(Allegato B-art. 2)
                             Articolo 2 
(Lista  degli  eventi  e  condizioni  di  esercizio  dei  diritti  di
                            trasmissione) 
 
1. L'Autorita' stabilisce la seguente lista di eventi considerati  di
particolare rilevanza per la societa', che  le  emittenti  televisive
soggette alla  giurisdizione  italiana  non  possono  trasmettere  in
esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno
l'80% della popolazione italiana la possibilita' di  seguirli  su  un
palinsesto gratuito senza costi supplementari: 
   a) le Olimpiadi estive ed invernali; 
   b) la finale e tutte  le  partite  della  nazionale  italiana  nel
campionato del mondo di calcio; 
   c) la finale e tutte  le  partite  della  nazionale  italiana  nel
campionato europeo di calcio; 
   d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa  e
fuori casa, in competizioni ufficiali; 
   e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa
League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; 
   f) il Giro d'Italia; 
   g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1; 
   h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP; 
   i)  le  finali  e  le  semifinali  dei  campionati   mondiali   di
pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali  partecipi  la
squadra nazionale italiana; 
   l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi
la squadra nazionale italiana; 
   m) la finale e le semifinali della Coppa Davis  e  della  Fed  Cup
alle  quali  partecipi  la  squadra  nazionale   italiana   e   degli
Internazionali d'Italia  di  tennis  alle  quali  partecipino  atleti
italiani; 
   n) il campionato mondiale di ciclismo su strada; 
   o) il Festival della musica italiana di Sanremo; 
   p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del  Teatro  La
Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del
Teatro San Carlo di Napoli; 
   q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. 
2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del  precedente  comma  1  sono
trasmessi in diretta integrale. Per  gli  altri  eventi  e'  facolta'
delle emittenti televisive decidere le modalita' di  trasmissione  in
chiaro, che  potranno  essere  di  diretta  integrale  o  parziale  o
differita totale o parziale. 
3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o piu'  degli  eventi  di
cui al comma 1 vengano acquisiti  da  un'emittente  non  qualificata,
questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio  sito  internet,
dandone  contestuale  comunicazione  all'Autorita',  la  proposta  di
cessione,  a  condizioni  di  mercato   eque,   ragionevoli   e   non
discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione  di  tale
evento alle condizioni previste al comma 1. 
4. Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o  non
la  formuli  a  condizioni  di  mercato  eque,  ragionevoli   e   non
discriminatorie, l'emittente titolare  dei  diritti  ha  facolta'  di
esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1. 
5. L'Autorita' si riserva di  emendare,  in  un  tempo  congruo,  con
propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni  di  cui
al comma 2.