Articolo 2 Comunicazioni Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non puo' essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.