Allegato 2 - Requisiti degli impianti A. Impianti di produzione elettrica Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti, nonche' di ogni altro elemento funzionale all'attuazione del presente decreto, si assumono a riferimento le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalita' precisate dall'autorita'. Si applicano inoltre le disposizioni adottate dall'Autorita' in attuazione dell'art. 25 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorita' con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. Si applicano altresi' le disposizioni adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa autorita' con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. Gli impianti fotovoltaici possono essere muniti di sistemi di accumulo, nel rispetto delle condizioni definite dall'autorita' con deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorita' con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. In tutti i casi, la remunerazione e i contributi di cui al presente decreto possono essere riconosciuti solo per interventi muniti del pertinente titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto (art. da 5 a 7-bis del decreto legislativo 28/2011). Ai fini dell'accesso alla remunerazione, sono ammessi gli impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW. B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto e' consentito se i componenti sono nuovi e se: a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark; a-bis) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema; b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione dell'installatore. Per le pompe di calore installate esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici e dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.