(Protocollo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                        Procedura d'inchiesta 
 
  1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo puo' dichiarare in ogni
momento di  riconoscere  la  competenza  del  Comitato  ai  fini  del
presente articolo. 
  2. Qualora il Comitato riceva  informazioni  attendibili  indicanti
violazioni gravi o sistematiche, da parte di  uno  Stato  Parte,  dei
diritti economici,  sociali  e  culturali  enunciati  nel  Patto,  il
Comitato invita quello Stato  Parte  a  cooperare  nell'esaminare  le
informazioni e a presentare le proprie  osservazioni  riguardanti  le
informazioni in questione. 
  3. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato
Parte interessato nonche' su ogni altra informazione  attendibile  di
cui disponga, il Comitato puo' incaricare uno o piu' dei suoi  membri
di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati  al
Comitato. Ove cio' sia giustificato e con  il  consenso  dello  Stato
Parte, l'inchiesta puo' includere una visita nel territorio di quello
Stato. 
  4.  L'inchiesta  mantiene   un   carattere   confidenziale   e   la
cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni  fase  della
procedura. 
  5. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il  Comitato  li
trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da
commenti e raccomandazioni. 
  6. Lo Stato Parte  interessato  presenta  le  sue  osservazioni  al
Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta
e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato. 
  7. Al termine della procedura  d'inchiesta  avviata  ai  sensi  del
paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato  puo'  decidere,  dopo
aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto
succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale  previsto
dall'articolo 15 del presente Protocollo. 
  8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la  dichiarazione  prevista  al
paragrafo 1 del presente articolo puo', in ogni momento, ritirare  la
dichiarazione stessa  mediante  notifica  indirizzata  al  Segretario
Generale.