Allegato B Roma, 12 luglio 2016 Nota metodologica del riparto dell'accantonamento di euro 26.321.958,50 di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 L'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 destina un importo pari a euro 26.321.958,50 per i conguagli a favore dei comuni derivanti dall'applicazione del correttivo previsto dall'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare tale correttivo consente di limitare le variazioni delle risorse accantonate e redistribuite a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard. Al fine del riparto dell'accantonamento di euro 26.321.958,50 sono stati considerati i comuni delle regioni a statuto ordinario che presentano, in percentuale delle risorse complessive di riferimento, un differenziale negativo tra la dotazione determinata attraverso il criterio della perequazione e quella risultante con il meccanismo della compensazione storica. In particolare, in coerenza con i criteri metodologici gia' assunti per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2016 (per cio' che riguarda l'applicazione del meccanismo della perequazione) il riferimento e' ai comuni per i quali tale differenziale negativo risulta inferiore o uguale al -6,5% con riferimento alla dotazione standard calcolata a regime, percentuale corrispondente al -1,95% con riferimento alla quota di perequazione del 30% prevista dalla legge per l'anno 2016 in proporzione dell'ampiezza del differenziale medesimo. Ai fini del correttivo, le risorse complessive di riferimento sono quelle indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015. L'importo di euro 26.321.958,50, destinato a ridurre tale differenziale negativo, viene quindi ripartito in proporzione all'incidenza negativa per la parte eccedente la quota del -1,95%. Gli importi sono indicati nell'allegato A al presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.