradizionali  la  somma  e'  esigibile  al
momento  della  stipula   del   contratto   o   dell'emanazione   del
provvedimento. 
  Considerato  che,  nel  rispetto  del  principio  della  competenza
finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di  investimento
sono imputati all'esercizio in  cui  le  relative  obbligazioni  sono
esigibili,  l'inerenza  tra   l'entrata   accertata   a   titolo   di
indebitamento  e  la  relativa  spesa   finanziata,   e'   realizzata
attraverso appositi accantonamenti  al  fondo  pluriennale  vincolato
(rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui  le  leggi
consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni gia'
scadute contabilizzate  in  esercizi  precedenti  non  si  da'  luogo
all'istituzione del fondo pluriennale vincolato. 
  Nei casi in cui la Cassa Depositi  e  Prestiti  (o  altro  istituto
finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto  del
finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le  stesse  si
intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi)
e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche  in  tali  casi
l'entrata e' interamente accertata e imputata nell'esercizio  in  cui
le somme sono rese disponibili. A fronte  dell'indicato  accertamento
l'ente registra tra le spese, l'impegno e il pagamento riguardanti il
versamento dei proventi del prestiti  al  deposito  presso  la  Cassa
Depositi e Prestiti.  Il  mandato  emesso  per  la  costituzione  del
deposito bancario e' versato in quietanza  di  entrata  nel  bilancio
dell'ente,  consentendo   la   rilevazione   contabile   dell'incasso
derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del
deposito  bancario  si  rileva,  imputandolo   sempre   al   medesimo
esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad  essere  prelevate
dal conto di deposito. 
  3.19 Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture  di  credito"
che  si  consolidano  in  mutui  passivi  a  seguito   dell'effettiva
necessita' di liquidita', costituite  in  relazione  ad  esigenze  di
programmazione  e  di  successiva  realizzazione   di   investimenti,
l'accertamento viene disposto,  dal  responsabile  del  contratto  di
prestito,  sulla  base  degli  effettivi  utilizzi  dell'apertura  di
credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito e'  effettuato
sulla base delle necessita'  finanziarie  dei  correlati  impegni  di
spesa nell'esercizio.  Gli  importi  dei  singoli  accertamenti  e  i
relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a  quelli
degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento,
sulla base del crono programma di spesa. 
  3.20  Le  operazioni  di  indebitamento  sono  registrate  tra   le
accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo
3, comma 17, della legge n. 350/2003 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  e  contabilizzate   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, comma 76 della legge n. 311 del  2004  .  Il  debito
deve  essere   iscritto   nel   bilancio   dell'Ente   che   provvede
all'effettivo pagamento  delle  rate  di  ammortamento  anche  se  il
pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione  di  pagamenti.
L'amministrazione pubblica beneficiaria del  mutuo  le  cui  rate  di
ammortamento  sono  corrisposte   agli   istituti   finanziatori   da
un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il  ricavato  del  mutuo
nelle entrate per trasferimenti in  conto  capitale  con  vincolo  di
destinazione agli investimenti. Nel caso in cui  il  pagamento  delle
rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da piu' enti, anche
il debito deve essere iscritto  pro  quota  nei  bilanci  degli  enti
coinvolti. 
  3.21 Gli accertamenti  di  entrata  riguardanti  le  accensioni  di
prestiti    corrispondono    all'aumento    del    valore    nominale
dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli  oneri
finanziari sostenute al momento dell'accensione del prestiti  e  alla
quota  interessi  delle  rate  di  ammortamento  dei  prestiti   sono
ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota
di rimborso del capitale e' imputata al  titolo  quarto  della  spesa
"Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti  al
momento dell'accensione del prestiti non comportano, per  l'ente,  un
effettivo esborso e sono quantificati sulla base della documentazione
riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore
nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito. 
  La contabilizzazione dell'effettivo  aumento  del  valore  nominale
dell'indebitamento   e'    effettuata    attraverso    l'accertamento
dell'intero importo del nuovo debito  e  la  contabilizzazione  delle
riscossioni riguardanti: 
    - i proventi del debito effettivamente incassati; 
    - la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio
bilancio  concernente  gli  oneri  finanziari  sostenuti  al  momento
dell'accensione del prestito. 
  3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o
penalita'  dell'operazione  non  possono  essere  considerate   spese
finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da
registrare nella  spesa  corrente  connessi  all'atto  e  al  momento
temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione. Infatti,
nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione in tutti i casi  di
rinegoziazione dei prestiti l'ammontare del debito  nominale  residuo
non deve aumentare attraverso la compensazione  di  oneri  finanziari
pregressi  o  spese  di  rinegoziazione.  In   caso   di   estinzione
anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata
al titolo quarto "Rimborso di prestiti",  mentre  la  spesa  relativa
agli interessi ancora dovuti o all'eventuale indennizzo  o  penalita'
va inserita nel titolo primo. 
  3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all'esistenza
di contratti "derivati" in  relazione  al  sottostante  indebitamento
avviene nel rispetto  del  principio  dell'integrita'  del  bilancio.
Pertanto  dovranno  trovare  separata  contabilizzazione   i   flussi
finanziari  riguardanti  il  debito  originario  rispetto  ai   saldi
differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio  a  seguito  del
contratto "derivato". 
  Gli eventuali flussi in  entrata  "una  tantum",  conseguenti  alla
rimodulazione temporale o  alla  ridefinizione  delle  condizioni  di
ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti  "up  front"  -
vengono contabilizzati nel titolo 6°  delle  entrate  "accensioni  di
prestiti". 
  Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei  flussi
annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi. 
  La regolazione annuale di differenze  di  flussi  di  interessi  e'
rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo  III  e,  per  la
spesa, nel Titolo I del  bilancio.  L'eventuale  differenza  positiva
costituisce  una  quota  vincolata  dell'avanzo  di  amministrazione,
destinata a garantire i rischi futuri  del  contatto  o  direttamente
destinabile al finanziamento di investimenti  o  alla  riduzione  del
debito. 
  3.24 Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere  sui
flussi  di  cassa  che  ci  si  attende  siano  generati  da   attivi
patrimoniali   finanziari   o    non    finanziari    (principalmente
immobiliari).  L'operazione  e'  normalmente  finanziata   attraverso
l'emissione di obbligazioni, effettuata da una societa'  finanziaria,
in genere creata ad hoc (detta  societa'  veicolo  o  SPV).  Ad  essa
l'amministrazione pubblica originariamente proprietaria degli  attivi
(originator), conferisce gli stessi in modo che  possano  fungere  da
collaterale   all'emissione   delle   predette    obbligazioni.    Il
controvalore delle  emissioni  e'  versato  dalla  societa'  all'ente
pubblico. 
  L'ordinamento nazionale  italiano  ha  inteso  recepire  le  regole
europee 1 di trattamento delle cartolarizzazioni nella definizione di
"indebitamento" valida agli effetti dell'articolo 119,  comma  sesto,
della Costituzione, in base al quale gli  enti  territoriali  possono
ricorrere   all'indebitamento   solo   per   finanziare   spese    di
investimento. L'articolo 3 comma 17 della legge 350/2003 (Finanziaria
2004)2  stabilisce  infatti  che,  a   determinate   condizioni,   le
cartolarizzazioni  costituiscono   indebitamento.   Si   deve   pero'
segnalare come dette condizioni siano rimaste  quelle  fissate  dalle
regole antecedenti all'ultima modifica  effettuata  da  Eurostat  nel
2008, tanto che il richiamato  comma  stabilisce  che  "costituiscono
indebitamento [  ...],  le  cartolarizzazioni  di  flussi  futuri  di
entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo  iniziale  inferiore
all'85 per cento del prezzo  di  mercato  dell'attivita'  oggetto  di
cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata.
Costituiscono,    inoltre,    indebitamento    le    operazioni    di
cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni
pubbliche e le cartolarizzazioni e le  cessioni  di  crediti  vantati
verso altre amministrazioni pubbliche". Il  riferimento  alla  soglia
dell'85 per cento era infatti il discrimine  precedentemente  fissato
nelle regole europee fino al 2008. 
 
 
           1 Le regole di contabilita' nazionale adottate  in  ambito
          europeo  in  materia  di  cartolarizzazioni  sono  volte  a
          definire i casi in cui tali operazioni (e in particolare il
          versamento  del  controvalore  delle  emissioni  effettuato
          all'inizio dell'operazione) possono essere registrate  come
          una  effettiva  vendita   di   un   asset   anziche'   come
          l'accensione di un prestito asset^backed,  ossia  garantito
          da un asset sottostante.  La  questione  chiave  e'  se  la
          proprieta' degli asset, intesa in senso economico  come  la
          possibilita' di assumere i rischi e di godere dei  benefici
          generati dagli  stessi,  e'  effettivamente  trasferita  al
          momento della loro cessione alla societa' veicolo. Solo  in
          presenza di un effettivo trasferimento della proprieta'  si
          registra una vendita anziche' un prestito. 
          Le regole fissate da Eurostat hanno  avuto  una  evoluzione
          nel tempo a partire dal 2001, arrivando ad una  definizione
          finale nel corso del 2008. Tale definizione ha  ridotto  di
          molto la possibilita' di registrare una vendita  di  asset,
          al punto che non e' lontano  dal  vero  affermare  che  per
          definizione le cartolarizzazioni siano sempre da registrare
          come   prestito.   Le   principali   condizioni   per    la
          registrazione di una  vendita  di  asset  sono  infatti  le
          seguenti: 
          1.  Gli  asset  oggetto  delle  operazioni  devono   essere
          riconosciuti come tali nei conti nazionali. Questo  esclude
          le cartolarizzazioni  di  flussi  di  entrata  futura  (es.
          entrate fiscali, entrate da lotterie, affitti, ecc.). 
          2.  Gli  asset  oggetto  delle  operazioni  devono   essere
          considerati   trasferibili   nei   conti   nazionali.   Per
          definizione le imposte possono costituire una entrata  solo
          per la PA. Ne consegue che se un ente pubblico cede  a  una
          SPV il diritto a riscuotere crediti fiscali  sorti  per  il
          mancato versamento di imposte gia'  maturate,  l'operazione
          e' registrata come prestito perche' non e' previsto che  un
          privato  possa  diventare  "proprietario"  del  diritto   a
          riscuotere le imposte. Tale  trattamento  e'  esteso  anche
          alle vendite di crediti contributivi (es. operazioni  INPS)
          che pertanto sono sempre registrate come prestito. 
          3. Deve essere esclusa la presenza di  clausole  di  prezzo
          differito  (DPP),  che  prevedano  che  la  SPV  oltre   al
          controvalore     dell'emissione     versato      all'inizio
          dell'operazione,  versi  all'originator  al  termine  della
          stessa le risorse che eventualmente residuano dopo  che  la
          SPV  ha  onorato  tutti  i   suoi   obblighi   (verso   gli
          obbligazionisti, le societa' che svolgono servizi  connessi
          all'operazione, ecc.). Il pagamento di un DPP si  configura
          infatti come una mancata cessione  alla  SPV  dei  benefici
          derivanti dagli asset. 
          4. Non devono essere presenti garanzie pubbliche sui titoli
          emessi dalla SPV, in quanto queste si configurano come  una
          mancata cessione alla SPV dei rischi derivanti dagli asset.
          Sono assimilati alle garanzie le clausole  di  sostituzione
          degli asset, ossia l'impegno dell'originator  a  sostituire
          nel corso dell'operazione eventuali  asset  rivelatisi  non
          performanti con nuovi asset di migliore qualita'. 
          5. Non devono esserci restrizioni  imposte  dall'originator
          alla potesta' della  SPV  di  vendere  a  terzi  gli  asset
          ricevuti nell'ambito dell'operazione. 
          6. La SPV deve essere una  entita'  privata  e  non  devono
          ricorrere le condizioni perche' questa  sia  considerata  a
          sua volta una PA. 
          Dalla lettura combinata di queste  regole  emerge  come  le
          operazioni   di   cartolarizzazione    sono    generalmente
          contraddistinte da almeno una di queste caratteristiche: in
          particolare   il   DPP   e'   una   clausola    connaturata
          alleoperazioni   di   cartolarizzazione   e    quindi    la
          registrazione come prestito e' praticamente certa. 
          Nel  caso  di  registrazione  come  prestito,   gli   asset
          permangono nello Stato patrimoniale  dell'originator  e  ne
          fuoriescono gradualmente, nel momento della loro  effettiva
          alienazione (nel caso di immobili) o riscossione (nel  caso
          di crediti o di entrate future)  da  parte  della  societa'
          veicolo. Di fatto si considera come  se  quest'ultima  stia
          semplicemente gestendo gli asset per conto  dell'originator
          senza  acquisirne  la  proprieta'.  Resta  inteso  che   il
          miglioramento dell'indebitamento si ha  solo  nel  caso  di
          alienazioni di attivi non finanziari (ad esempio  immobili)
          in quanto le operazioni su attivi finanziari in tale ambito
          sono  sotto  la  linea.  Cio'  vale   sia   nel   caso   di
          registrazione   una   tantum   all'inizio   dell'operazione
          (operazione classificata come vendita  di  asset)  sia  nel
          caso in  cui  la  registrazione  sia  graduale  (operazione
          classificata come prestito). 
 
 
           2 Modificato prima  dal  comma  740  dell'art.  1,  L.  27
          dicembre 2006, n. 296 e poi dall'art. 62,  D.L.  25  giugno
          2008,  n.  112,  modificato   dalla   relativa   legge   di
          conversione e sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre  2008,
          n. 203 
 
 
  Al  momento,  e'  pertanto  presente  un  disallineamento  tra   la
normativa nazionale e  le  regole  comunitarie  destinato  ad  essere
eliminato attraverso i decreti legislativi integrativi  e  correttivi
previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009. 
  In attesa dell'aggiornamento della  definizione  dell'indebitamento
di cui all'art. 3, comma 17 della legge  350/2003,  nel  corso  della
sperimentazione le operazioni di cartolarizzazione  sono  considerate
debito. 
  Nei casi in cui l'operazione costituisce indebitamento, non essendo
quindi qualificata  come  cessione  di  attivita',  l'amministrazione
pubblica provvede, in primo luogo, a registrare  l'entrata  derivante
dal versamento da parte della societa' veicolo del controvalore delle
emissioni tra le accensioni di prestiti. L'accertamento  dell'entrata
e' effettuato a seguito della firma del  contratto  con  la  societa'
veicolo  ed  e'  imputato  all'esercizio  nel   quale   e'   prevista
l'erogazione   delle   risorse.   Nel   corso   dell'operazione    di
cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento  della  stessa,  la
societa' veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi  o  alla
riscossione dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. 
  La  societa'   veicolo   comunica   all'amministrazione   pubblica,
attraverso rendicontazioni periodiche, l'ammontare dei proventi della
cessione o della riscossione degli attivi, l'importo dei  compensi  a
proprio favore  o  degli  altri  oneri  erogati  a  terzi,  la  spesa
sostenuta per il rimborso dei titoli e l'eventuale importo residuo da
destinare all'amministrazione pubblica. 
  Sulla base delle periodiche rendicontazioni della societa'  veicolo
l'amministrazione  pubblica  contabilizza  in  bilancio  la  cessione
definitiva delle attivita' o la riscossione dei crediti al  lordo  di
qualsiasi spesa o onere accessorio sia  della  societa'  veicolo  che
dell'Ente. 
  La copertura finanziaria delle spese  correnti  e  degli  interessi
passivi connessi  all'operazione  di  cartolarizzazione  deve  essere
effettuata con le entrate correnti dell'Amministrazione pubblica. Dal
punto di vista contabile tali operazioni sono cosi' registrate: 
    1) i proventi che la societa' veicolo trattiene per  il  rimborso
di  titoli  sono  accertati  tra  le  alienazioni   delle   attivita'
immobiliare (che in tale momento esce definitivamente dal  patrimonio
dell'Ente) o con imputazione  alle  entrate  riguardanti  l'attivita'
oggetto  dell'operazione.  Contemporaneamente,  tra  le   spese   per
rimborso dei prestiti, si registra l'impegno per la  spesa  sostenuta
per il rimborso dei  titoli  e  si  emette  il  relativo  mandato  di
pagamento   versato   in   quietanza   di   entrata    al    bilancio
dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento  del  mandato  al
bilancio  dell'ente  consente  di  registrare   l'incasso   derivante
dall'alienazione delle attivita' immobiliari o dalla riscossione  dei
crediti; 
    2) I proventi che la societa' veicolo trattiene per il  pagamento
degli interessi passivi sui  titoli  emessi  sono  accertati  tra  le
alienazioni dell'attivita' immobiliare o con imputazione alle entrate
riguardanti l'attivita' oggetto dell'operazione.  Contemporaneamente,
per lo stesso importo, si impegnano  le  spese  per  interessi  e  si
emette il relativo mandato  di  pagamento  versato  in  quietanza  di
entrata  al  bilancio  dell'amministrazione   pubblica   stessa.   Il
versamento del mandato al bilancio dell'ente consente  di  registrare
l'incasso derivante dall'alienazione delle  attivita'  immobiliari  o
dalla riscossione dei crediti; 
    3) I proventi che la  societa'  veicolo  trattiene  a  titolo  di
commissione o per  altre  spese  sono  ugualmente  accertati  tra  le
alienazioni dell'attivita' immobiliare o con imputazione alle entrate
riguardanti l'attivita' oggetto dell'operazione.  Contemporaneamente,
per lo stesso importo, si impegnano le  spese  per  gli  oneri  della
cartolarizzazione e  si  emette  il  relativo  mandato  di  pagamento
versato in quietanza  di  entrata  al  bilancio  dell'amministrazione
pubblica stessa. Il versamento  del  mandato  al  bilancio  dell'ente
consente di registrare  l'incasso  derivante  dall'alienazione  delle
attivita' immobiliari o dalla riscossione dei crediti; 
    4) I proventi che la societa' veicolo effettivamente  trasferisce
all'amministrazione  pubblica  sono  accertati  e  riscossi  tra   le
alienazioni dell'attivita' immobiliare o con imputazione alle entrate
riguardanti l'attivita' oggetto dell'operazione. 
  Alla fine dell'esercizio in cui ha  rilevato  il  debito  derivante
dalla cartolarizzazione, l'amministrazione  pubblica,  attraverso  le
scritture di assestamento della contabilita'  economico-patrimoniale,
riclassifica  nel  conto  del   patrimonio   le   attivita'   oggetto
dell'operazione   come   "Immobili   cartolarizzati"    o    "Crediti
cartolarizzati". 
  3.25 Il leasing  finanziario  e  i  contratti  assimilati  (leasing
immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back,  ecc.)  sono
contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le
amministrazioni pubbliche, di avere  la  disponibilita'  di  un  bene
durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della  propria
attivita', in cambio di un canone periodico, con la  possibilita'  di
riscattarlo, una volta  che  sia  scaduto  il  termine  previsto  dal
contratto. Nell'operazione di leasing finanziario  sono  coinvolti  i
seguenti soggetti: l'utilizzatore che e' colui che sceglie e utilizza
il bene e puo' riscattarlo alla fine del contratto,  il  finanziatore
dell'operazione,  che   acquista   materialmente   il   bene   scelto
dall'utilizzatore,  conservandone  la  proprieta'  sino  al   momento
dell'eventuale riscatto e il fornitore che  vende  alla  societa'  di
leasing il bene scelto dall'utilizzatore. 
  Il leasing operativo  si  caratterizza,  invece,  per  la  mancanza
dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, e' lo
stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un  canone
che corrisponde generalmente alla entita'  dei  servizi  offerti  dal
bene stesso e non e' in relazione con la sua durata economica. 
  La distinzione tra le due fattispecie e'  stata  focalizzata  dalla
Corte di Cassazione (Cass.  Civ.  sez.  unite,  n.  64/1993)  che  ha
qualificato il leasing finanziario come "leasing  traslativo"  i  cui
canoni non costituiscono soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione
del bene nel periodo,  ma  incorporano  parte  del  prezzo  del  bene
stesso,  cosicche'  l'utilizzatore,  avendo  interamente  pagato   il
prezzo,  al  termine  del  rapporto,  e'  vincolato,  in  termini  di
convenienza economica, all'acquisto formale del bene. 
  Per contro, il leasing operativo viene qualificato come "leasing di
godimento", ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, ma
sono ragguagliati al valore di utilizzazione del  bene.  Lo  IAS  17,
paragrafo 10, per  distinguere  concretamente  le  due  tipologie  di
leasing, indicano le situazioni che individualmente o  congiuntamente
consentono di classificare un contratto di leasing come finanziario: 
    a) il trasferimento della proprieta' del  bene  al  locatario  al
termine del contratto di leasing; 
    b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che
ci si attende sia sufficientemente inferiore al  fair  value  (valore
equo) alla data alla quale si puo'  esercitare  l'opzione,  cosicche'
all'inizio del  leasing  e'  ragionevolmente  certo  che  essa  sara'
esercitata; 
    c) la durata del contratto copre  la  maggior  parte  della  vita
economica del bene anche se la proprieta' non e' trasferita; 
    d) all'inizio del  contratto  il  valore  attuale  dei  pagamenti
minimi dovuti per il leasing equivale almeno al  fair  value  (valore
equo) del bene locato; 
    e) i beni locati sono di natura cosi'  particolare  che  solo  il
locatario puo' utilizzarli senza importanti modifiche. 
  Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma,  come
previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata,
il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito
che finanzia l'investimento. 
  Nel corso della sperimentazione di cui all'articolo 35 del  decreto
118  del  2011,  in  attesa  dell'aggiornamento   della   definizione
dell'indebitamento di cui all'art. 3, comma 17 della  legge  350/2003
ad opera dei decreti legislativi integrativi  e  correttivi  previsti
dall'articolo 2, comma 7, della legge n.  42  del  2009,  il  leasing
finanziario  e  le  operazioni  assimilate  sono  registrate  con  le
medesime scritture utilizzate  per  gli  investimenti  finanziati  da
debito. 
  Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il
cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente
si sta indebitando per acquisire un bene. 
  Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva
il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra
le "Accensioni di prestiti" e si registra l'acquisizione del bene tra
le spese di investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e
si emette un mandato versato in  quietanza  di  entrata  del  proprio
bilancio). 
  L'importo del finanziamento e' costituito dal valore  corrente  del
bene all'inizio del leasing, che deve essere pari al  valore  attuale
dei pagamenti dovuti  per  il  leasing.  Nel  determinare  il  valore
attuale, il tasso di sconto da utilizzare e' il  tasso  di  interesse
implicito nell'operazione di leasing, se possibile  determinarlo;  se
non e' possibile,  deve  essere  utilizzato  il  tasso  di  interesse
marginale del locatario. 
  Anche se formalmente non e' di proprieta' dell'ente, dal  punto  di
vista contabile il bene e' preso in  carico  dell'ente,  inventariato
tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento. 
  Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano  sia  gli
interessi passivi impliciti nel canone che la quota di  finanziamento
rimborsata. In altri  termini  i  canoni  periodici  sono  registrati
contabilmente  distinguendo  la  parte  interessi,  da  imputare   in
bilancio tra le spese correnti, dalla quota  capitale,  da  iscrivere
tra i rimborsi prestiti  della  spesa.  Considerato  che  il  leasing
finanziario e' costruito come un'operazione di erogazione di  credito
l'amministrazione ha sempre la possibilita' di calcolare quanta parte
del  canone  e'  destinata  a  restituire  il  capitale  e  quanta  a
remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento. 
  Alla fine del contratto di leasing, la spesa  per  l'esercizio  del
riscatto e' registrata tra le spese di investimento. 
  Si segnala infine che il bene  concesso  in  locazione  finanziaria
all'Amministrazione pubblica  deve  essere  suscettibile  di  formare
oggetto di proprieta' privata, poiche' il  locatore  e'  proprietario
del  bene  sino  all'eventuale   opzione   di   riscatto   da   parte
dell'Amministrazione  pubblica.  Infatti  il  locatore,  in  caso  di
mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo  di  locazione,  la
proprieta' del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto
del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario  ovvero
facenti parte  del  patrimonio  indisponibile  delle  Amministrazioni
pubbliche, in quanto non commerciabili. 
  Inoltre, l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica
mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di  principio,
non potrebbe essere di proprieta' dell'Ente pubblico ma  deve  essere
acquisita dal locatario che e' proprietario  del  bene  a  tutti  gli
effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da  parte
dell'Amministrazione. E' ammissibile la concessione di un diritto  di
superficie da parte dell'Ente pubblico  al  soggetto  che  procedera'
alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del  contratto  di
locazione finanziaria, purche' il diritto reale sia concesso  per  un
periodo considerevolmente  piu'  lungo  di  quello  previsto  per  il
contratto di locazione finanziaria. 
  I principi di cui al presente paragrafo  si  applicano  alle  nuove
operazioni di leasing. 
  3.26 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono
contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale  tipologia
di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3,  comma  17,  della
legge  350/2003,  non  costituiscono  debito  dell'ente,  in   quanto
destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidita'  dell'ente
e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. 
  Pertanto,  alla  data  del  31  dicembre  di   ciascun   esercizio,
l'ammontare  delle  entrate  accertate  e   riscosse   derivanti   da
anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese  impegnate
e pagate per la chiusura delle stesse. 
  Le  entrate  derivanti  dalle  anticipazioni  di  tesoreria  e   le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle  anticipazioni  di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto  del  principio  contabile
generale n. 4, dell'integrita', per il quale le entrate  e  le  spese
devono essere registrate per il loro intero importo, al  lordo  delle
correlate spese e entrate. 
  Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo,  il  principio
contabile generale della competenza finanziaria, di cui  all'allegato
n. 1, prevede che  gli  stanziamenti  riguardanti  i  rimborsi  delle
anticipazioni   erogate   dal   tesoriere   non    hanno    carattere
autorizzatorio. Nel rendiconto generale si  espone  il  saldo  al  31
dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi  rimborsi.
In allegato si da' conto di tutte le  movimentazioni  effettuate  nel
corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di  spesa  riguardanti
l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio  e  l'utilizzo  massimo
dell'anticipazione  nel  corso  dell'anno.   La   conciliazione   del
consuntivo con il conto del tesoriere  e'  effettuata  tenendo  conto
delle risultanze del consuntivo e dell'allegato. 
  4. La riscossione ed il versamento delle entrate 
  4.1 L'entrata e' riscossa a seguito del  materiale  introito  delle
somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni  o
esterni. 
  Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere,  il  servizio
economico finanziario  emette  i  relativi  ordinativi  d'incasso  da
registrarsi   in   contabilita'   entro   60   giorni   dall'incasso,
attribuendoli all'esercizio in  cui  l'incasso  e'  stato  effettuato
(anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 
  La  reversale  di  incasso  deve  contenere  tutti   gli   elementi
informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare  i
codici identificativi della transazione elementare. 
  Nel rispetto dell'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  e'  vietata  la   temporanea
contabilizzazione degli incassi tra le partite  di  giro/servizi  per
conto terzi. 
  I titoli  di  incasso  che  regolarizzano  incassi  effettuati  dal
tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla
competenza finanziaria dell'esercizio  precedente,  anche  se  emessi
nell'esercizio successivo. 
  In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un  esercizio
non possono essere regolarizzati imputandoli  al  bilancio  dell'anno
successivo attraverso l'emissione di  un  titolo  in  conto  residui.
Considerato  che  l'imputazione  in  conto  residui  di   un   titolo
rappresenta l'incasso (o il pagamento) effettuato  nell'esercizio  in
corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una  spesa
impegnata in precedenti  esercizi),  si  ribadisce  che  emettere  un
titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che  in  c/residui,
riferito ad un esercizio diverso da quello  in  cui  l'operazione  di
cassa e' eseguita  costituisce  una  rappresentazione  contabile  del
fatto gestionale  che  non  rispetta  il  principio  contabile  della
veridicita'. 
  Se l'imputazione degli incassi e  dei  pagamenti  all'esercizio  e'
stata  effettuata   correttamente,   alla   chiusura   dell'esercizio
finanziario, conclusa l'attivita' di regolarizzazione dei  sospesi  e
annullati i titoli ineseguiti, il fondo  di  cassa  risultante  dalle
scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto)  coincide  con
il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca  (cd.  fondo
di cassa di fatto) senza  che  sia  necessario  procedere  ad  alcuna
riconciliazione. 
  Gli enti allegano al  consuntivo  una  dichiarazione,  firmata  dal
tesoriere/cassiere,  che  attesta  il  fondo   di   cassa   effettivo
all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi  e  dei  pagamenti
effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa  effettivo
al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi
devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'Ente. 
  In caso di  discordanza  il  bilancio  non  rispetta  il  principio
contabile della veridicita'. 
  Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE la  dichiarazione  del
tesoriere/cassiere e' costituita dai prospetti  delle  disponibilita'
liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo 77- quater,
comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  In nessun caso il tesoriere dell'ente puo' rifiutare la riscossione
di entrate. 
  Nel caso di riscossioni senza  ordinativi  d'incasso  il  tesoriere
deve  darne  immediata  comunicazione  al  servizio   finanziario   e
richiedere l'emissione dell'ordinativo  d'incasso.  Le  entrate  sono
riscosse con  versamenti  diretti  in  tesoreria  o  con  ogni  altra
modalita' prevista dal regolamento di contabilita'. 
  Le  modalita'  di  attuazione  della  "riscossione"  rispettano   i
seguenti principi: 
    - certezza della somma riscossa e del soggetto versante; 
    - certezza della data del versamento e della causale; 
    - registrazione cronologica dei  versamenti  e  immodificabilita'
delle registrazioni stesse; 
    - costante verificabilita' delle somme incassate e corrispondenza
delle giacenze con le scritture contabili; 
    - obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini
definiti dal regolamento di contabilita', non superiori ai 15  giorni
lavorativi; 
    - divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti; 
    -  tracciabilita'  delle  operazioni  nel  caso  di  utilizzo  di
strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione  degli
operatori. 
  4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura  di  agente
contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a
cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione,
per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi  provvede
entro 60  giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  della  gestione
insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. 
  Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche  senza
legale autorizzazione, si  ingeriscono,  di  fatto,  negli  incarichi
attribuiti agli agenti anzidetti. 
  L'operazione   di   "parificazione"   consiste    nella    verifica
dell'avvenuto rispetto delle norme previste  dall'ordinamento  e  dal
regolamento di contabilita' dell'ente e  nella  corrispondenza  delle
risultanze del rendiconto con quelle della contabilita' dell'ente. 
  Gli agenti contabili devono tenere un  registro  giornaliero  delle
riscossioni e versare all'Amministrazioni per la  quale  operano  gli
introiti riscossi secondo  la  cadenza  fissata  dal  regolamento  di
contabilita'. 
  Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' di esercizio
del riscontro contabile e le modalita' di  riscossione  e  successivo
versamento in tesoreria delle entrate  a  mezzo  degli  agenti  della
riscossione. 
  5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa 
  5.1. Ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa  deve
trovare,  fin  dall'avvio,  la  relativa  attestazione  di  copertura
finanziaria   ed   essere   prenotato   nelle   scritture   contabili
dell'esercizio individuato nel  provvedimento  che  ha  originato  il
procedimento di spesa. 
  Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni a  cui  non  hanno  fatto
seguito  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  e  scadute  sono
cancellate quali economie di bilancio. 
  L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di  spesa  con
la  quale  viene  registrata  nelle  scritture  contabili  la   spesa
conseguente ad una obbligazione  giuridicamente  perfezionata  avendo
determinato la somma da pagare  e  il  soggetto  creditore  e  avendo
indicata  la  ragione  del  debito  e  costituito  il  vincolo  sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita'  finanziaria
accertata  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarita'  contabile
attestante la copertura finanziaria. 
  Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
    - la ragione del debito; 
    - l'indicazione della somma da pagare; 
    - il soggetto creditore; 
    - la scadenza dell'obbligazione; 
    - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento  di
bilancio. 
  L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che verifica  ed
attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria  e  con  il
quale si da' atto, altresi', degli effetti di spesa  in  relazione  a
ciascun esercizio finanziario contemplato dal  bilancio  pluriennale.
Pur se il provvedimento di impegno  deve  annotare  l'intero  importo
della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue  a  valere
sulla competenza annuale e pluriennale avviene  nel  momento  in  cui
l'impegno  e'  giuridicamente  perfezionato,  con  imputazione   agli
esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive  risultano
esigibili. Non possono essere riferite ad  un  determinato  esercizio
finanziario le spese per le quali non sia  venuta  a  scadere,  nello
stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. 
  Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese  correnti
per esercizi non considerati nel bilancio pluriennale  a  meno  delle
spese  derivanti  da  contratti  di  somministrazione,  delle   spese
correnti  correlate  a  finanziamenti  comunitari  e  delle  rate  di
ammortamento.  I  provvedimenti  di  spesa  concernenti  obbligazioni
assunte sulle spese correnti esigibili negli  esercizi  successivi  a
quello in corso  di  gestione  sono  trasmessi,  per  conoscenza,  al
Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle Regioni,  Province  e
Comuni trasmettono tali  provvedimenti  all'ente  vigilante),  sempre
escluse le spese derivanti da contratti di somministrazioni e le rate
di ammortamento. 
  5.2 Pertanto, per la  spesa  corrente,  l'imputazione  dell'impegno
avviene: 
    a) per la spesa di personale: 
      - nell'esercizio  di  riferimento,  automaticamente  all'inizio
dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai cd.  "tabellari",
anche  se  comandato,  avvalso  o  comunque   utilizzato   da   altra
amministrazione   pubblica,   ancorche'   direttamente   pagato    da
quest'ultima. In questi casi sara' rilevato in  entrata  il  relativo
rimborso nelle entrate del bilancio; 
      - nell'esercizio in cui e' firmato il contratto collettivo  per
le obbligazioni  derivanti  da  rinnovi  contrattuali  del  personale
dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico  dell'ente  e
quelli  derivanti  dagli  eventuali  effetti  retroattivi  del  nuovo
contratto. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente
accantoni annualmente le necessarie  risorse  concernenti  gli  oneri
attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali
non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di
mancata  sottoscrizione  del  contratto  le  somme   non   utilizzate
concorrono alla  determinazione  del  risultato  di  amministrazione.
Negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale si  procede  alla
prenotazione  delle  spese  per  l'intero  importo  delle  spese   di
personale risultante dai cd. "tabellari", anche se comandato, avvalso
o comunque utilizzato da altra  amministrazione  pubblica,  ancorche'
direttamente pagato da quest'ultima; 
    b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi: 
      - nell'esercizio in  cui  risulta  adempiuta  completamente  la
prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente; 
      - negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale,  per  la
quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti
di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale; 
    c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti: 
      - nell'esercizio  finanziario  in  cui  viene  adottato  l'atto
amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto
amministrativo preveda espressamente  le  modalita'  temporali  e  le
scadenze in cui il trasferimento e' erogato,  l'impegno  e'  imputato
negli   esercizi   in   cui   l'obbligazione   viene   a    scadenza.
L'amministrazione  pubblica  ricevente  rilevera'  l'accertamento  di
entrata  riferito  al  trasferimento  corrente  e  ad  esso   saranno
correlate   le   obbligazioni   giuridiche   passive   che    scadono
nell'esercizio  di  riferimento  correlate  al  trasferimento  o   la
creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri  esercizi  (nel
caso di  progetti  specifici  finanziati  da  trasferimenti  correnti
finalizzati); 
      - nel caso  di  contributi  in  conto  interessi  o  contributi
correnti di carattere pluriennale ricorrente  l'imputazione  avverra'
negli esercizi finanziari considerati nel bilancio pluriennale in cui
le obbligazioni giuridiche passive vanno a scadere. 
  Le  modalita'  di  contabilizzazione  dei  trasferimenti  in  conto
capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. 
    d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi  (es.  locazione)
l'imputazione della spesa corrente relativa si realizza per  l'intero
onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli  esercizi
in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere. 
    e) nelle contabilita' fiscalmente rilevanti dell'ente,  le  spese
sono contabilizzate al lordo di IVA e per  la  contabilizzazione  IVA
diventa rilevante: la contabilita' separata extracontabile,  regolata
secondo le norme fiscali e la contabilita'  finanziaria  che  rileva,
tra gli accertamento,  l'eventuale  credito  IVA  o,  negli  impegni,
l'eventuale   debito   IVA.   Il   relativo   impegno   e'   imputato
nell'esercizio in cui e'  effettuata  la  dichiarazione  IVA,  mentre
l'accertamento   del   credito   IVA   e'   registrato    imputandolo
nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta  di  rimborso.  Il
credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito  non  puo'
essere destinato alla compensazione di tributi o  alla  copertura  di
spese correnti. L'ente fornisce informazioni riguardanti la  gestione
IVA nella nota integrativa al consuntivo. 
    f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al
bilancio dell'esercizio in  cui  viene  a  scadenza  la  obbligazione
giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da
operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi
del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento. 
  5.3 Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi  in  cui
scadono le singole obbligazioni passive  derivanti  dal  contratto  o
della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. 
  La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano
impegni di spesa imputati a piu' esercizi deve essere  predisposta  -
fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con  riferimento
all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base  di
un  obbligazione  giuridica  perfezionata   o   di   una   legge   di
autorizzazione all'indebitamento. 
  Non tutte le entrate  gia'  accertate  e  imputate  negli  esercizi
successivi a quello di gestione possono costituire  idonea  copertura
alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. 
  Costituiscono  idonea  copertura   finanziaria   delle   spese   di
investimento impegnate negli esercizi successivi le risorse accertate
nell'esercizio in corso di gestione, l'avanzo di amministrazione o le
entrate gia' accertate imputate  negli  esercizi  successivi  la  cui
esigibilita' e' perfezionabile mediante  manifestazione  di  volonta'
pienamente   discrezionale   dell'ente   o    di    altra    pubblica
amministrazione. 
  In particolare,  possono  costituire  copertura  finanziaria  delle
spese di investimento imputate agli esercizi successivi a  quello  in
corso di gestione le entrate gia' accertate: 
      - imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti
destinate per legge agli investimenti, entrate  derivanti  da  avanzi
della   situazione   corrente   di   bilancio,   entrate    derivanti
dall'alienazione di  beni  e  diritti  patrimoniali,  riscossione  di
crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni); 
      - derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche
anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione, 
      - derivanti dai mutui tradizionali, i cui  contratti  prevedono
l'erogazione  delle  risorse  in  un'unica  soluzione,  prima   della
realizzazione dell'investimento, dando  luogo  ad  accantonamenti  al
fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4; 
      -  derivanti  da  forme  di  finanziamento  flessibile  i   cui
contratti consentono l'acquisizione di risorse  in  misura  correlata
alle necessita' dell'investimento (da  preferire  rispetto  al  mutuo
tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari); 
      - derivanti da altre entrate accertate  tra  le  accensioni  di
prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilita'  del
finanziamento  secondo  i  tempi  di  realizzazione  delle  spese  di
investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione
periodica); 
      -  l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  accertato,   a
seguito  dell'approvazione  del   conto   consuntivo   dell'esercizio
precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorita': 
    a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio; 
    b) al riequilibrio della gestione corrente; 
    c) per accantonamenti per passivita' potenziali (ad es. al  fondo
svalutazione crediti); 
    d) al finanziamento  di  spese  di  investimento  e/o  estinzione
anticipata di prestiti. 
  Non costituiscono idonee forme di copertura degli  investimenti  le
altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello  in
corso di esercizio, quali i permessi da costruire. 
  L'impegno delle spese di investimento  effettuato  sulla  base  del
crono programma puo' comportare nel  caso  di  variazioni  del  crono
programma, determinate dall'avanzamento dei lavori con  un  andamento
differente rispetto a quello previsto, la necessita' di  procedere  a
variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti. 
  In ogni caso, al momento  del  controllo  e  della  verifica  degli
equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di
assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato  la  verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai  fini  dell'adozione
delle necessarie variazioni. 
  Per   ulteriori   informazioni   riguardanti   le   modalita'    di
contabilizzazione delle spese di investimento  nel  bilancio  annuale
pluriennale vincolato, si rinvia agli esempi n. 1 e 2  dell'appendice
tecnica. 
  5.4  Il  fondo  pluriennale  vincolato  e'  un  saldo  finanziario,
costituito da risorse gia' accertate destinate  al  finanziamento  di
obbligazioni  passive  dell'ente  gia'  impegnate,  ma  esigibili  in
esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. 
  Trattasi di un saldo finanziario che  garantisce  la  copertura  di
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che  nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza  finanziaria
di cui all'allegato 1,  e  rendere  evidente  la  distanza  temporale
intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo
impiego di tali risorse. 
  Il fondo riguarda prevalentemente le spese  in  conto  capitale  ma
puo' essere destinato a garantire la copertura di spese correnti,  ad
esempio per  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate  derivanti  da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti  a
quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. 
  L'ammontare complessivo del Fondo e'  pari  alla  sommatoria  delle
singole  cosi'  dette  economie  registrate  nei  capitoli  di  spesa
intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati  alla  realizzazione
di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio  cui
si riferiscono le spese. Sui capitoli di spesa intestati  ai  singoli
fondi pluriennali vincolati non  e'  possibile  assumere  impegni  ed
effettuare pagamenti. 
  Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito
dell'accertamento delle entrate che lo finanziano,  ed  e'  possibile
procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio  in  corso
(la cui copertura e' costituita dalle entrate accertate nel  medesimo
esercizio finanziario), e all'impegno  delle  spese  esigibili  negli
esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata dal fondo). 
  A fine di costituire un accantonamento nel fondo pluriennale per la
realizzazione di una determinata spesa X realizzata, ad  esempio,  in
cinque esercizi e finanziata da  entrate  interamente  accertate  nel
primo esercizio, e' necessario stanziare nel bilancio  di  previsione
annuale, anche in sede di variazione di bilancio: 
  1) il capitolo riguardante le  entrate  da  mutuo  per  un  importo
complessivamente pari alla qutoa della spesa X, che  si  prevede  sia
esigibile in tale esercizio; 
  2) uno o piu' capitoli riguardanti la realizzazione della spesa  X,
per un importo complessivo pari a quello che si prevede di  impegnare
nel primo esercizio, in quanto esigibile in tale esercizio; 
  3)  il  capitolo  "Fondo  pluriennale  vincolato  alla  spesa  X  -
esercizio ...." (inserire l'esercizio in cui e'  accertata  l'entrata
che finanzia il fondo), per un importo pari alla  differenza  tra  lo
stanziamento di entrata di cui  al  punto  1)  ed  il  corrispondente
stanziamento di spesa di cui al punto 2); 
  inoltre, nel corrispondente  bilancio  pluriennale,  e'  necessario
appostare, contestualmente, in ciascuno degli esercizi  successivi  a
quello di riferimento del bilancio annuale: 
  4) tra le entrate per "Utilizzo  fondo  pluriennale  vincolato"  un
importo pari alle economie  risultanti  nel  bilancio  dell'esercizio
precedente nel capitolo "Fondo pluriennale vincolato alla spesa  X  -
esercizio ....."; 
  5) uno o piu' capitoli riguardanti la realizzazione della spesa  X,
per un importo complessivo pari a quello che si prevede di  impegnare
nell'esercizio, in quanto esigibile in tale esercizio; 
  6) il capitolo di spesa"Fondo pluriennale vincolato alla spesa X  -
esercizio  ...."  per  un  importo  pari  alla  differenza   tra   lo
stanziamento di entrata dell'esercizio di  cui  al  punto  4)  ed  il
corrispondente stanziamento di spesa di cui al punto 5). 
  Il  fondo   risulta   formalmente   costituito   solo   a   seguito
dell'accertamento delle entrate che lo finanziano e, solo  a  seguito
dell'accertamento delle entrate la spesa X puo' essere impegnata, con
imputazione all'esercizio di riferimento del bilancio annuale e  agli
esercizi successivi. 
  Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di utilizzo del
fondo pluriennale vincolato si rinvia all'esempio n. 2 dell'appendice
tecnica. 
  5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite: 
    - da anticipazioni di liquidita' nei confronti dei propri enti  e
organismi  strumentali  e  delle  proprie  societa'   controllate   o
partecipate (da estinguere entro l'anno e non rinnovabili); 
    - dalla  concessione  di  finanziamenti  nei  casi  espressamente
previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione). 
  Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in  conto
trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto,  che  sono
imputate contabilmente tra i trasferimenti. 
  Le concessioni  di  credito  sono  caratterizzate  dall'obbligo  di
rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve  essere
previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. Nel caso di
concessioni di liquidita' l'impegno  di  spesa  e  il  corrispondente
accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati
al medesimo esercizio. 
  Le  concessioni  di  finanziamento  sono  impegnate  nell'esercizio
finanziario  in  cui  viene   adottato   l'atto   amministrativo   di
concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto  amministrativo
preveda espressamente le modalita' temporali e le scadenze in cui  il
finanziamento e' erogato, l'impegno e' imputato negli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente
rilevera' l'accertamento di entrata riferito al prestito  e  ad  esso
saranno correlate le  obbligazioni  giuridiche  passive  che  scadono
nell'esercizio  di  riferimento  correlate  al  finanziamento,  o  la
creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri  esercizi  (nel
caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati). 
  L'ente  erogatore  del  finanziamento  accerta   le   entrate   per
riscossione di crediti imputandoli ai rispettivi esercizi sulla  base
della scadenza  dell'obbligazione  giuridica  attiva  risultante  dal
piano finanziario. 
  Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di  inesigibilita'
definitiva  del  credito   derivante   dal   finanziamento   concesso
dall'ente,  tale  finanziamento  e'  considerato   un   trasferimento
definitivo  a  fondo  perduto  per  cancellazione  di  crediti  e  si
contabilizza tra i trasferimenti  in  conto  capitale  a  favore  del
soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato e'  commutato  in
quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le
riscossioni di crediti. Analogamente, nel caso in cui un ente  assuma
il debito per conto di un'altra amministrazione (art.  1,  comma  76,
legge  n.  311/2004)  o  subentri  al  debitore  originario  di   una
passivita' finanziaria gia' in essere, facendosi carico del  rimborso
per  capitale  e  interessi,  l'operazione  e'  considerata  come  un
trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del
debitore originario e il relativo mandato e' commutato  in  quietanza
di  entrata  nel  proprio  bilancio,  imputando  l'entrata   tra   le
accensioni di prestiti, 
  L'ente beneficiario di una cancellazione o  di  una  assunzione  di
proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i  casi
un trasferimento in conto capitale in entrata  e  contestualmente  il
rimborso del prestito oggetto dell'operazione. 
  Il trattamento delle garanzie fornite  dall'ente  sulle  passivita'
emesse da terzi e' il seguente: al momento  della  concessione  della
garanzia   la   contabilita'   finanziaria   non   effettua    alcuna
contabilizzazione. In  caso  di  escussione  della  garanzia,  l'ente
garante registra  una  concessione  di  crediti  a  favore  dell'ente
beneficiario. La  restituzione  del  credito  e'  registrata  tra  le
riscossioni di crediti. Nel caso in cui si  accerti  l'inesigibilita'
definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si  applicano
i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione
dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di  un
mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di
entrata tra le riscossioni di crediti. 
  L'ente beneficiario  di  una  escussione  di  garanzia  su  proprio
debito, simmetricamente, registra il rimborso del prestito originario
e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante. 
  6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese 
  6.1 La  liquidazione  e'  una  registrazione  contabile  effettuata
quando l'obbligazione diviene  effettivamente  esigibile,  a  seguito
della verifica della  completezza  della  documentazione  prodotta  e
della idoneita' della stessa a comprovare il diritto di  credito  del
creditore, corrispondente ad una spesa che  e'  stata  legittimamente
posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. 
  In particolare, deve essere verificato che: 
    a) i documenti  di  spesa  prodotti  sono  conformi  alla  legge,
comprese quelle di  natura  fiscale,  formalmente  e  sostanzialmente
corretti; 
    b) le prestazioni eseguite o le forniture  di  cui  si  e'  preso
carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
e alle altre condizioni pattuite; 
    c) l'obbligazione e' esigibile, in quanto non sospesa da  termine
o condizione. La liquidazione  consente  la  puntuale  determinazione
della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e  deve
essere   effettuata   tempestivamente,   al   fine    di    attestare
l'esigibilita' del credito nell'esercizio in cui e' effettuata.  Alla
fine  dell'esercizio  gli  impegni  contabili  non  liquidati  o  non
liquidabili nell'esercizio in corso  di  gestione  sono  annullati  e
re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile. 
  6.2  L'ordinazione  consiste  nella   disposizione   impartita   al
tesoriere  dell'ente  di  provvedere  al  pagamento  ad  un  soggetto
specificato. 
  L'atto che contiene l'ordinazione e' detto mandato di  pagamento  o
ordine di pagamento e deve contenere tutti gli  elementi  informativi
previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative
e regolamentari. 
  In particolare il mandato di  pagamento  deve  riportare  i  codici
identificativi previsti per la transazione elementare. 
  Si auspica l'adozione dell'ordinativo informatico secondo le  linee
guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA). 
  E' possibile emettere  mandati  di  pagamento  plurimi  su  diversi
stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilita',  a  norma
di legge. 
  La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata
in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalita'  ed
efficienza gestionale. 
  6.3 Con il pagamento, che e' la fase  finale  del  procedimento  di
erogazione  della  spesa,  il  tesoriere  dell'ente  da'   esecuzione
all'ordine contenuto  nel  mandato  di  pagamento  con  le  modalita'
indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme  regolamentari
e della convenzione di tesoreria. 
  Il pagamento e' imputato  contabilmente  all'esercizio  in  cui  il
tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la  comunicazione  del
tesoriere e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. 
  I  titoli  di  pagamento  che  regolarizzano  incassi  e  pagamenti
effettuati dal  cassiere/tesoriere  nell'esercizio  precedente,  sono
imputati contabilmente  alla  competenza  finanziaria  dell'esercizio
precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo. 
  Nel rispetto dell'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  e'  vietata  la   temporanea
contabilizzazione dei pagamenti tra le partite  di  giro/servizi  per
conto terzi. 
  Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal
tesoriere in assegni postali localizzati o altri  mezzi  equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere  possibile
al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione  dei  mandati  emessi
dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere. 
  Nei casi espressamente previsti dalla legge  e'  possibile  che  il
tesoriere  provveda  direttamente  al  pagamento   di   somme   prima
dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni  caso,  l'ente
emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni  dal
pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 
  Le attivita' gestionali e contabili sono  improntate  al  principio
dell'efficienza e della celerita' del procedimento  di  spesa  tenuto
conto anche  della  normativa  in  tema  di  interessi  moratori  per
ritardati pagamenti. 
  6.4 Il servizio di economato di ciascuna  Amministrazione  pubblica
e'  istituito  dal  regolamento  di  contabilita'  che   ne   prevede
l'articolazione  e  le  modalita'  di  gestione  in  relazione   alla
struttura  organizzativa  dell'amministrazione,  alle   tipologie   e
all'entita'   delle   spese   effettuabili,   nonche'    all'esigenza
imprescindibile di funzionalita' ed efficienza. 
  I fondi anticipati all'economo  per  l'espletamento  delle  proprie
attivita' devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro  la
fine   dell'esercizio   al   fine   di   consentire    la    corretta
contabilizzazione delle spese effettuate. 
  L'economo, cosi' come gli altri  agenti  contabili,  sono  soggetti
alla giurisdizione della Corte  dei  conti  secondo  le  norme  e  le
procedure previste dalle leggi vigenti. 
  7. I servizi per conto terzi e partite di giro 
  I servizi per conto di terzi comprendono le  transazioni  poste  in
essere  per  conto  di  altri  soggetti  in  assenza   di   qualsiasi
discrezionalita' e autonomia decisionale da  parte  dell'ente,  quali
quelle  effettuate  come  sostituto  di  imposta.   Non   comportando
discrezionalita' e autonomia decisionale le operazioni per  conto  di
terzi non hanno natura autorizzatoria. 
  In deroga alla  definizione  di  "Servizi  per  conto  terzi"  sono
classificate  tra  tali  operazioni  le  transazioni  riguardanti:  i
depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi  presso  l'ente,
la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria  statale
alle  regioni  per  il  finanziamento  della  sanita'  e  i  relativi
rimborsi. 
  Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto  di  terzi"
l'autonomia  decisionale  sussiste  quando   l'ente   concorre   alla
definizione di almeno uno dei seguenti  elementi  della  transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa 
  Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi: 
  - le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo  come  mero
esecutore della spesa, nei casi  in  cui  l'ente  riceva  risorse  da
trasferire a soggetti gia' individuati, sulla  base  di  tempi  e  di
importi predefiniti; 
  - la gestione della contabilita' svolta per conto di un altro  ente
(anche non avente personalita' giuridica) che ha un proprio  bilancio
di previsione e di consuntivo. 
  Invece, non hanno natura di "Servizi per  conto  di  terzi"  e,  di
conseguenza, devono essere  contabilizzate  negli  altri  titoli  del
bilancio: 
    - le spese sostenute per conto di un altro  ente  che  comportano
autonomia decisionale  e  discrezionalita',  anche  se  destinate  ad
essere interamente rimborsate, quali le  spese  elettorali  sostenute
dai  comuni  per  altre  amministrazioni  pubbliche,  le   spese   di
giustizia, ecc. 
    - le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche  non
avente   personalita'   giuridica,    comprese    le    articolazioni
organizzative dell'ente stesso) che non ha un  proprio  bilancio  nel
quale contabilizzare le medesime operazioni; 
    - i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere  spesi
coinvolgendo altri enti, nei casi in cui  non  risultino  predefiniti
tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; 
    - le operazioni in attesa di imputazione definitiva al  bilancio.
Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali,  in
bilancio, non e' prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia
a quanto previsto al punto 3.4; 
 
  APPENDICE TECNICA 
 
  Esempio n.1 di registrazione di spese  di  investimento  finanziate
con forme di finanziamento flessibili: 
  In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola
del costo complessivo di 400 e di finanziarla  con  un  finanziamento
flessibile. 
  Al riguardo prevede che: 
    a) la costruzione della scuola richiedera' tre  anni  di  lavori,
successivi a  quello  t,  di  riferimento  del  bilancio  annuale  di
esercizio in corso di elaborazione; 
    b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione della spesa e  alla
definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; 
    c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei  tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. 
  Nel bilancio di previsione annuale dell'anno t l'ente stanzia: 
    - 100 tra le accensioni di prestiti,  nel  capitolo  relativo  al
"Mutuo flessibile"; 
    - 100 in uno o piu' capitoli riguardanti la  realizzazione  della
scuola appostati nel "Programma scuola"; 
  Nell'esercizio  t  del  bilancio  pluriennale,  l'ente  effettua  i
medesimi stanziamenti del bilancio annuale t. Nell'esercizio t +1 del
bilancio pluriennale, l'ente stanzia: 
    - 100 tra le accensioni di prestiti,  nel  capitolo  relativo  al
"Mutuo flessibile";"; 
    - 100 in uno o piu' capitoli riguardanti la  realizzazione  della
scuola appostati nel "Programma scuola"; 
  Nell'esercizio t +2 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia: 
    - 100 tra le accensioni di prestiti,  nel  capitolo  relativo  al
"Mutuo flessibile";"; 
    - 100 in uno o piu' capitoli riguardanti la  realizzazione  della
scuola appostati nel "Programma scuola". 
  Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente: 
    1) a seguito della  firma  del  contratto  di  finanziamento  che
prevede l'erogazione di  100  nell'anno  t  e  di  ulteriori  300  in
considerazione degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione
della scuola, accerta l'entrata  di  100  nell'apposito  capitolo  di
entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1,  t+2,
t+3; 
    2) impegna le spese di progettazione e per la gestione della gara
di 100, negli appositi capitoli di spesa dell'esercizio t; 
    3) impegna 100 in  ciascuno  degli  esercizi  t+1,  t+2,  t+3,  a
seguito dell'approvazione della gara di appalto della  scuola,  sulla
base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione
della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si  procede
all'impegno di una spesa  inferiore  rispetto  agli  stanziamenti  di
bilancio  e,   contestualmente,   chiede   formalmente   all'Istituto
finanziatore una riduzione del finanziamento. 
  Con particolare riferimento agli enti locali si segnala che,  anche
nel caso di finanziamenti  flessibili,  il  limite  all'indebitamento
previsto  dall'articolo  204  del  TUEL   e'   riferito   all'importo
complessivo  del  finanziamento  necessario  per   la   realizzazione
dell'investimento, risultante dal contratto di  finanziamento,  anche
se la relativa entrata e' accertata in piu' esercizi. 
  Nel  corso  della  gestione  dell'esercizio   t+1   e   successivi,
l'avanzamento dei  lavori  potrebbe  avere  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto nel crono programma. 
  In  tali  casi  e'  necessario  aggiornare  il   crono   programma,
effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti i capitoli
di entrata riguardanti il finanziamento flessibile ed a i capitoli di
spesa riguardanti la  realizzazione  della  scuola  e  provvedere  al
riaccertamento degli impegni assunti in  misura  differente  rispetto
alle indicazioni del cronoprogramma. 
  Ipotizzando che l'andamento dei lavori risulti piu' rapido rispetto
a quello programmato: 
  - la ditta appaltatrice  dei  lavori  emette,  nell'esercizio  t+1,
fatture per 120; 
  - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno  t+1
sono pari a 120, dell'anno t+2 a 90 e dell'anno t+3 a 90, sempre  per
un totale di 300; 
  l'ente deve effettuare le seguenti le variazioni amministrative e i
seguenti riaccertamenti nel corso dell'anno t+1: 
    1) nel bilancio di  previsione  annuale  t+1  e'  effettuata  una
variazione di bilancio di +20 nei capitoli di  spesa  riguardanti  la
realizzazione  della  scuola  e  di  +20  nel  capitolo  di   entrata
riguardante il finanziamento flessibile. A seguito  della  variazione
di bilancio si procede all'accertamento di ulteriori entrate e  spese
per un importo pari a 20. 
    2)  nel  primo  esercizio  del  bilancio  pluriennale,   relativo
all'anno t+1, e' effettuata la medesima variazione di bilancio di cui
al punto 1), 
    3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione  pluriennale,
relativo dell'anno t+2, e' effettuata una variazione del capitolo  di
entrata concernente  il  finanziamento  flessibile  di  -  10  e  una
variazione di -10 nei capitoli di spesa riguardanti la  realizzazione
della scuola. A seguito della variazione di bilancio  si  procede  ad
una  riduzione  sia  dell'accertamento  del   capitolo   di   entrata
riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti
la realizzazione della scuola, per un importo di 10; 
    4) nel terzo esercizio del bilancio  di  previsione  pluriennale,
relativo dell'anno  t+3,  e'  effettuata  una  riduzione  di  10  del
capitolo di entrata riguardante il finanziamento  flessibile  ed  una
riduzione di spesa  di  10  nei  capitoli  di  spesa  riguardanti  la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad  una  riduzione  sia  dell'accertamento  del  capitolo  di
entrata riguardante il  finanziamento  flessibile,  sia  dell'impegno
riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10. 
  Nel caso, invece, in cui l'andamento dei lavori risulti piu'  lento
rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento  sempre
allo stesso esempio: 
  - la ditta appaltatrice, nell'esercizio t+1, emette fatture per 80, 
  -il crono programma aggiornato prevede che le spese  dell'anno  t+1
sono pari a 80, dell'anno t+2 a 80 e dell'anno t+3  a  80,  e  che  i
lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre per un  totale
di 300; 
  nell'anno t+1 l'ente deve  effettuare  le  seguenti  le  variazioni
amministrative di bilancio e procedere al conseguente  riaccertamento
degli impegni gia' assunti: 
    1) nel bilancio di  previsione  annuale  t+1  e'  effettuata  una
variazione  di  -20  nel   capitolo   di   entrata   riguardante   il
finanziamento flessibile, e di -20 nei capitoli di spesa  riguardanti
la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio
si procede ad una riduzione di 20 sia dell'accertamento del  capitolo
di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia  dell'impegno
riguardanti la realizzazione della scuola,; 
    2)  nel  primo  esercizio  del  bilancio  pluriennale,   relativo
all'anno t+1, e' effettuata la medesima variazione di bilancio di cui
al punto 1), 
    3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione  pluriennale,
relativo dell'anno t+2, e' effettuata una variazione del capitolo  di
entrata concernente  il  finanziamento  flessibile  di  -  20  e  una
variazione di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la  realizzazione
della scuola. A seguito della variazione di bilancio  si  procede  ad
una  riduzione  sia  dell'accertamento  del   capitolo   di   entrata
riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti
la realizzazione della scuola, per un importo di 20; 
    4) nel terzo esercizio del bilancio  di  previsione  pluriennale,
relativo dell'anno  t+3,  e'  effettuata  una  riduzione  di  20  del
capitolo di entrata riguardante il finanziamento  flessibile  ed  una
riduzione di spesa  di  20  nei  capitoli  di  spesa  riguardanti  la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad  una  riduzione  sia  dell'accertamento  del  capitolo  di
entrata riguardante il  finanziamento  flessibile,  sia  dell'impegno
riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10; 
    5) si procede ad un accertamento di 60 di entrate  derivanti  dal
finanziamento flessibile e all'impegno di 60 nei  capitoli  di  spesa
riguardanti  la  realizzazione  della   scuola,   entrambi   imputati
all'esercizio t+4 (esercizio non considerato dal bilancio pluriennale
in corso di gestione). 
  Esempio n. 2 di costituzione  ed  utilizzo  del  fondo  pluriennale
vincolato: 
  In sede di programmazione dell'attivita'  riguardante  l'anno  t  e
successivi  l'ente  decide  di  realizzare  una  scuola   del   costo
complessivo di 400 e di finanziarla con  un  mutuo  tradizionale  che
comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti. 
  Al riguardo si prevede che: 
    d) la costruzione della scuola richiedera' tre  anni  di  lavori,
successivi a  quello  t,  di  riferimento  del  bilancio  annuale  di
esercizio in corso di elaborazione; 
    e) l'anno t sara' dedicato alla progettazione della spesa e  alla
definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; 
    f) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei  tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. 
  Nel bilancio di previsione annuale l'ente stanzia: 
    - 400 tra le accensioni di prestiti, nel capitolo "Mutui"; 
    - 100 in uno o piu' capitoli riguardanti la  realizzazione  della
scuola appostati nel "Programma scuola"; 
    - 300 nel capitolo di spesa "Fondo pluriennale vincolato  per  la
scuola - esercizio t"; 
  Nell'esercizio  t  del  bilancio  pluriennale,  l'ente  effettua  i
medesimi stanziamenti del bilancio annuale t. 
  Nell'esercizio t +1 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia: 
    - 300 tra le entrate per "Utilizzo Fondo pluriennale vincolato"; 
    - 100 in uno o piu' capitoli riguardanti la  realizzazione  della
scuola appostati nel "Programma scuola"; 
    - 200 nel capitolo di spesa "Fondo pluriennale vincolato  per  la
scuola - esercizio t"; 
  Nell'esercizio t +2 del bilancio pluriennale, l'ente stanzia: 
    - 200 tra le entrate per "Utilizzo Fondo pluriennale vincolato"; 
    - 100 in uno o piu' capitoli riguardanti la  realizzazione  della
scuola appostati nel "Programma scuola"; 
    - 100 nel capitolo "Fondo pluriennale vincolato per la  scuola  -
esercizio t". 
  Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente: 
    1) accerta l'entrata di 400 nell'apposito capitolo di entrata,  a
seguito della firma del contratto di mutuo  che  prevede,  nel  corso
dell'esercizio,  l'erogazione  del  finanziamento  di  400   per   la
realizzazione della scuola,; 
    2) impegna le spese di progettazione e per la gestione della gara
di 100, negli appositi capitoli di spesa; 
    3) impegna 100 in  ciascuno  degli  esercizi  t+1,  t+2,  t+3,  a
seguito dell'approvazione della gara di appalto della  scuola,  sulla
base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione
della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si  procede
all'impegno di una spesa  inferiore  rispetto  agli  stanziamenti  di
bilancio  e,   contestualmente,   chiede   formalmente   all'Istituto
finanziatore una riduzione del finanziamento. 
  Nel  corso  della  gestione  dell'esercizio   t+1   e   successivi,
l'avanzamento dei  lavori  potrebbe  avere  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto nel crono programma. 
  In  tali  casi  e'  necessario  aggiornare  il   crono   programma,
effettuare le correlate variazioni amministrative tra i  capitoli  di
spesa  riguardanti  la  realizzazione  della  scuola  e   il   "Fondo
pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t"  nel  bilancio  di
previsione annuale e pluriennale e provvedere al riaccertamento degli
impegni assunti in misura differente rispetto  alle  indicazioni  del
cronoprogramma. 
  Ipotizzando che l'andamento dei lavori risulti piu' rapido rispetto
a quello programmato: 
  - la ditta appaltatrice  dei  lavori  emette,  nell'esercizio  t+1,
fatture per 120; 
  - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno  t+1
sono pari a 120, dell'anno t+2 a 90 e dell'anno t+3 a 90, sempre  per
un totale di 300; 
  nell'anno t+1 l'ente deve  effettuare  le  seguenti  le  variazioni
amministrative: 
    1) nel bilancio di  previsione  annuale  t+1  e'  effettuata  una
variazione amministrativa di bilancio pari  a  +20  nei  capitoli  di
spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di -20  nel  "Fondo
pluriennale vincolato per la scuola - esercizio t",  il  cui  importo
passa da 200 a  180.  A  seguito  della  variazione  di  bilancio  e'
possibile procedere ad un impegno di 20 capitoli di spesa riguardanti
la realizzazione della scuola; 
    2)  nel  primo  esercizio  del  bilancio  pluriennale,   relativo
all'anno t+1, e' effettuata la medesima variazione di bilancio di cui
al punto 1), 
    3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione  pluriennale,
relativo dell'anno t+2, e' effettuata una variazione tra  le  entrate
per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato di - 20, una variazione  di
spesa di -10 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della
scuola e una variazione di spesa di -10  nel  capitolo  nel  capitolo
"Fondo pluriennale vincolato per la scuola -  esercizio  t",  il  cui
importo passa da 100 a 90. A seguito della variazione di bilancio  si
procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli  di  spesa
riguardanti la realizzazione della scuola di 10; 
    4) nel terzo esercizio del bilancio  di  previsione  pluriennale,
relativo dell'anno t+3, e' effettuata una variazione tra  le  entrate
per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" di - 10, ed una variazione
di spesa di -10 nei capitoli di spesa  riguardanti  la  realizzazione
della scuola. A seguito della variazione di bilancio  si  procede  ad
una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli di spesa  riguardanti
la realizzazione della scuola di 10. 
  Nel caso, invece, in cui l'andamento dei lavori risulti piu'  lento
rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento  sempre
allo stesso esempio: 
  - la ditta appaltatrice, nell'esercizio t+1, emette fatture per 80; 
  - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno  t+1
sono pari a 80, dell'anno t+2 a 80 e dell'anno t+3  a  80,  e  che  i
lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre per un  totale
di 300; 
  nell'anno t+1 l'ente deve  effettuare  le  seguenti  le  variazioni
amministrative di bilancio e procedere al conseguente  riaccertamento
degli impegni gia' assunti: 
    1) nel bilancio di  previsione  annuale  t+1  e'  effettuata  una
variazione di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la  realizzazione
della scuola e di -20 nel "Fondo pluriennale vincolato per la  scuola
- esercizio t", il cui importo passa da 200 a 220.  A  seguito  della
variazione di bilancio  si  procede  ad  una  riduzione  dell'impegno
assunto sui capitoli di  spesa  riguardanti  la  realizzazione  della
scuola di 20; 
    2)  nel  primo  esercizio  del  bilancio  pluriennale,   relativo
all'anno t+1, e' effettuata la medesima variazione di bilancio di cui
al punto 1), 
    3) nel secondo esercizio del bilancio di previsione  pluriennale,
relativo dell'anno t+2, e' effettuata una variazione tra  le  entrate
per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" di + 20, una variazione di
spesa di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della
scuola e una variazione di spesa di +40  nel  capitolo  nel  capitolo
"Fondo pluriennale vincolato per la scuola -  esercizio  t",  il  cui
importo passa da 100 a 140. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione dell'impegno assunto sui capitoli  di  spesa
riguardanti la realizzazione della scuola di 20; 
    4) nel terzo esercizio del bilancio  di  previsione  pluriennale,
relativo dell'anno t+3, e' effettuata una variazione tra  le  entrate
per "Utilizzo fondo pluriennale vincolato" di + 40, una variazione di
spesa di -20 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della
scuola e una variazione di spesa di +60 attraverso l'istituzione,  in
quell'esercizio, del "Fondo pluriennale vincolato  per  la  scuola  -
esercizio t", per un importo pari a 60. A seguito della variazione di
bilancio  si  procede  ad  una  riduzione  dell'impegno  assunto  sui
capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola di 20. 
    5) si procede all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti
la realizzazione della scuola, entrambi  imputati  all'esercizio  t+4
(esercizio non considerato  dal  bilancio  pluriennale  in  corso  di
gestione).