Allegato B All'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al paragrafo "4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", il punto 4.1.1 e' sostituito dal seguente: "4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada"; 2) dopo il punto 4.1.9 e' inserito il seguente paragrafo: "4.1-bis. I candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3."; 3) al paragrafo "5. Il veicolo e le sue dotazioni", sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 5.1 e' sostituito dai seguenti: "5.1 Cambio del veicolo 5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale e' presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. 5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e comportamento."; b) il punto 5.2 e' cosi' modificato: b.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri piu' severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta."; b.2) i paragrafi: "Categoria A1", "Categoria A2" e "Categoria A" sono sostituiti dai seguenti: "Categoria A1: Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 120 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. Categoria A2: Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 400 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. Categoria A: Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg."; b.3) i paragrafi: "Categoria C" e "Categoria CE" sono sostituiti dai seguenti: "Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva. Categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva."; 4) al paragrafo "8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 8.1.4 e' sostituito dal seguente: "8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;"; b) dopo il punto 8.3.9 e' inserito il seguente paragrafo: "8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente."; 5) al paragrafo. "9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento" il punto 9.3.2 e' sostituito dal seguente: "9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);".