Articolo 3 (Procedura relativa alle controversie) 1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1, rispetto alla definizione delle modalita' tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media e per Direttore il Direttore della Direzione servizi media.