(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    All'allegato II del decreto legislativo 28 aprile  2011,  n.  59,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al paragrafo "4. Disposizioni specifiche per le  categorie  C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1,  D1E",  il  punto  4.1.1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di  riposo
a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su  strada;
impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.
3821/85  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore   dei
trasporti su strada"; 
    2) dopo il punto 4.1.9 e' inserito il seguente paragrafo: 
    "4.1-bis. I candidati al conseguimento della patente di guida per
veicoli della categoria C1 o C1E, che  non  rientrano  nel  campo  di
applicazione del regolamento (CEE) n.  3821/85,  sono  esonerati  dal
provare la propria conoscenza delle  materie  elencate  ai  punti  da
4.1.1 a 4.1.3."; 
    3) al  paragrafo  "5.  Il  veicolo  e  le  sue  dotazioni",  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto 5.1 e' sostituito dai seguenti: 
    "5.1 Cambio del veicolo 
    5.1.1. Il candidato che intende  conseguire  l'abilitazione  alla
guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare  la  prova  di
capacita' e comportamento su di un veicolo dotato  di  tale  tipo  di
cambio. 
    Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel  quale
e' presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per
le categorie A, A2 e A1) che  deve  essere  azionato  dal  conducente
quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. 
    5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di  cui  al  punto
5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. 
    Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova  di
capacita'  e  comportamento  su  di  un  veicolo  dotato  di   cambio
automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente
rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente cosi'  rilasciata
abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 
    5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria
C, CE, D e DE 
    Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico
sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui  al
punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una  patente  di
guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno  una  delle
seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito
le manovre descritte al punto 8.4 durante la  prova  di  capacita'  e
comportamento."; 
    b) il punto 5.2 e' cosi' modificato: 
    b.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita'  e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.
Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri piu' severi o di
adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri  possono  applicare  ai
veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di  capacita'
e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la  cilindrata  minima
prescritta."; 
    b.2) i paragrafi: "Categoria A1", "Categoria A2" e "Categoria  A"
sono sostituiti dai seguenti: 
    "Categoria A1: 
    Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza  nominale
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
kW/kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. 
    Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la  cilindrata
del motore e' almeno di 120 cm3. 
    Se il motociclo e' a motore elettrico, il  rapporto  potenza/peso
del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. 
    Categoria A2: 
    Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20  kW
ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore
a 0,2 kW/kg 
    Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la  cilindrata
del motore e' almeno di 400 cm3. 
    Se il motociclo e' a motore elettrico, il  rapporto  potenza/peso
del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. 
    Categoria A: 
    Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg,  con
potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro puo' accettare  una
tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. 
    Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la  cilindrata
del motore e' almeno di 600 cm3. 
    Se il motociclo e' a motore elettrico, il  rapporto  potenza/peso
del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg."; 
    b.3) i paragrafi: "Categoria C" e "Categoria CE" sono  sostituiti
dai seguenti: 
    "Categoria C: 
    un veicolo di categoria C con massa limite  pari  o  superiore  a
12000 kg, lunghezza  pari  o  superiore  a  8  m,  larghezza  pari  o
superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocita'  di  almeno
80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la
selezione manuale  delle  marce  da  parte  del  conducente,  nonche'
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
di larghezza almeno pari a quelle  della  motrice;  il  veicolo  deve
essere  presentato  con  un  minimo  di  10000  kg  di  massa  totale
effettiva. 
    Categoria CE: 
    un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore
a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore  a
20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore  ai  14  m  e  la
larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere  capaci
di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e  devono  disporre  di
ABS, di un cambio che prevede la selezione  manuale  delle  marce  da
parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere  in
un cassone chiuso di altezza e di  larghezza  almeno  pari  a  quelle
della motrice; il veicolo deve essere presentato  con  un  minimo  di
15000 kg di massa totale effettiva."; 
    4) al paragrafo "8. Capacita' e comportamenti  oggetto  di  prova
per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il punto 8.1.4 e' sostituito dal seguente: 
    "8.1.4. Controllo del servofreno  e  del  servosterzo;  controllo
delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
finestrini, tergicristalli e dei livelli  (ad  esempio  olio  motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo  ed  impiego
della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di  controllo
di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si
applica  ai  candidati  alla  patente  di  guida  per  veicoli  della
categoria C1 o C1E che non ricadono nel  campo  di  applicazione  del
presente regolamento;"; 
    b) dopo il punto 8.3.9 e' inserito il seguente paragrafo: 
    "8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 
    8.4.1. Stile di guida in grado di garantire  la  sicurezza  e  di
ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante  le  fasi  di
accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se
necessario selezionando le marce manualmente."; 
    5) al paragrafo. "9.  Valutazione  della  prova  di  capacita'  e
comportamento" il punto 9.3.2 e' sostituito dal seguente: 
    "9.3.2. Guida attenta ai consumi  ed  all'ambiente,  controllando
opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1, D1E);".