(Protocollo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
 
  1. A meno che non la consideri  d'ufficio  inammissibile  senza  un
riferimento allo Stato Parte interessato, il  Comitato  sottopone  in
via confidenziale  ogni  comunicazione  presentatagli  all'attenzione
dello Stato Parte interessato. 
  2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel  termine  di  sei
mesi,  spiegazioni  scritte  o  dichiarazioni  che   chiariscano   la
questione e  che  indichino,  ove  del  caso,  le  misure  correttive
adottate.